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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22197/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Regione impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Autorità Portuale, annullando un avviso di accertamento relativo all'imposta regionale sulle concessioni statali per l'anno 2008. La Regione deduce sette motivi di cassazione: vizio di motivazione dell'avviso di accertamento e presunto obbligo di contraddittorio; errata esclusione dell'applicabilità dell'imposta alle concessioni rilasciate dalle Autorità portuali; interpretazione e portata delle norme statali e regionali (l. n. 281/1970; leggi regionali Marche n. 3/1971 e n. 45/2012); effetto retroattivo o interpretativo della legge regionale 45/2012; questioni riguardanti la riserva di legge e la determinazione della base imponibile e dei canoni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso della Regione Marche, ritenendo fondati sia il primo motivo (difetto di motivazione asserito dalla CTR) sia gli altri motivi collegati alla corretta interpretazione delle norme. La sentenza impugnata è cassata e la causa è decisa nel merito con rigetto del ricorso originario della contribuente (Autorità Portuale). In pratica la Cassazione ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento e la tassazione per il 2008, ha escluso l'effetto retroattivo della legge regionale n. 45/2012 (che opera da 1/1/2013) e ha stabilito che il presupposto impositivo è l'occupazione/use dei beni demaniali indipendentemente dall'ente che ha rilasciato la concessione. Le spese di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2

    "L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche. Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione. L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso."

    La Cassazione conferma che il presupposto impositivo è l'occupazione e l'uso dei beni demaniali/patrimonio indisponibile nel territorio regionale, indipendentemente dall'Autorità che rilascia la concessione; la base imponibile è costituita dal canone e le Regioni possono determinare l'ammontare entro i limiti statutari.

  • legge regionale Marche 16 dicembre 1971, n. 3 (art. 1-4)

    "E' istituita, con effetto dal 1º gennaio 1972, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, situati nel territorio della Regione Marche"; "L'imposta si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche"; "L'aliquota dell'imposta regionale è determinata nella misura del 100 per cento del canone di concessione. ... L'aliquota ... è determinata nella misura del 10 per cento del canone per le concessioni del demanio marittimo."; "In conformità ... l'imposta è dovuta dal concessionario ... ed è corrisposta direttamente dallo stesso mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Marche."

    La normativa regionale ha recepito e disciplinato l'imposta sul territorio marchigiano (ambito soggettivo, base imponibile, aliquote e modalità di riscossione). La Corte afferma che tale disciplina si conforma alla normativa statale e non esclude l'applicazione del tributo in relazione a concessioni rilasciate da Autorità portuali, salvo modifiche legislative successive.

  • legge regionale Marche 27 dicembre 2012, n. 45, art. 7

    Ha escluso l'applicazione dell'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2013, alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle autorità portuali. La Corte rileva che la disposizione opera prospetticamente (non retroattiva) e non può essere intesa come interpretazione autentica della disciplina previgente.

  • d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 8

    Ha previsto la trasformazione, dal 1° gennaio 2013, di taluni tributi in tributi propri regionali e la facoltà per le regioni di sopprimerli; la Corte richiama questa norma per spiegare l'effetto temporale della legge regionale 45/2012.

  • d.l. 30 dicembre 1993, n. 400, conv. in l. 27 febbraio 1994, n. 494 (art. 4 e art. 7 richiamati)

    La Corte sostiene che la delega alla determinazione dei canoni alle Autorità portuali è compatibile con la riserva di legge purché vi siano criteri direttivi e non si determinino canoni arbitrari o inferiori a quelli previsti dalla normativa primaria.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43

    Richiamato dal ricorso in tema di motivazione degli atti tributari; la Corte tuttavia ritiene che, nella fattispecie, gli elementi indicati nell'avviso di accertamento (periodo, numero della concessione, importi) fossero sufficienti e che l'omesso contraddittorio preventivo non fosse richiesto dalla disciplina del tributo non armonizzato.

  • l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 24

    Richiamata nella doglianza relativa al contraddittorio; la Corte osserva che i procedimenti impositivi in materia tributaria, in ragione della loro natura, non godono automaticamente del procedimento di partecipazione procedimentale previsto per altri atti amministrativi.

  • l. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7 e art. 10

    Richiamata per il principio di tutela dell'affidamento: le circolari ministeriali non costituiscono fonte di diritti e obblighi, e un'interpretazione ministeriale errata può esonerare dalle sanzioni ma non dall'obbligazione tributaria.

Massime di principio

  • Il presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali è l'effettiva occupazione e l'uso dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile nel territorio regionale, indipendentemente dall'ente (Stato, Regione, Autorità portuale) che ha rilasciato la concessione.
  • Un avviso di accertamento è sufficientemente motivato se indica il periodo di riferimento, l'atto/concessione impugnata, la misura dell'imposta contestata e gli elementi essenziali della pretesa; l'omessa allegazione dell'atto concessorio non è invalidente se quello è già in possesso del contribuente.
  • L'assenza di un preventivo contraddittorio non invalida automaticamente l'atto tributario quando la normativa del tributo non richiede espressamente tale procedimento (in particolare per tributi non armonizzati).
  • Le modifiche normative regionali che sopprimono o escludono l'applicazione di un tributo a determinate fattispecie operano con efficacia prospettica secondo la disciplina di trasformazione dei tributi (qui, effetto dal 1° gennaio 2013) e non producono efficacia retroattiva salvo chiaro disposto normativo.
  • La delega, a favore di autorità amministrative (es. Autorità portuali), di criteri regolatori per la determinazione dei canoni è compatibile con la riserva di legge purché la legge primaria contenga criteri direttivi sufficienti e si evitino decisioni arbitrarie o canoni inferiori ai minimi previsti.
  • Le circolari e gli atti di prassi dell'Amministrazione finanziaria non costituiscono fonte di obblighi: l'interpretazione amministrativa errata può incidere sulle sanzioni per affidamento ma non automaticamente esonera dall'imposta dovuta.
  • In giudizio di legittimità la Corte può cassare la decisione di merito e decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

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