Salta al contenuto
Legge

L.R. Marche 45/2012

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione (Legge Finanziaria 2013)

Normativa regionaleL.R. Marche 45/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge definisce il quadro finanziario 2013/2015 della Regione Marche e disciplina bilancio, variazioni, fondi regionali anticrisi e priorità 2013, tributi propri regionali, imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, tasse automobilistiche, fondo di rotazione per la progettazione e varie autorizzazioni di spesa e cofinanziamento per il solo anno 2013. Molte disposizioni sono temporanee o riferite all’esercizio 2013.

Legge finanziaria regionale 2013 della Regione Marche

Legge finanziaria 2013 della Regione Marche

Il provvedimento detta le disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione Marche. Gran parte delle misure ha efficacia limitata all’anno 2013 o a fattispecie già esaurite, mentre alcune norme introducono discipline tributarie e organizzative con decorrenza dal 1° gennaio 2013.

Quadro finanziario e bilancio

Per il triennio 2013/2015 viene definito il quadro finanziario di riferimento, con previsioni di entrata pari a:

  • euro 3.802.684.019,16 per il 2013;
  • euro 965.332.434,86 per il 2014;
  • euro 964.412.089,21 per il 2015.

La Giunta regionale è autorizzata a effettuare specifiche variazioni di bilancio mediante deliberazione, da trasmettere all’Assemblea entro 10 giorni e da pubblicare entro 15 giorni nel Bollettino ufficiale regionale. Le variazioni riguardano, in particolare, reiscrizioni di economie e recuperi, compensazioni per l’attuazione del federalismo fiscale, riordino delle funzioni amministrative tra Stato, Regioni ed enti locali, gestione unitaria degli oneri del personale, formazione del personale, trasferimenti connessi al distacco di comuni verso l’Emilia-Romagna, utilizzo di risorse FAS 2007/2013 ed economie di assegnazioni finalizzate.

Sono inoltre consentite variazioni compensative, anche tra unità previsionali di base diverse o di diversa natura economica, per il pieno utilizzo del Fondo unico per il commercio e del Fondo sanitario indistinto.

Fondi regionali per il 2013

Per il 2013 sono finanziati e disciplinati diversi fondi regionali:

  • Fondo regionale anticrisi: ammonta complessivamente a euro 19.241.394,69, ripartiti tra parte corrente e investimento. Le risorse restano destinate agli interventi già previsti dalla legge finanziaria 2011 e sono utilizzabili secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta, previo parere delle commissioni assembleari competenti.
  • Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari: per il 2013 è pari a euro 9.929.177,01, con destinazione a interventi prioritari già previsti dalla legge finanziaria 2011.
  • Sono inoltre autorizzati finanziamenti straordinari per il 2013 per progetti specifici: progetto giovani nell’internazionalizzazione, attrazione di investimenti produttivi e occupazionali, borse di studio e borse lavoro per giovani qualificati nel settore turistico-culturale.
  • Le eventuali ulteriori risorse derivanti da accertamenti di entrata e rimodulazioni FAS/fondi strutturali possono finanziare interventi di sistemazione idraulico-forestale e il “Progetto Appennino”, entro i massimali indicati.

Gli stanziamenti dei finanziamenti autorizzati sono vincolati alla completa realizzazione degli interventi.

Tributi propri regionali e soppressioni dal 1° gennaio 2013

Dal 1° gennaio 2013 sono qualificati come tributi propri regionali quelli previsti dal d.lgs. 68/2011. Continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge, salvo quanto disposto dalla stessa legge.

Sempre dal 1° gennaio 2013 sono soppressi:

  • la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali;
  • le tasse sulle concessioni regionali limitatamente alle voci indicate nell’elenco allegato alla l.r. 47/1998.

Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

Dal 1° gennaio 2013 è istituita l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, quale tributo proprio regionale, dovuta per ogni decollo e atterraggio negli aeroporti civili situati nel territorio regionale certificati o gestiti dall’ENAC. Il soggetto obbligato è l’esercente dell’aeromobile; in mancanza di dichiarazione, si presume tale il proprietario.

La legge prevede numerose esenzioni, tra cui aeromobili di Stato, da lavoro aereo, di scuole e centri di addestramento, di aeroclub e associazioni indicate, storici, agricoli o antincendio, di peso massimo al decollo non superiore a 4.500 kg e gli elicotteri.

L’imposta è determinata secondo tabelle allegate; la riscossione è affidata alla società di gestione aeroportuale o, in mancanza, all’ente gestore o ai fiduciari previsti dalla normativa aeronautica. Il versamento va effettuato entro il giorno successivo al decollo/atterraggio, con una disciplina transitoria per i primi 60 giorni dall’entrata in vigore.

Sono previsti obblighi trimestrali di trasmissione dati e riversamento delle somme alla Regione, accertamento regionale, decadenza quinquennale per gli avvisi di accertamento e per i rimborsi, applicazione di sanzioni, interessi moratori, riscossione coattiva secondo la normativa regionale e destinazione delle entrate a monitoraggio e disinquinamento acustico e, se del caso, indennizzi nelle zone aeroportuali.

Tasse automobilistiche regionali

La riscossione delle tasse automobilistiche regionali può essere affidata, oltre ai soggetti previsti dalla normativa statale, anche alle banche autorizzate, mediante convenzione con la Regione. La Giunta approva lo schema di convenzione e ne disciplina modalità operative, costi e cause di risoluzione; può inoltre stipulare convenzioni con Poste Italiane per i pagamenti telematici. L’istituto di tesoreria regionale può riscuotere la tassa secondo la convenzione di tesoreria o apposita convenzione.

Per i veicoli in locazione finanziaria, la tassa può essere corrisposta cumulativamente dal concedente, restando solidalmente obbligato l’utilizzatore. In sede di prima immatricolazione si presume obbligato il soggetto intestatario della carta di circolazione; rilevano anche la carta di circolazione e le annotazioni al P.R.A. per la determinazione dell’importo e per l’efficacia delle variazioni tecniche.

Non interrompono l’obbligo di pagamento la consegna del veicolo ai commercianti tramite procura o fattura senza trascrizione al P.R.A.; lo interrompe invece la cessione a soggetti che professionalmente commerciano veicoli secondo la normativa richiamata. I veicoli intestati alla Regione sono esentati. Fino all’adozione di una disciplina autonoma regionale, continua ad applicarsi la normativa statale e regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge.

Fondo di rotazione per la progettazione

È istituito un fondo di rotazione per anticipare le spese di progettazione definitiva ed esecutiva di opere pubbliche, comprese quelle per impianti a fune, a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti secondo dato ISTAT.

L’anticipazione è concessa secondo l’ordine di arrivo delle istanze, presentabili ogni anno dopo la legge di bilancio; in caso di pari arrivo prevale il Comune con meno abitanti. Il contenuto dell’istanza è definito dal dirigente regionale competente.

Il Comune deve rimborsare l’anticipazione entro 5 anni dal provvedimento di concessione, senza oneri aggiuntivi. La mancata presentazione della prima richiesta di erogazione entro un anno comporta la revoca, salvo proroga massima di 12 mesi. Per il 2013 il fondo è dotato di euro 300.000,00.

Partecipazione a fondi immobiliari e mobiliari

La Giunta regionale è autorizzata a promuovere o partecipare alla costituzione di fondi immobiliari e mobiliari, tramite conferimenti in denaro o beni immobili di proprietà regionale, per finalità di politica abitativa e riqualificazione urbana.

I fondi devono essere istituiti da una SGR autorizzata, selezionata con procedura ad evidenza pubblica, devono garantire l’impiego di risorse aggiuntive per interventi nel territorio regionale e prevedere forme di partecipazione della Regione alla definizione delle strategie di investimento. Gli atti sono adottati previa comunicazione all’Assemblea legislativa, che può fornire indirizzi; è prevista una relazione annuale alla commissione competente.

Continuità amministrativa dell’INRCA e dismissione di presidi

È autorizzata la dismissione del presidio ospedaliero di Roma dell’INRCA di Ancona e l’Istituto deve alienare i beni immobili non necessari alle funzioni istituzionali. La disposizione si inserisce nel riordino dell’ente e nella gestione del patrimonio immobiliare non strumentale.

Mobilità del personale

L’eventuale inquadramento dei dipendenti assegnati alla Regione ai sensi dell’art. 34-bis del d.lgs. 165/2001 è subordinato alla verifica del possesso delle competenze, conoscenze e requisiti indicati nella comunicazione prevista dalla stessa norma.

Patto di stabilità interno

Per il rispetto del patto di stabilità interno, la struttura regionale competente in materia di ragioneria e bilancio può sospendere, su conforme indicazione della Giunta, impegni di spesa, liquidazioni e pagamenti, nei limiti della normativa nazionale vigente.

Spese pluriennali, rifinanziamenti e autorizzazioni di spesa per il 2013

La legge determina per il 2013:

  • gli importi delle spese per interventi continuativi, ricorrenti e pluriennali rinviati alla legge finanziaria;
  • il rifinanziamento di leggi regionali di spesa;
  • ulteriori autorizzazioni di spesa a carico delle UPB indicate;
  • i cofinanziamenti regionali di programmi statali e comunitari.

Sono inoltre approvati il programma triennale 2013/2015 e l’elenco annuale 2013 dei lavori pubblici della Regione.

Disposizioni finali e decorrenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Numerose disposizioni hanno efficacia espressamente limitata dal 1° gennaio 2013 o all’anno 2013; diverse altre norme consistono in modifiche di leggi regionali preesistenti, oggi in parte assorbite o superate da successive riforme.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.