Cassazione Civile, Sentenza n. 22010/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva riformato il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione (GE) del 12.10.2015, il quale aveva dichiarato l'improseguibilità/cessazione dell'esecuzione forzata per sopravvenuta carenza di interesse e aveva disposto sulle spese. I ricorrenti contestavano, in particolare, che l'ordinanza ex art. 612 c.p.c. fosse un provvedimento meramente organizzativo (regolazione delle modalità di esecuzione) attaccabile con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e non impugnabile con appello; contestavano inoltre l'addebito delle spese a soggetti che non erano destinatari dell'esecuzione e la mancata pronuncia sulla prescrizione dell'azione esecutiva
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 52/2006, l'ordinanza ex art. 612 c.p.c. emessa nel 2015 non era appellabile. Perciò la sentenza impugnata della Corte d'appello è stata cassata senza rinvio (ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c.) perché l'appello non poteva essere proposto. Le altre censure sono state dichiarate assorbite. Le spese di causa di secondo grado e di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
art. 612 c.p.c.
L'ordinanza ex art. 612 c.p.c. ha natura ordinatoria e, di regola, disciplina solo le modalità di esecuzione; quando resta nei limiti della regolazione delle modalità è rimediabile con l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Se invece il giudice, eccedendo, decide sulla portata sostanziale del titolo e sull'ammissibilità dell'esecuzione in modo definitivo, il provvedimento può assumere contenuto decisorio ma, dopo le modifiche del d.lgs. 52/2006, non è impugnabile in appello come una sentenza di opposizione ex art. 616 e ss.
art. 616 e ss. c.p.c.
Il d.lgs. 52/2006 ha riformato il procedimento di opposizione all'esecuzione, introducendo una struttura bifasica (fase sommaria e fase di merito). Questa struttura incide sull'impugnabilità dei provvedimenti del GE: l'ordinanza che svolge funzione sommaria rientra nel procedimento di esecuzione ed è generalmente opponibile ai sensi dell'art. 617 anziché appellabile.
art. 617 c.p.c.
Costituisce il rimedio ordinario contro i provvedimenti e gli atti esecutivi: l'ordinanza del GE che si risolva in un provvedimento atipico di estinzione o improseguibilità dell'esecuzione è opponibile secondo le regole dell'opposizione agli atti esecutivi previste da quest'articolo.
d.lgs. 52/2006
Ha modificato il regime dell'opposizione all'esecuzione (art. 616 e ss.), determinando la separazione in una fase sommaria e una di merito; tale riforma ha inciso sull'impugnabilità delle ordinanze del GE emesse in materia esecutiva, limitando la possibilità di qualificare come appellabili gli atti assunti in forma d'ordinanza.
art. 382 c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, nei casi previsti, di cassare la sentenza impugnata senza rinviare la causa quando l'appello non poteva essere proposto: applicata per dichiarare che l'appello alla sentenza di appello non era proponibile e pertanto cassare senza rinvio.
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma procedurale che disciplina le modalità decisorie in camera di consiglio per il periodo di svolgimento del giudizio (forma di decisione adottata nella causa).
Massime di principio
- Se il Giudice dell'Esecuzione emette un'ordinanza ex art. 612 c.p.c. che si limita a fissare le modalità di esecuzione, il rimedio corretto è l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e non l'appello.
- Dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 52/2006, molte ordinanze del GE che assumono contenuto 'decisorio' restano nell'ambito della fase sommaria dell'opposizione e non sono appellabili: prima di proporre appello bisogna valutare se il provvedimento dovesse essere impugnato con l'opposizione ex art. 617.
- Quando l'ordinanza del GE dichiara la cessazione definitiva dell'esecuzione e dispone sulle spese, il rimedio esperibile è normalmente l'opposizione agli atti; l'appello è improprio e può comportare la cassazione senza rinvio di eventuali sentenze appellate rese su base di appello inammissibile.
- In controversie esecutive complesse, è essenziale verificare la data e il regime normativo applicabile (pre o post d.lgs. 52/2006) perché l'impugnabilità dei provvedimenti varia a seconda della normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento.
- Chi viene gravato di spese di esecuzione deve essere formalmente destinatario del procedimento esecutivo: per contestare l'addebito a terzi non destinatari occorre sollevare le relative eccezioni e farle decidere nel corretto grado e con il corretto rimedio processuale.
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