Cassazione Civile, Sentenza n. 22116/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.: il ricorrente deduceva di aver pagato direttamente a Tre "O" la propria quota nel gennaio 2008, quindi il lodo arbitrale formatosi successivamente non poteva costituire titolo esecutivo nei suoi confronti; inoltre lamentava l'impossibilità di impugnare il lodo perché non parte nel giudizio arbitrale, la violazione dell'art. 63 disp. att. c.c. e la nullità della notifica del precetto/titolo
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che fatti estintivi dell'obbligazione anteriori alla formazione del titolo esecutivo non possono essere fatti valere in sede di opposizione all'esecuzione, ma dovevano essere sollevati nel giudizio di formazione del titolo (o mediante impugnazione del lodo). Ha inoltre ritenuto inapplicabile retroattivamente l'art. 63 disp. att. c.c. introdotto dalla L. 220/2012, ha escluso rilievo alla contestazione sulla misura del debito in sede esecutiva e ha dichiarato inammissibili o infondati altri motivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di cassazione (liquidate in euro 2.200 oltre IVA, cassa e oneri) e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto
Norme richiamate
art. 63, secondo comma, disp. att. c.c. (introdotto dalla L. 11 dicembre 2012 n. 220)
La norma è stata introdotta con efficacia dal 18/6/2013 e non è applicabile retroattivamente al caso (atto di opposizione notificato il 22/12/2012); quindi la censura basata su tale norma è infondata
Riguarda la ripartizione dell'obbligazione fra condòmini; la Corte ha ritenuto che tale norma non incide sul principio per cui fatti estintivi anteriori alla formazione del titolo non possono essere contestati in sede di esecuzione
art. 615 c.p.c. (opposizione a precetto)
In sede di opposizione all'esecuzione non sono ammissibili contestazioni fondate su fatti estintivi anteriori alla formazione del titolo esecutivo; tali fattispecie devono essere dedotte nel giudizio di formazione del titolo o con i rimedi processuali diretti contro il titolo
La vanità della censura sulla notifica del titolo è stata rilevata in quanto prospettata tardivamente: questioni notificate/impugnate per la prima volta in appello risultano inammissibili
art. 1117, art. 1130, art. 1131 c.c.; art. 100 e art. 323 c.p.c.
Norme richiamate nel tentativo di sostenere diritti del singolo condòmino e criticare la difesa dell'amministratore; la Corte richiama però il principio che, pur potendo il condòmino agire autonomamente, ciò non autorizza a rimettere in discussione in sede esecutiva accertamenti già compiuti in sede di formazione del titolo
Sez. U. Sentenza n. 10934 del 18/04/2019 (giurisprudenza citata)
Principio secondo cui ogni condòmino ha un autonomo potere di agire e resistere per la tutela dei diritti sulle parti comuni; la Corte lo richiama per dire che il singolo poteva intervenire o impugnare, ma ciò non autorizza a rinnovare il merito in sede esecutiva
Norma che legittima la condanna alle spese processuali: la Corte ha posto le spese a carico del ricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In opposizione a precetto non si possono sollevare fatti estintivi dell'obbligazione anteriori alla formazione del titolo esecutivo: tali questioni vanno dedotte nel giudizio di formazione del titolo o impugnate il titolo medesimo
- Le modifiche legislative successive ai fatti processuali non si applicano retroattivamente salvo espressa disposizione transitoria: verificare sempre la data di entrata in vigore della norma rispetto agli atti processuali
- Un lodo o una sentenza pronunciata nei confronti dell'amministratore del condominio produce effetti verso tutti i condòmini per la rappresentanza sostanziale; tuttavia il singolo condòmino ha un autonomo potere di tutelare i propri diritti e avrebbe dovuto impugnare tempestivamente
- Se si ritiene di aver subito un pregiudizio per mala gestio dell'amministratore o per scelte difensive del condominio, la via corretta è la rivalsa verso l'amministratore o il difensore (responsabilità civile), non la riapertura del merito in sede esecutiva
- Questioni processuali sollevate tardivamente (es. per la prima volta in appello) rischiano di essere dichiarate inammissibili: tempestività e corretto grado di impugnazione sono essenziali
- Se si è pagato prima della formazione del titolo, occorre conservare e produrre prove nel giudizio di formazione del titolo o impugnare il titolo; non confidare nel potere resistente dell'opposizione all'esecuzione per ottenere l'annullamento del titolo
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