Cassazione Civile, Sentenza n. 22098/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva accolto l'appello di Scirocco contro un avviso di accertamento relativo all'imposta regionale sulle concessioni statali per l'anno 2009. La CTR aveva ritenuto che la concessione rilasciata dall'Autorità Portuale di Marina di Carrara non rientrasse nell'ambito delle "concessioni demaniali statali" soggette al tributo, richiamando anche una disposizione regionale (legge reg. Toscana n.77/2012) che escludeva l'applicazione del tributo alle concessioni rilasciate dalle Autorità portuali a decorrere dal 1° gennaio 2013. La Regione contesta che il presupposto impositivo è l'occupazione e l'uso di beni del demanio o del patrimonio indisponibile e non l'organo che rilascia la concessione, per cui l'imposta doveva essere dovuta anche rispetto alle concessioni rilasciate dalle Autorità portuali per il periodo relativo all'avviso (2009).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Regione Toscana, ha cassato la sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato l'impugnazione originaria della contribuente (Scirocco). La Corte ha confermato il principio secondo cui il presupposto impositivo è l'occupazione e l'uso di beni demaniali o del patrimonio indisponibile, indipendentemente dall'Autorità che rilascia la concessione, e ha ritenuto che la disposizione regionale del 2012 non abbia efficacia retroattiva rispetto al 2009. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 2
"L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione... La Regione determinano l'ammontare dell'imposta... L'imposta è dovuta dal concessionario..."
Il presupposto impositivo è l'occupazione e l'uso dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile nel territorio regionale, indipendentemente dall'Autorità che ha rilasciato la concessione
legge regionale Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, art. 1
norme di attuazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali
Normativa regionale di attuazione che recepisce il presupposto e gli elementi normativi fissati dalla legge statale; non modifica il requisito relativo all'autorità concessionaria
legge regionale Toscana 11 agosto 1995, n. 85
"A decorrere dal 1 gennaio 1994 l’imposta... limitatamente alle concessioni demaniali marittime, è commisurata al 15% del canone statale di concessione."
Disciplina dell'aliquota applicabile alle concessioni demaniali marittime nell'ordinamento regionale
decreto-legge n. 400 del 1993, art. 7, conv. in legge n. 494 del 1993
"Gli enti portuali potranno adottare... criteri diversi... che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso."
Attribuisce alle Autorità portuali la possibilità di determinare la misura dei canoni entro limiti predeterminati, compatibile con la riserva relativa di legge
legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, art. 11
"Esclude l'applicazione del tributo con riferimento alle concessioni rilasciate dalle Autorità portuali... a decorrere dal 1° gennaio 2013."
Soppressione dell'imposta rispetto alle concessioni rilasciate dalle Autorità portuali a decorrere dal 2013; la Corte ne esclude efficacia retroattiva rispetto a periodi pregressi (es. 2009)
decreto legislativo n. 68/2011, art. 8
"Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli" (trasformazione in tributo proprio regionale dall'1.1.2013)
Spiega il quadro della trasformazione dei tributi derivati in tributi propri regionali e la possibilità per le Regioni di sopprimerli a decorrere dall'anno indicato
legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2 (Statuto del contribuente)
"Le circolari ministeriali non costituiscono fonte di diritti ed obblighi..."
Le circolari amministrative non vincolano la fonte tributaria: un'interpretazione amministrativa errata può esonerare dalle sanzioni ma non dall'obbligo tributario
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 105; DPR 24 luglio 1977, n. 616, art. 59
attribuzione di funzioni amministrative e competenze in materia di rilascio concessioni
L'attribuzione di funzioni alle Regioni o Autorità portuali non incide sul presupposto impositivo individuato dalla legge nazionale
Massime di principio
- Il presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali è l'occupazione e l'uso di beni del demanio o del patrimonio indisponibile nel territorio regionale: rileva il fatto materiale e non l'ente che ha rilasciato la concessione.
- La competenza ad adottare o riscuotere canoni (Regione, Autorità portuale, ecc.) e la devoluzione dei relativi canoni non incidono automaticamente sull'esistenza dell'obbligazione tributaria: la qualificazione fiscale dipende dalla fattispecie materiale prevista dalla norma statale.
- Le disposizioni che attribuiscono alle Autorità portuali poteri di determinazione dei canoni sono compatibili con la riserva di legge se la legge statale ha già individuato i criteri fondamentali e limita la discrezionalità (es. divieto di ridurre i canoni sotto una soglia).
- Una legge regionale che sopprime o esclude l'applicazione di un tributo con effetti a decorrere da una data futura non opera retroattivamente: ne consegue che accertamenti riferiti a periodi anteriori rimangono soggetti alla disciplina previgente.
- Le circolari e gli orientamenti amministrativi non modificano la fonte normativa: l'errore dell'Amministrazione può esonerare dalle sanzioni ma non dall'obbligo di pagamento, salvo diversa disposizione di legge.
- In contenziosi tributari su questioni di principio già consolidate in giurisprudenza di legittimità, la Corte può decidere nel merito senza rinvio e compensare le spese se l'orientamento giurisprudenziale si è consolidato durante il processo.
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