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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22058/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva rigettato l'opposizione della Marsili Escavazioni avverso decreto ingiuntivo per €4.351,49 relativo a fornitura di carburante. La ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) falsa applicazione delle norme sul disconoscimento delle scritture private (art. 2702 c.c., artt. 214 e 216 c.p.c.), contestando l'inefficacia del disconoscimento dei documenti prodotti dalla creditrice; (2) omesso esame di fatto decisivo relativo alla mancata sottoscrizione di uno degli scontrini di erogazione del carburante; (3) falsa applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c., artt. 116 e 645 c.p.c.), sostenendo che la parte creditrice non aveva dimostrato la consegna del carburante.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e/o infondati i motivi, osservando che il Tribunale aveva valutato complessivamente le prove (fatture, documenti di trasporto, scontrini di erogazione e lettera di messa in mora) come "plurimi, gravi ed univoci elementi" idonei a dimostrare l'effettiva consegna e l'esigibilità del credito. La Corte ha confermato il principio per cui il disconoscimento generico dei documenti prodotti dall'opposta è inefficace e che il disconoscimento di documenti provenienti da terzi non toglie loro qualsiasi valenza probatoria, lasciando al giudice la valutazione anche in termini indiziari. Ha inoltre precisato che il giudice di merito ha operato una valutazione globale e unità delle risultanze e non ha semplicemente applicato meccanicamente la regola sulla distribuzione dell'onere della prova. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2702 cod. civ.

    Riferito alla prova della sottoscrizione delle scritture private; la Corte osserva che il disconoscimento della sottoscrizione ha rilievo diverso se riguarda atti della parte rispetto a documenti provenienti da terzi. Nel caso il Tribunale non ha attribuito ai singoli documenti non sottoscritti efficacia probatoria autonoma, ma li ha valutati insieme ad altri elementi probatori.

  • artt. 214 e 216 cod. proc. civ.

    Norme sul disconoscimento delle scritture private e sugli effetti del disconoscimento: la Corte conferma che il disconoscimento generico di tutti i documenti prodotti è inefficace e che il disconoscimento di documenti provenienti da terzi non ne annulla automaticamente la valenza probatoria, la quale resta rimessa al libero apprezzamento del giudice (seppur come prova anche indiziaria).

  • art. 2697 cod. civ.

    Norma sulla distribuzione dell'onere della prova. La Corte rileva che il giudice di merito non ha deciso meccanicamente sulla base di tale regola ma sulla valutazione complessiva delle prove; quindi la censura per violazione di questa norma è inammissibile nel caso concreto.

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Principio del libero e prudente apprezzamento della prova da parte del giudice. La Corte ricorda che la doglianza per violazione di art.116 è ammissibile solo se si dimostra che il giudice non ha operato il proprio prudente apprezzamento; qui il Tribunale ha fatto una valutazione globale delle risultanze, correttamente esercitata.

  • art. 645 cod. proc. civ.

    Norma richiamata in relazione alla procedura monitoria/decreto ingiuntivo: la Corte osserva che non è stata attribuita efficacia di prova diretta a singoli documenti non sottoscritti, bensì valenza complessiva agli elementi prodotti, per cui la violazione prospettata non è sussistente.

  • art. 23, comma 8-bis d.l. 28.10.2020, n.137 (conv. legge 18.12.2020, n.176) e art. 8 d.l. 29.12.2022 (conv. legge 24.2.2023, n.14)

    Norme procedurali richiamate per spiegare che la trattazione del ricorso si è svolta in camera di consiglio senza discussione orale, in conformità alle disposizioni di legge emergenti in materia processuale.

Massime di principio

  • Il disconoscimento generico di "tutti i documenti" prodotti dalla controparte è inefficace: va specificato quali documenti si contestano e per quale motivo.
  • La contestazione della firma su una scrittura privata della parte ha un regime diverso dalla contestazione di documenti provenienti da terzi; lo scontrino o il documento non firmato non perde automaticamente ogni valore probatorio e può valere come elemento indiziario valutato unitariamente dal giudice.
  • Il giudice può effettuare una valutazione complessiva e ricostruttiva degli elementi probatori anche se i singoli documenti, presi isolatamente, non hanno autonoma efficacia probatoria: la somma e la convergenza degli indizi possono fondare la decisione.
  • La censura per violazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) è debole se il giudice ha motivato la decisione sulla base di una valutazione delle prove e non su una mera inversione dell'onere probatorio.
  • Per difendere efficacemente una opposizione a decreto ingiuntivo, è utile produrre prove dirette della mancata ricezione/fornitura (documentazione interna, testimonianze, riscontri tecnici) e contestare specificamente i singoli documenti della controparte, evitando eccezioni generiche.
  • Se la società ha un solo rappresentante legale, il disconoscimento della sua firma deve essere valutato alla luce del potere rappresentativo: la strategia difensiva deve tener conto di chi è legittimato a vincolare la persona giuridica.

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