Cassazione Civile, Ordinanza n. 24436/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA relativo all'anno d'imposta 2012, fondato sulla contestazione di operazioni fatturate come soggettivamente inesistenti. Il giudice regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo non dimostrata la pretesa fiscale perché l'Amministrazione non aveva spiegato le ragioni della presunta triangolazione né individuato il reale fornitore, valorizzando inoltre la sede italiana dei soggetti emittenti e alcuni profili poco chiari sulle modalità di consegna e pagamento. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 19, 21 e 54 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR abbia errato nel riparto dell'onere della prova e nella valutazione degli indizi: per le operazioni soggettivamente inesistenti l'Ufficio non doveva provare la triangolazione, il reale fornitore o il vantaggio della frode, essendo sufficienti elementi presuntivi idonei a dimostrare che il cedente fatturante era fittizio e che il cessionario era consapevole o avrebbe dovuto esserlo. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993, perché la CTR avrebbe richiamato indebitamente tale norma con riferimento a possibili riflessi sulle imposte dirette, mentre l'accertamento riguardava solo l'IVA. La società contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale per contestare la compensazione integrale delle spese di lite, ritenuta immotivata in assenza di gravi ed eccezionali ragioni.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, ritenendolo fondato perché la CTR non ha applicato correttamente i principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e di riparto dell'onere probatorio in materia di IVA. La sentenza impugnata viene cassata in relazione al motivo accolto, con assorbimento del secondo motivo del ricorso principale e dell'unico motivo del ricorso incidentale. Il giudizio è rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: in materia di operazioni soggettivamente inesistenti spetta all'Amministrazione provare i fatti costitutivi della pretesa, anche mediante presunzioni, e al contribuente la prova contraria della propria buona fede dopo la dimostrazione dell'Ufficio.
Richiamato per legittimare il ricorso a presunzioni semplici nella prova dell'inesistenza soggettiva delle operazioni.
Richiamato per affermare che la prova dell'operazione soggettivamente inesistente può fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in relazione al principio di detraibilità dell'IVA e ai suoi limiti nel caso di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato tra le norme applicabili alla fatturazione e alla disciplina IVA delle operazioni contestate.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in relazione ai poteri di rettifica e accertamento dell'Amministrazione finanziaria in materia IVA.
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993
La Corte ritiene assorbito il motivo relativo al suo uso da parte della CTR; il richiamo della norma è stato ritenuto inconferente rispetto a un avviso riferito esclusivamente all'IVA.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la compensazione delle spese di lite, ma il motivo resta assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, il diniego della detrazione IVA costituisce eccezione al principio di neutralità dell'imposta e richiede che l'Amministrazione provi, anche per presunzioni, che il fornitore fatturante non era il reale cedente e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'evasione fiscale.
- La prova dell'inesistenza soggettiva non richiede necessariamente la dimostrazione della specifica triangolazione, dell'identità del reale fornitore o del vantaggio economico tratto dai partecipanti, se l'Ufficio ha comunque allegato e provato indizi idonei a far ritenere fittizio il soggetto emittente e anomala l'operazione.
- Il giudice di merito non può svalutare elementi indiziari rilevanti, come l'assenza di strutture, mezzi e personale del fornitore, sostituendoli con circostanze prive di decisività, quali la mera sede italiana dei soggetti emittenti o la mancata individuazione del reale fornitore.
- Una volta fornita dall'Amministrazione una prova presuntiva sufficiente, spetta al contribuente dimostrare di aver agito in buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per verificare l'effettiva esistenza del fornitore e la genuinità dell'operazione.
- In un giudizio di cassazione, l'assorbimento del motivo principale travolge l'esame del motivo incidentale e delle questioni rimaste assorbite in appello, che potranno essere riproposte nel giudizio di rinvio senza necessità di riproposizione preventiva da parte della parte vittoriosa in appello.
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