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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33799/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato la rendita di un immobile urbano adibito a struttura socio-sanitaria, collocato nel Comune di Guidonia Montecelio, confermando la categoria D/4 ma aumentando la rendita rispetto a quella proposta dalla parte tramite procedura DOCFA. L’immobile faceva parte di un complesso ospedaliero convenzionato con il servizio sanitario regionale e, secondo la contribuente, dopo demolizioni e ricostruzioni eseguite tra il 2013 e il 2016 e la successiva variazione catastale del 2018, la rendita avrebbe dovuto essere determinata con corretti criteri estimativi, valorizzando la reale destinazione e il costo di ricostruzione. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione degli obblighi di motivazione dell’atto impositivo, ritenuto contraddittorio o apparente; 2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, perché il giudice d’appello avrebbe disconosciuto il criterio di stima usato dall’Ufficio ma al tempo stesso confermato la rendita; 3) violazione delle norme sul classamento delle unità speciali e della circolare n. 6/E/2012, sostenendo che la rendita doveva essere determinata con il criterio corretto per gli immobili a destinazione speciale e particolare; 4) omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla relazione tecnica prodotta in giudizio. È stata inoltre dichiarata la carenza di legittimazione passiva della società che era divenuta acquirente dell’immobile dopo la notifica dell’avviso, poiché non risultava parte dei precedenti gradi di giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società acquirente successiva all’avviso, ha respinto il primo motivo sulla sufficienza della motivazione dell’atto DOCFA, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per mancato confronto con la ratio decidendi, ha accolto il terzo motivo ritenendo erroneo il criterio estimativo seguito dal giudice di merito e ha assorbito il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che dovrà riesaminare la determinazione della rendita applicando il corretto criterio estimativo, ossia il costo di ricostruzione nei termini indicati dalla Cassazione. Le spese sono state demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 3, D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    Richiamato come base del procedimento DOCFA di dichiarazione di variazione catastale e di attribuzione della rendita.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Invocato dai ricorrenti per sostenere l’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo; la Corte ribadisce che nel DOCFA la motivazione è più snella quando l’Ufficio non disattende i dati di fatto indicati dal contribuente.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato a sostegno dell’obbligo motivazionale degli atti tributari; la Corte ne coordina l’applicazione con la natura collaborativa del DOCFA.

  • d.lgs. n. 460/1997

    Citatato nel primo motivo, senza che nel testo emergano ulteriori specificazioni decisionali.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per la censura di nullità della sentenza per motivazione contraddittoria.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per la dedotta nullità della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato per i motivi di ricorso fondati su violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Utilizzato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la richiesta di discussione in pubblica udienza, respinta perché la questione era ritenuta risolvibile in base a principi già chiari.

  • art. 8 D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Norma sul catasto edilizio urbano che disciplina le unità immobiliari a destinazione speciale o particolare, non classificabili secondo il sistema tariffario ordinario.

  • art. 30 D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Stabilisce che per le unità dell’art. 8 la rendita si accerta comunque con stima diretta per ogni singola unità.

  • art. 15 D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Richiamato dalla Corte per il procedimento diretto di determinazione della rendita fondato sul reddito lordo ordinariamente ritraibile.

  • art. 16 D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Citatato quale disposizione che prevede aggiunte al reddito lordo ordinario.

  • art. 17 D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Citatato quale disposizione che prevede detrazioni al reddito lordo ordinario.

  • art. 27 D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Richiamato per il procedimento indiretto di stima della rendita, a partire dal valore del capitale fondiario o dal costo di ricostruzione.

  • art. 28, comma 2, D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    La Corte lo interpreta nel senso che, se non è possibile determinare il valore venale con il mercato delle compravendite, occorre fare riferimento al costo di ricostruzione con coefficiente di riduzione per lo stato attuale.

  • art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    La Corte afferma che ha reso applicabili, nelle more della riforma del catasto, le istruzioni della Circolare n. 6/E/2012 ai fini della determinazione della rendita catastale delle unità speciali e particolari.

  • art. 10 R.D. 8 aprile 1939, n. 652

    Richiamato dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 244, L. 190/2014 come norma da applicarsi secondo le istruzioni della Circolare n. 6/E/2012.

  • art. 2 L. 11 marzo 2014, n. 23

    Richiamato solo quale riferimento alla revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

  • art. 1, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Citato nel richiamo contenuto nell’art. 1, comma 244, L. 190/2014.

Massime di principio

  • Nel procedimento DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di attribuzione della rendita catastale è soddisfatto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l’Ufficio non disattenda gli elementi di fatto indicati dal contribuente e la divergenza riguardi soltanto una diversa valutazione tecnica del valore del bene.
  • Se invece l’Amministrazione contesta o modifica gli elementi fattuali posti dal contribuente a base della dichiarazione, la motivazione dell’atto deve essere più analitica, così da consentire la piena difesa e delimitare l’oggetto del contenzioso.
  • Per gli immobili a destinazione speciale o particolare iscritti nei gruppi D ed E, la stima della rendita deve rispettare il criterio della stima diretta, che può avvenire in via principale attraverso il valore di mercato delle compravendite comparabili del biennio censuario di riferimento e, solo in via subordinata, mediante il costo di ricostruzione deprezzato.
  • Quando il bene sia stato radicalmente demolito e ricostruito, il giudice non può fondare la stima su un precedente classamento risalente a una diversa consistenza materiale dell’immobile, dovendo misurarsi con la situazione attuale del compendio.
  • La censura di nullità per motivazione contraddittoria è inammissibile quando la sentenza d’appello, letta nel suo complesso, mostra una ratio decidendi chiara e distinta dal preteso errore interpretativo denunciato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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