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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34852/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa per ICI dovuta per gli anni 2000-2004. La società contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento presupposti, ma il relativo ricorso era stato dichiarato inammissibile per mancato deposito presso la segreteria della CTP. Nonostante ciò, la CTP aveva accolto il successivo ricorso contro la cartella ritenendo maturata la prescrizione triennale; la CTR Lazio aveva confermato il decisum, sostenendo che in assenza di una sentenza di condanna non potesse operare la conversione del termine breve in quello decennale. Roma Capitale ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2953 c.c., 1, comma 163, L. n. 296/2006 e 25 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che anche la declaratoria di inammissibilità del ricorso tributario determina la definitività del titolo e la conversione della prescrizione breve nel termine decennale; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 45 d.lgs. n. 546/1992, 310 c.p.c. e 2953 c.c., lamentando l’erronea confusione tra estinzione del giudizio per inattività e inammissibilità del ricorso per mancata iscrizione a ruolo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando l’orientamento secondo cui il diritto alla riscossione dell’imposta, quando la pretesa sia divenuta definitiva per effetto di una statuizione giudiziale passata in giudicato, è soggetto al termine di prescrizione decennale dell’actio iudicati ex art. 2953 c.c., e ciò anche quando la definitività derivi da declaratoria di inammissibilità del ricorso del contribuente. Ha precisato che tale situazione è diversa sia dalla mancata impugnazione dell’atto sia dall’estinzione del giudizio tributario, che comporta effetti differenti. Ha quindi ritenuto tempestiva la riscossione e insussistente la prescrizione triennale affermata dai giudici di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per l’intervenuto consolidamento successivo dell’orientamento giurisprudenziale; la società contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2953 c.c.

    La definitività del titolo formatosi con sentenza passata in giudicato comporta l’applicazione del termine decennale di prescrizione dell’actio iudicati alla riscossione dell’imposta.

  • art. 1, comma 163, L. n. 296/2006

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata, in relazione ai termini di riscossione e alla definitività della pretesa tributaria.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato quale norma sui termini di notificazione della cartella; la Corte ha escluso che, nel caso di pretesa divenuta definitiva per giudicato, operino i termini decadenziali propri dell’azione amministrativa tributaria.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale con proposta del relatore.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con i motivi di ricorso.

  • artt. 22 e 45 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati per censurare l’errore della CTR nel distinguere tra inammissibilità del ricorso e estinzione del giudizio tributario.

  • art. 310 c.p.c.

    Richiamato in relazione agli effetti dell’estinzione del processo e alla sua non equiparabilità all’inammissibilità del ricorso.

  • art. 393 c.p.c.

    Richiamato come disposizione che collega l’estinzione del giudizio alla cessazione degli effetti del processo.

  • art. 63, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per affermare che l’estinzione del giudizio tributario comporta il venir meno dell’intero processo e la definitività dell’avviso di accertamento.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999

    Evocato per distinguere il termine perentorio di opposizione alla cartella dalla diversa questione della conversione della prescrizione ex art. 2953 c.c.

Massime di principio

  • Quando una pretesa tributaria diviene definitiva per effetto di una sentenza passata in giudicato, la riscossione non resta soggetta ai termini decadenziali dell’azione amministrativa, ma al termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall’art. 2953 c.c.
  • La conversione del termine breve di prescrizione nel termine decennale opera anche se la definitività della pretesa deriva dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso del contribuente, purché la statuizione giudiziale abbia reso definitivo il titolo della riscossione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso non è equiparabile né alla mancata impugnazione dell’atto né all’estinzione del giudizio tributario: ha rilievo decisivo il fatto che la pretesa si consolidi per effetto del giudicato, non la mera inerzia del contribuente.
  • La mancata impugnazione della cartella o la decadenza dall’impugnazione non determinano automaticamente la conversione della prescrizione breve in decennale ex art. 2953 c.c.; occorre un titolo giudiziale definitivo che trasformi la natura del credito in actio iudicati.
  • In presenza di un orientamento giurisprudenziale successivamente consolidato, la Corte può compensare le spese dei gradi di merito pur accogliendo il ricorso in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

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