Cassazione Civile, Ordinanza n. 03996/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava l’obbligo di versamento dei contributi dovuti alla gestione separata INPS per redditi libero-professionali conseguiti nell’anno 2008 da un ingegnere. La Corte d’appello aveva ritenuto il credito contributivo prescritto, assumendo che il termine quinquennale decorresse dalla scadenza ordinaria del pagamento dei contributi e che, alla data di notifica del primo atto interruttivo (avviso bonario ricevuto il 30 giugno 2014), la prescrizione fosse già maturata. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2935 c.c. e della normativa sulla gestione separata e sui termini di versamento, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato il differimento del termine di pagamento al 6 luglio 2009 disposto dal D.P.C.M. 4 giugno 2009; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. e di altre disposizioni speciali, deducendo che l’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto comportare la sospensione della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che, poiché il termine di versamento dei contributi per l’anno 2008 era stato differito al 6 luglio 2009, alla data del 30 giugno 2014 non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione. Ha inoltre dato atto della non debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
primo e secondo motivo formulati ai sensi della norma
viene richiamata come norma sul vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.
la decorrenza della prescrizione va ancorata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, tenendo conto del differimento del termine di pagamento dei contributi.
invocato dal ricorrente come causa di sospensione della prescrizione; il motivo non è esaminato nel merito perché assorbito.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
normativa di riferimento per i contributi dovuti alla gestione separata.
richiamato quale disciplina del versamento dei contributi e dei relativi termini.
art. 17 d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
richiamato in relazione alla scansione dei termini di versamento contributivo.
D.P.C.M. 4 giugno 2009
ha differito il termine di versamento dei contributi al 6 luglio 2009, incidendo sulla decorrenza della prescrizione.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
base normativa dell’obbligo contributivo alla gestione separata.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, in relazione alla disciplina dichiarativa e contributiva.
L. n. 11/2011
richiamata come legge di conversione del D.L. n. 98/2011.
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in tema di controllo e riscossione delle somme dovute.
art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, in relazione agli adempimenti dichiarativi e di versamento.
menzionato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento effettivamente applicabile, comprensivo di eventuali differimenti disposti da norme o provvedimenti speciali.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva, rileva il termine concretamente fissato per il versamento: se esso è stato differito, il dies a quo della prescrizione si sposta conseguentemente.
- Quando l’accertamento della prescrizione dipende dal termine di pagamento di un contributo, il giudice deve verificare anche eventuali proroghe normative o amministrative del termine originario.
- Se il primo motivo di ricorso fondato sulla decorrenza della prescrizione è accolto, i motivi ulteriori che presuppongono una diversa soluzione restano assorbiti.
- La sospensione della prescrizione invocata per omessa compilazione di un quadro dichiarativo non viene esaminata se il credito risulta comunque non prescritto per effetto del differimento del termine di versamento.
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