Sentenza del 20/12/2019 n. 34245 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva accolto l'appello della contribuente contro l'accertamento ICI 2009. Con il primo motivo ha sostenuto che la CTR avesse erroneamente ritenuto annullate, per tutti gli immobili oggetto dell'accertamento, le rendite catastali, mentre la precedente sentenza catastale avrebbe riguardato soltanto alcune unità immobiliari. Con il secondo motivo ha censurato l'omesso esame della questione relativa alla notifica della nuova rendita catastale e alla sua efficacia ai fini della determinazione dell'ICI.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Comune non ha indicato con precisione quali immobili fossero interessati dall'accertamento né quali specifiche parti dell'atto dimostrassero l'errore attribuito alla CTR. Il ricorso si è limitato a rinviare genericamente agli atti, senza rispettare il principio di autosufficienza, che impone di riportare nel ricorso gli elementi necessari per consentire alla Corte di verificare direttamente la censura. Non sono state liquidate spese, poiché la contribuente non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dichiarato sussistente l'obbligo del ricorrente di versare, se dovuto, un ulteriore contributo unificato pari a quello del ricorso principale.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2, 5 e 11
Disposizioni richiamate dal Comune in relazione alla disciplina dell'ICI, alla base imponibile e al procedimento di accertamento.
Legge n. 342 del 2000, art. 74
Norma richiamata in tema di rendita catastale, comunicazione e rilevanza della rendita nei confronti del contribuente.
Legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 41
Disposizione richiamata dal Comune nell'ambito della disciplina catastale e tributaria applicabile alla controversia.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
Norma processuale tributaria richiamata dal ricorrente in relazione all'impugnazione dell'atto di accertamento.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dal Comune, relativi alla violazione di legge e al vizio motivazionale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente richiamare genericamente gli atti del processo: il ricorrente deve indicare con precisione i documenti, le parti degli atti e gli elementi dai quali emerge l'errore denunciato.
- Il principio di autosufficienza vale anche quando si denuncia un error in procedendo: la Corte può esaminare direttamente gli atti solo se il motivo è formulato in modo ammissibile e contiene tutti i riferimenti necessari.
- Quando l'accertamento riguarda più immobili, il ricorrente deve distinguere puntualmente le singole unità immobiliari, le rispettive rendite catastali e gli effetti delle eventuali sentenze catastali, evitando di estendere automaticamente a tutti gli immobili una decisione relativa soltanto ad alcuni.
- La mancata indicazione degli elementi concreti che consentano di verificare la censura può determinare l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito delle questioni sulla rendita catastale o sulla sua notificazione.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, può sorgere l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato; le spese possono non essere liquidate se la parte resistente non ha svolto attività difensiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 dic 2019Sentenza del 20/12/2019 n. 109 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 20 dic 2019Sentenza del 20/12/2019 n. 181 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 20 dic 2019Sentenza del 20/12/2019 n. 229 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 20 dic 2019Sentenza del 20/12/2019 n. 5329 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 20 dic 2019Sentenza del 20/12/2019 n. 7126 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 20 dic 2019Sentenza del 20/12/2019 n. 7128 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →