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Sentenza

Sentenza del 20/12/2019 n. 7126 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, Liquidazione E Controlli - Avviso di accertamento - Notifica presso l'ultimo domicilio del de cuius - Conoscenza da parte dell'Ufficio del nominativo degli eredi - Nullità - Sanatoria - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'avviso di accertamento relativo a un contribuente deceduto era stato notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius. La notifica è stata ritenuta nulla perché gli eredi avevano già comunicato all'Agenzia delle entrate, almeno trenta giorni prima della notificazione, le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. Tuttavia, la nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto quando l'erede propone tempestivo ricorso contro il ruolo, purché ciò avvenga prima della scadenza del termine decadenziale previsto per l'esercizio del potere di accertamento.

La decisione

La regola affermata è duplice: la notifica impersonale e collettiva presso il domicilio del defunto è nulla se l'Amministrazione conosceva già i dati e il domicilio degli eredi; tale nullità, però, non determina necessariamente l'annullamento definitivo dell'accertamento, perché può essere sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c. se l'erede ha impugnato tempestivamente il ruolo e l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, prima della scadenza del termine di decadenza per l'accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 65 d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina la notificazione degli atti tributari agli eredi del contribuente deceduto. La notificazione collettiva e impersonale presso l'ultimo domicilio del de cuius non è corretta quando gli eredi abbiano comunicato tempestivamente all'Amministrazione le proprie generalità e il domicilio fiscale.

  • Art. 156 c.p.c.

    Consente la sanatoria della nullità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo. Il principio è applicabile anche agli avvisi di accertamento, nonostante la loro natura sostanziale, quando il contribuente abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto e lo abbia tempestivamente impugnato.

Massime di principio

  • Dopo il decesso del contribuente, gli eredi dovrebbero comunicare tempestivamente all'Agenzia delle entrate le proprie generalità e il domicilio fiscale, così da evitare notifiche collettive e impersonali presso il domicilio del defunto.
  • Se l'Amministrazione conosce già i dati degli eredi, la notifica presso l'ultimo domicilio del de cuius è viziata da nullità.
  • La nullità della notifica non comporta automaticamente la perdita dell'accertamento: può essere sanata se l'erede dimostra di aver avuto conoscenza dell'atto e propone ricorso tempestivamente.
  • La sanatoria opera solo se l'impugnazione interviene prima della scadenza del termine decadenziale entro il quale l'Amministrazione poteva validamente esercitare il potere di accertamento.
  • In situazioni analoghe è quindi essenziale verificare sia la correttezza della notifica sia le date della comunicazione dei dati degli eredi, della conoscenza effettiva dell'atto, dell'impugnazione e della scadenza del termine di accertamento.

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