Sentenza del 20/12/2019 n. 5329 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla cessione del 100% delle quote sociali di una società. L'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato l'operazione come cessione d'azienda, applicando l'art. 20 del DPR 131/1986 e richiedendo una maggiore imposta. I ricorrenti sostenevano che la cessione di quote fosse giuridicamente distinta dalla cessione d'azienda e che, dopo le modifiche legislative all'art. 20, non fosse possibile utilizzare elementi estranei al singolo atto per procedere alla riqualificazione. In subordine chiedevano il ricalcolo dell'imposta distinguendo il valore degli immobili, pari a 531.000 euro, da quello di cespiti e avviamento, pari a 299.000 euro.
La decisione
La CTR ha ritenuto legittima la riqualificazione della cessione totalitaria delle quote come cessione d'azienda, rilevando che entrambe le operazioni realizzano sostanzialmente il trasferimento del godimento e della disponibilità dell'azienda da un gruppo di soggetti a un altro. Non era necessario dimostrare uno specifico intento elusivo. Tuttavia, l'appello è stato accolto parzialmente sulla domanda subordinata: l'Ufficio aveva applicato l'aliquota del 9% sull'intero valore come se l'operazione riguardasse esclusivamente un immobile. La CTR ha quindi disposto la riliquidazione dell'imposta applicando il 9% sul valore degli immobili, pari a 531.000 euro, e il 3% sul valore di cespiti e avviamento, pari a 299.000 euro. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 20 del DPR 131/1986 – Testo unico dell'imposta di registro
L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
La norma è stata interpretata nel senso che la cessione totalitaria delle quote può essere riqualificata come cessione d'azienda quando, considerando la funzione economica e gli effetti sostanziali dell'operazione, il trasferimento delle partecipazioni realizza il passaggio del controllo e della disponibilità dell'intera azienda.
Legge 27 dicembre 2017, n. 205
Modifica dell'art. 20 del DPR 131/1986.
La modifica ha ristretto il riferimento agli elementi desumibili dall'atto presentato alla registrazione, escludendo, secondo la prospettazione dei ricorrenti, il ricorso a elementi extra-testuali o ad atti collegati. La CTR ha comunque ritenuto che tale modifica non impedisse la qualificazione dell'unico atto di cessione totalitaria delle quote secondo la sua intrinseca funzione.
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084
La disposizione è stata richiamata quale norma di interpretazione autentica delle modifiche apportate all'art. 20 del DPR 131/1986, ma la decisione ha confermato la riqualificazione dell'operazione sulla base del contenuto e degli effetti dell'atto.
Artt. 2559 e 2560 del Codice civile
Sono stati richiamati per evidenziare che la cessione dell'azienda comprende, nella sua funzione economica, elementi quali attività, clientela, avviamento e rapporti aziendali, il cui trasferimento sostanziale può essere conseguito anche mediante la cessione del 100% delle quote.
Art. 35 del D.Lgs. 546/1992
Disciplina la deliberazione della sentenza da parte del collegio tributario in camera di consiglio.
Massime di principio
- La cessione del 100% delle quote sociali può essere riqualificata fiscalmente come cessione d'azienda quando produce, sul piano economico, il trasferimento integrale del controllo e della disponibilità dell'azienda.
- La qualificazione fiscale dell'operazione non dipende esclusivamente dal nome attribuito dalle parti al contratto, ma dalla sua causa concreta, dalla struttura dell'atto e dagli effetti giuridici ed economici effettivamente realizzati.
- La riqualificazione come cessione d'azienda non richiede necessariamente la prova di un autonomo intento elusivo quando l'operazione è valutata direttamente ai sensi dell'art. 20 del DPR 131/1986.
- Anche quando la riqualificazione dell'operazione è confermata, l'imposta deve essere determinata correttamente distinguendo le diverse componenti patrimoniali trasferite e applicando a ciascuna la relativa aliquota.
- Il contribuente che contesta la misura dell'imposta dovrebbe fornire tempestivamente perizie e documentazione attendibile sul valore separato di immobili, cespiti, avviamento e altri beni aziendali.
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