Sentenza del 20/12/2019 n. 229 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato l'IVA su fatture emesse in regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, punto 6, del DPR 633/1972, relative a servizi di port security prestati all'interno del Porto di Trieste. Sostenevano che tali attività fossero obbligatorie e direttamente connesse al funzionamento e alla sicurezza degli impianti portuali e, quindi, rientrassero tra i servizi non imponibili. Contestavano inoltre la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge 212/2000 e chiedevano l'annullamento delle sanzioni e degli interessi.
La decisione
I procedimenti sono stati riuniti. La Commissione ha respinto la censura relativa all'art. 12, comma 7, della legge 212/2000, ritenendo che non esista un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per gli accertamenti svolti sulla base di documenti e non a seguito di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente. Nel merito, ha però confermato l'annullamento degli avvisi, ritenendo che i servizi di port security, obbligatori in base alla normativa europea e nazionale e necessari a garantire il funzionamento continuo e sicuro del porto, siano direttamente connessi al funzionamento e alla manutenzione degli impianti portuali e rientrino quindi nella non imponibilità IVA prevista dall'art. 9, comma 1, punto 6, del DPR 633/1972. L'Agenzia aveva inoltre annullato parzialmente le sanzioni. È stato accolto anche l'appello incidentale sulle spese: l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in 12.000 euro, oltre IVA, accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 9, comma 1, punto 6, DPR 633/1972
servizi prestati nei porti ... che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto
La disposizione è stata interpretata nel senso che la non imponibilità può riguardare anche servizi di security portuale, purché obbligatori e dotati di un nesso diretto e immediato con il funzionamento e la sicurezza degli impianti portuali. Non è necessario che il servizio consista materialmente nelle operazioni di imbarco, sbarco o movimentazione delle merci.
Art. 12, comma 7, legge 212/2000
La garanzia del contraddittorio preventivo opera, secondo la decisione, per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche effettuati nei locali dell'attività. Non sussiste invece un obbligo generalizzato di contraddittorio per gli accertamenti cosiddetti 'a tavolino', fondati su documentazione.
Art. 10, comma 2, legge 212/2000
È stato invocato dalle ricorrenti per ottenere la non applicazione di sanzioni e interessi in presenza di obiettive condizioni di incertezza; nel caso concreto le sanzioni erano state comunque parzialmente annullate dall'Ufficio.
Direttiva 2005/65/CE
La normativa europea è stata valorizzata per qualificare la port security come attività obbligatoria estesa all'intera area portuale e funzionale alla protezione degli impianti, degli accessi, delle merci e delle navi.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 322 del 29 luglio 2008
È stata richiamata dalle ricorrenti a sostegno della non imponibilità dei servizi portuali obbligatori. La decisione ha ritenuto che, nel caso concreto, la port security presentasse comunque i requisiti sostanziali previsti dall'art. 9, comma 1, punto 6, del DPR 633/1972.
Risoluzione n. 406963 dell'8 settembre 1984
È stata richiamata dall'Agenzia delle Entrate per sostenere l'imponibilità dei servizi di vigilanza e distinguerli dai servizi portuali direttamente connessi alle operazioni portuali.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015
Ha escluso l'esistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale nel sistema tributario nazionale, distinguendo tra verifiche eseguite presso i locali del contribuente e accertamenti documentali svolti a tavolino.
Massime di principio
- Per applicare la non imponibilità IVA ai servizi resi in ambito portuale non è sufficiente che il servizio sia svolto fisicamente nel porto o sia obbligatorio: occorre dimostrare un nesso diretto e immediato con il funzionamento, la manutenzione o la continuità operativa degli impianti portuali.
- I servizi di sicurezza portuale possono rientrare nella non imponibilità quando derivano da obblighi normativi o da piani di sicurezza vincolanti e sono indispensabili per consentire al terminal di operare regolarmente, anche in assenza temporanea di navi.
- La qualificazione del servizio non dipende esclusivamente dall'etichetta contrattuale di 'vigilanza' o 'security', ma dalla sua concreta funzione, dal bene tutelato, dall'ambito territoriale e dal ruolo che svolge nel sistema portuale.
- Per sostenere la non imponibilità è importante documentare l'obbligatorietà del servizio, il suo inserimento nei piani di sicurezza portuale, il collegamento con specifici impianti o terminal e le conseguenze derivanti dalla sua mancata prestazione.
- La violazione dell'art. 12, comma 7, della legge 212/2000 non determina automaticamente la nullità dell'accertamento quando l'atto è stato formato sulla base di documenti e non di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente.
- La decisione riguarda una fattispecie concreta e non rende automaticamente non imponibili tutti i servizi di vigilanza portuale: il requisito decisivo resta la prova del collegamento funzionale diretto con il funzionamento o la manutenzione dell'impianto portuale.
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