Sentenza del 20/12/2019 n. 181 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Registro - Avviso di liquidazione - Registrazione di provvedimento giurisdizionale -Ordinanza ingiuntiva senza clausola di provvisoria esecuzione - Esclusione dall'assoggettamento all'imposta - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettabilità all'imposta proporzionale di registro di un'ordinanza ingiuntiva emessa ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., priva della clausola di provvisoria esecuzione. L'Amministrazione aveva ritenuto sufficiente la natura giudiziaria e conclusiva del provvedimento, mentre il contribuente sosteneva che, in assenza di esecutività, l'ordinanza non potesse essere sottoposta a imposta di registro ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131/1986.
La decisione
È stata riconosciuta la legittimità dell'esclusione dell'ordinanza dall'assoggettamento all'imposta di registro. Per i provvedimenti giudiziari rilevanti ai fini dell'art. 37 del d.P.R. n. 131/1986 non è necessario il passaggio in giudicato, ma il provvedimento deve essere conclusivo di un giudizio, di un suo grado, di una fase o di un subprocedimento e deve avere efficacia esecutiva. Poiché l'ordinanza ingiuntiva era priva della clausola di provvisoria esecuzione, mancava il requisito dell'esecutività e l'imposizione non era dovuta.
Norme richiamate
L'ordinanza ingiuntiva rientra tra i provvedimenti giudiziari potenzialmente rilevanti ai fini dell'imposta di registro, purché possieda i requisiti richiesti, incluso quello dell'esecutività.
Art. 37 del d.P.R. n. 131/1986
L'imposta di registro sui provvedimenti dell'autorità giudiziaria non richiede necessariamente il passaggio in giudicato, ma presuppone che il provvedimento sia conclusivo e dotato di efficacia esecutiva. In mancanza di esecutività, l'atto non è assoggettabile all'imposta.
Massime di principio
- Un provvedimento giudiziario può essere soggetto a imposta di registro anche prima del passaggio in giudicato, se è conclusivo di un giudizio, di una fase o di un subprocedimento e possiede efficacia esecutiva.
- La sola natura giudiziaria dell'atto non è sufficiente per applicare l'imposta: deve essere verificata anche l'effettiva esecutività del provvedimento.
- Un'ordinanza ingiuntiva priva della clausola di provvisoria esecuzione non può essere assoggettata all'imposta di registro sulla base del solo art. 37 del d.P.R. n. 131/1986.
- In situazioni analoghe, occorre esaminare il contenuto concreto del provvedimento e la sua efficacia al momento della registrazione, distinguendo tra definitività o passaggio in giudicato ed esecutività.
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