Sentenza n. 992/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, n. 547/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 547/2024, che aveva annullato il titolo edilizio ritenendo insufficiente la volumetria residua disponibile
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare del titolo edilizio)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto la revocazione della sentenza n. 547/2024 deducendo un errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., consistente nell’avere quantificato in 482 mc la volumetria residua del comparto 2 del piano di lottizzazione, anziché in 2.118,24 mc. La precedente sentenza aveva quindi ritenuto incompatibile l’intervento edilizio, avente volumetria pari a 2.081,65 mc, con la volumetria disponibile. In sede rescissoria è stato inoltre controverso se dovesse essere computata la volumetria dei sottotetti. I resistenti hanno sostenuto che, applicando il decreto regionale n. 2266/1983, il volume complessivo dell’intervento sarebbe stato pari a 2.373,95 mc e dunque superiore alla volumetria residua. La società ha invece sostenuto che, in base alla disciplina vigente al momento dell’approvazione del piano di lottizzazione e alla circolare regionale del 20 marzo 1978 n. 2-A, i sottotetti con pendenza inferiore al 35 per cento non dovessero essere computati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per revocazione, confermando nella fase rescissoria l’esistenza dell’errore di fatto: la sentenza n. 547/2024 aveva assunto erroneamente come volumetria residua 482 mc, mentre la verificazione tecnica ha accertato una disponibilità di 2.118,24 mc. Ha poi ritenuto che la volumetria dell’intervento fosse pari a 2.081,65 mc e quindi compatibile con quella residua. Il Collegio ha escluso dal computo i sottotetti, richiamando l’art. 40 delle NTA del PUC, che rinvia alla disciplina del piano di lottizzazione convenzionato, l’art. 68 delle medesime NTA e la circolare regionale 20 marzo 1978 n. 2-A, secondo cui non si computa il volume del tetto con pendenza inferiore al 35 per cento, se configurato secondo i presupposti indicati dalla circolare. Ha ritenuto irrilevante che il tetto fosse “a vista” e privo di un ultimo solaio di calpestio. In conseguenza dell’accoglimento dell’appello originario, ha riformato la sentenza del TAR Sardegna n. 407/2019 e respinto integralmente il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti. Le spese del doppio grado e del giudizio di revocazione sono state compensate; le spese della verificazione sono state poste solidalmente a carico delle parti resistenti.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
errore di fatto revocatorio
L’errore revocatorio ricorre quando il giudice, per svista nella percezione delle risultanze processuali, supponga esistente un fatto la cui verità sia esclusa in modo incontrovertibile o viceversa; l’errore deve essere decisivo, evidente e obiettivo, non riguardare un punto controverso e non consistere in un errore nella valutazione o nell’assunzione del fatto.
il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo
La norma è richiamata nel quadro dei motivi dell’appello originario riguardanti la titolarità e la trasferibilità del permesso di costruire.
È richiamato in relazione alla durata del permesso di costruire e alla controversia sulla natura del titolo edilizio rilasciato alla dante causa.
È stato invocato nel giudizio originario per sostenere che l’eventuale utilizzo della voltura, anziché il rilascio di un nuovo titolo, costituisse una mera irregolarità formale non invalidante.
È stato richiamato nel giudizio di appello originario in relazione alla valorizzazione dei fatti non contestati e al materiale probatorio acquisito.
Ha consentito ai ricorrenti originari costituiti in appello di riproporre i motivi assorbiti dal giudice di primo grado.
Disciplina l’autorizzazione paesaggistica richiamata nel procedimento che ha condotto al titolo edilizio.
È richiamato quale base normativa dell’acquisizione per silenzio-assenso del parere della Soprintendenza nel procedimento paesaggistico.
art. 40 NTA del PUC
la normativa applicabile è quella “stabilita dai PDL convenzionati e dalle presenti NTA – RE”
Per i piani di lottizzazione attuati o in corso di attuazione, la disposizione rinvia alla disciplina del piano di lottizzazione convenzionato e alle NTA del PUC.
art. 68 NTA del PUC
I volumi utili, sono quelli risultanti dal calcolo effettuato secondo il D.A. 2266/1983
La disposizione disciplina il calcolo dei volumi e richiama il decreto regionale del 1983, la relativa circolare esplicativa e la circolare regionale del 20 marzo 1978 n. 2.
D.A. 20 dicembre 1983, n. 2266/U
È richiamato dalle NTA del PUC quale criterio generale di calcolo dei volumi, ma il Collegio, nel caso concreto, ha applicato la disciplina richiamata dal piano e la circolare del 1978 per escludere dal computo il sottotetto avente pendenza inferiore al 35 per cento.
Circolare dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica 20 marzo 1978, n. 2-A
Non si tiene conto del volume del tetto che abbia pendenza inferiore al 35% sempre che si tratti di tetti a capanna o a padiglione con linea di gronda allo stesso livello sia a monte che a valle
Il Collegio ha ritenuto applicabile la regola al progetto esaminato, escludendo dal computo della volumetria il sottotetto con pendenza inferiore al 35 per cento.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio sussiste quando la decisione si fonda su una percezione erronea, immediatamente e obiettivamente verificabile, delle risultanze processuali, purché l’errore sia decisivo, non riguardi un punto controverso e non consista in un errore di valutazione giuridica o tecnica del fatto.
- Nel giudizio di revocazione, accertato l’errore revocatorio, il giudice deve procedere alla fase rescissoria riesaminando la controversia nella parte interessata dall’errore e adottando la decisione sostitutiva.
- Quando le norme tecniche di attuazione del piano urbanistico rinviano alla disciplina del piano di lottizzazione convenzionato e richiamano la disciplina regionale sul calcolo dei volumi, il computo della volumetria deve essere effettuato secondo tali fonti coordinate.
- La volumetria di un sottotetto con pendenza inferiore al 35 per cento non deve essere computata ai fini della volumetria edificabile quando ricorrono i presupposti stabiliti dalla disciplina tecnica applicabile, anche se il tetto è a vista e non esiste un ultimo solaio di calpestio.
- La compatibilità volumetrica di un intervento edilizio deve essere verificata confrontando la volumetria effettivamente residua del comparto, accertata sulla base dei titoli edilizi e delle opere realizzate, con la volumetria dell’intervento calcolata secondo i criteri normativi applicabili.
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