Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 338/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla della sentenza n. 82/2024, pubblicata in data 8 febbraio 2024, emessa dal Tribunale di Verona nella persona del Giudice, passata in giudicato il 15 marzo 2024;

Giustizia amministrativa202501178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, n. 82/2024, passata in giudicato, che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Tribunale di Verona, con sentenza n. 82/2024 dell'8 febbraio 2024, aveva riconosciuto a ciascuno il diritto al beneficio economico annuale di 500 euro tramite Carta elettronica del docente per specificati anni scolastici. La sentenza era passata in giudicato il 15 marzo 2024, era stata notificata al Ministero il 28 giugno 2024 ai fini dell'esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. L'Amministrazione, ritualmente evocata, non si è costituita e non ha fornito elementi comprovanti l'adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza civile, la notificazione della pronuncia all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha affermato che l'ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Il ricorso è stato ritenuto fondato perché il Ministero non aveva dimostrato l'adempimento. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di accreditare sulla Carta docente 500 euro alla prima ricorrente, 1.500 euro alla seconda e 2.000 euro al terzo, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale persistente inottemperanza, un Commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di proporre l'azione di ottemperanza per ottenere dall'Amministrazione l'adempimento delle statuizioni contenute in un giudicato, anche quando il titolo da eseguire è una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio, decorso il quale può essere avviata l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto il TAR ha ritenuto verificato il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Individua la finalità del beneficio economico da accreditare sul portafoglio Carta docente, secondo quanto stabilito dal giudicato civile.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo ineseguito grava su una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Per l'ammissibilità dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione occorre verificare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione delle pronunce nei confronti della PA.
  • In presenza di un giudicato ineseguito, l'amministrazione intimata deve dimostrare l'avvenuto adempimento; in mancanza di tale dimostrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare le attività necessarie per dare concreta esecuzione al comando giudiziale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di persistente inottemperanza dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.