Sentenza n. 333/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, sez. lavoro, n. 113/2024, dep. il 20.02.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, sezione lavoro, n. 113/2024, relativa all’attribuzione della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, sezione lavoro, n. 113/2024, passata in giudicato e non impugnata. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero a costituire la carta elettronica del docente e ad accreditarvi € 500,00 per ciascun anno, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero e risultava decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva fornito elementi comprovanti l’adempimento, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la prescrizione delle modalità attuative e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso perché l’Amministrazione non aveva dimostrato di aver adempiuto. Ha ordinato al Ministero di costituire la carta elettronica del docente e di accreditare € 500,00 per ciascuno dei quattro anni scolastici, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente, con facoltà di subdelega, prevedendo un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, rimborso spese generali e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015 n. 107
beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio riconosciuto alla docente dal giudicato del giudice ordinario.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Sono richiamati quali disposizioni attuative delle modalità di costituzione e accredito della carta elettronica del docente.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza anche per conseguire l’adempimento di obblighi derivanti da sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997 n. 30
Il decorso del termine dilatorio previsto dalla norma è stato verificato quale presupposto di ammissibilità dell’azione esecutiva contro la pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’adempimento di obblighi imposti alla pubblica amministrazione da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo giudiziale sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- In presenza di una sentenza passata in giudicato che imponga alla pubblica amministrazione una prestazione determinata e l’Amministrazione non dimostri l’avvenuto adempimento, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione indicando le concrete modalità e il termine per adempiere.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla persistente inerzia dell’Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato e a un’apposita istanza della parte vittoriosa.
- La mancata costituzione dell’Amministrazione non impedisce la decisione del giudizio di ottemperanza quando risultino documentati il passaggio in giudicato del titolo e l’inadempimento dell’obbligo conformativo.
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