Sentenza n. 332/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento -dell’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e assunta al prot. n. 07720239002594500/000, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 310.407,70 su “residuo” ruolo dell’Ag.E.A. ex D.L. n. 27/2019, per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla cartella dell’Ag.E.A. n. 07720210008940420000, notificata il 07 ottobre 2021 e inerente ai prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000; -di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto, ivi compresi: --il “residuo ruolo” emesso dall’Ag.E.A. ai sensi del D.L. n. 27/2019, posto a base della cartella e dell’intimazione di pagamento sopra descritti; --la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria intestata all'Agenzia delle Entrate Riscossione, Provincia di Padova, del 02.06.2023, inviata al ricorrente a mezzo raccomandata a.r., ricevuta il 28.06.2023, documento n. 07776202300000089000, fascicolo n. 2023/4606.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Intimazione di pagamento per € 310.407,70 relativa a prelievi supplementari sul latte, interessi e oneri di riscossione, nonché comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento riferita a prelievi supplementari per le annate lattiere 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000, deducendo, in primo luogo, la prescrizione e la decadenza della pretesa, anche ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 2988/1995. Ha inoltre contestato la legittimità europea e interna dei presupposti del prelievo, sostenendo che non sarebbe stato verificato l'effettivo superamento della quota nazionale e che i provvedimenti di compensazione e imputazione del prelievo fossero contrari alla normativa unionale. Sono stati dedotti l'errata quantificazione del debito e degli interessi, la duplicazione dei ruoli esattivi, la mancata considerazione delle compensazioni con premi della politica agricola comune, il difetto di motivazione, la violazione delle regole sulla riscossione e la decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973. È stata altresì impugnata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ed è stato chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla disciplina della prescrizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ritenendola un atto meramente informativo e non lesivo, autonomamente non impugnabile prima dell'iscrizione effettiva dell'ipoteca. Ha invece rigettato l'impugnazione dell'intimazione di pagamento. Le contestazioni relative ai presupposti del prelievo, alla prescrizione originaria, alla conformità della compensazione nazionale al diritto dell'Unione, alla duplicazione dei ruoli, alla decadenza, alle compensazioni con i premi PAC, alla motivazione della cartella e alla quantificazione degli interessi sono state ritenute coperte dal giudicato formatosi sulla precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 4916/2025, che aveva deciso l'appello contro la pronuncia relativa alla cartella presupposta. Il motivo concernente la decadenza prevista dal regolamento (CE) n. 2988/1995 è stato ritenuto inammissibile perché volto a rimettere in discussione il titolo ormai irretrattabile. La prescrizione successiva alla notifica della cartella è stata esclusa poiché il relativo giudizio, promosso dal debitore, aveva interrotto e sospeso il decorso della prescrizione fino al passaggio in giudicato della decisione. La censura sugli interessi è stata comunque ritenuta infondata: gli interessi sul prelievo supplementare sono dovuti come il capitale e l'esenzione prevista dalla disciplina sulla rateizzazione opera soltanto per chi abbia perfezionato la specifica procedura, circostanza non risultata nel caso concreto. È stata infine respinta la doglianza sulla mancata indicazione della data di esecutività del ruolo, poiché tale indicazione risultava dalla cartella richiamata. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e la complessità della disciplina.
Norme richiamate
art. 3 Regolamento (CE) n. 2988/1995
Il ricorrente ha richiamato il termine quadriennale e il termine massimo pari al doppio del termine di prescrizione per il recupero.
La questione è stata ritenuta non utilmente deducibile per la parte diretta a rimettere in discussione il prelievo ormai irretrattabile.
artt. 2943 e 2945 c.c.
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio; la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Le disposizioni si applicano anche al giudizio promosso dal debitore e avente natura impugnatoria, con sospensione del decorso prescrizionale fino alla definizione del processo.
art. 2909 c.c.
Il giudicato copre le questioni già decise tra le parti e impedisce di riproporre nella successiva impugnazione dell'atto esecutivo contestazioni relative agli atti presupposti.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avente natura meramente informativa, non è autonomamente impugnabile; è impugnabile l'iscrizione ipotecaria effettivamente eseguita.
art. 8-ter d.l. n. 5/2009
Gli interessi sul prelievo supplementare rientrano tra le somme esigibili insieme al capitale.
art. 8-quinquies d.l. n. 5/2009
Gli interessi sul prelievo supplementare sono dovuti secondo la disciplina applicabile alla pretesa esattiva.
art. 10, comma 34, d.l. n. 49/2003
L'esenzione dagli interessi costituisce incentivo collegato alla specifica procedura di rateizzazione; non si applica ai produttori che non vi abbiano aderito.
art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973
La relativa decadenza non può essere utilmente dedotta per rimettere in discussione questioni già coperte dal giudicato.
Massime di principio
- La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ha natura meramente informativa e non produce, da sola, effetti lesivi; pertanto non è autonomamente impugnabile, mentre lo è l'iscrizione ipotecaria effettivamente eseguita.
- Quando un'intimazione di pagamento dà esecuzione a una cartella regolarmente notificata e divenuta definitiva per effetto del giudicato, il debitore può dedurre soltanto vizi propri dell'intimazione o dell'attività esecutiva successiva, non contestare nuovamente l'an, il quantum o la legittimità degli atti presupposti.
- La notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio impugnatorio promosso dal debitore interrompe la prescrizione e il termine non decorre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, quando la controversia investe l'esistenza o la quantificazione del credito.
- Gli interessi sul prelievo supplementare costituiscono somme esigibili insieme al capitale; l'esenzione dagli interessi prevista nell'ambito di una disciplina di rateizzazione opera soltanto quando il produttore abbia perfezionato la specifica procedura agevolata.
- La preclusione derivante dal giudicato impedisce di riproporre, nel giudizio contro l'atto esecutivo, censure relative alla prescrizione originaria, alla legittimità dei presupposti del credito, alla duplicazione dei ruoli, alla decadenza e alla quantificazione già definite nel giudizio riguardante la cartella presupposta.
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