Sentenza n. 339/2026 - Venezia, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.163/2024, pubblicata in data 26/03/2024, emessa dal Tribunale di Vicenza nella persona del Giudice, passata in giudicato il 02/05/2024,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 163/2024, passata in giudicato, relativa all'accredito delle somme sulla Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto azione di ottemperanza deducendo che il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 163/2024, aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a costituire in loro favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e ad accreditarvi rispettivamente € 2.500,00, € 1.000,00 ed € 2.000,00, oltre alle spese di lite. La sentenza non era stata impugnata ed era passata in giudicato. Essa era stata notificata all'Amministrazione sia ai fini della decorrenza del termine breve per l'appello sia ai fini dell'esecuzione; inoltre, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva adempiuto. L'Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione, poiché risultavano comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Vicenza, attestato dall'ufficio competente, la notificazione della pronuncia all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli eseguibili mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non aveva dimostrato l'adempimento. Il TAR ha ordinato al Ministero di accreditare entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, sul portafoglio Carta docente, € 2.500,00 in favore del primo ricorrente, € 1.000,00 in favore della seconda e € 2.000,00 in favore della terza. È stato nominato sin d'ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, per il caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione degli obblighi derivanti dal giudicato, anche quando il titolo esecutivo è costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione, il cui decorso è stato ritenuto necessario per l'ammissibilità dell'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua la finalità della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, sulla quale il Ministero è stato ordinato ad accreditare le somme riconosciute dal giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Richiamati nella sentenza ottemperanda quali disposizioni concernenti modalità e funzionalità della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando essa impone alla pubblica amministrazione obblighi puntuali di facere o di dare.
- Prima di proporre l'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione deve risultare notificato il titolo esecutivo e deve essere decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato ineseguito, l'amministrazione intimata deve dimostrare l'avvenuto adempimento; in mancanza di tale dimostrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione specifica dell'obbligo entro un termine perentorio.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, prevedendone l'intervento per il caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato all'amministrazione.
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