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Sentenza

Sentenza n. 334/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Verona, sez. lavoro, n. 634/2024, dep. il 17.10.2024.

Giustizia amministrativa202501238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona, sezione lavoro, n. 634/2024, relativa all’attribuzione della carta elettronica del docente per tre anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Verona, sezione lavoro, passata in giudicato e non impugnata, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero all’emissione della carta e all’accredito delle somme, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero e all’Avvocatura dello Stato; era inoltre decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero, ritualmente intimato, non aveva dimostrato l’adempimento, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la prescrizione delle modalità attuative, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza: il giudicato risultava attestato dalla competente Corte d’Appello, la sentenza era stata notificata all’amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio previsto dalla legge. Ha inoltre affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli eseguibili mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga obblighi a carico della pubblica amministrazione. Accertata l’inesecuzione, ha ordinato al Ministero di costituire la carta elettronica del docente e di accreditarvi 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all’effettiva attribuzione. L’adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dall’istanza della parte. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L’azione di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni costituisce presupposto per la procedibilità dell’azione esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa della carta elettronica del docente e del beneficio economico annuale riconosciuto dalla sentenza ottemperanda.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento di obblighi imposti a una pubblica amministrazione da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Quando l’amministrazione non dimostri di avere adempiuto a un giudicato che le impone una prestazione specifica, il giudice dell’ottemperanza può ordinare le concrete modalità di esecuzione, fissando un termine ultimativo.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato anche ratione muneris, attribuendogli il potere di adottare gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
  • L’esperibilità dell’azione di ottemperanza presuppone, tra l’altro, l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento da parte della pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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