Cassazione Civile, Ordinanza n. 25136/2025 del 13/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
Tre soggetti che avevano ricoperto, in tempi in parte diversi, le cariche di presidente e componenti del collegio sindacale di una banca hanno impugnato una delibera CONSOB che aveva irrogato a ciascuno una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 65.000 per cinque distinte violazioni in materia di servizi di investimento e di comunicazioni all’Autorità. Le contestazioni riguardavano: omessa adozione di procedure adeguate e comportamenti contrari a correttezza, diligenza e trasparenza nella valutazione di adeguatezza e nella gestione degli ordini; irregolarità nei trasferimenti fra privati di azioni della banca e nei finanziamenti per l’acquisto di azioni proprie; carenze nelle procedure di pricing delle azioni; non veridicità di informazioni rese a CONSOB in occasione dell’aumento di capitale 2014. La Corte d’appello aveva accolto solo in parte l’opposizione, riducendo la sanzione a euro 50.000 per ciascun ricorrente. In cassazione i ricorrenti deducevano, in sintesi: violazione del diritto al contraddittorio e delle regole del procedimento sanzionatorio CONSOB; decadenza dell’Autorità per tardività della contestazione e per superamento dei termini procedimentali; mancata conoscenza di atti e documenti posti a base della sanzione; violazione del ne bis in idem e dell’art. 8 l. 689/1981; omessa distinzione tra periodo anteriore e successivo all’insediamento del nuovo collegio sindacale; motivazione apparente o omessa pronuncia sul merito delle violazioni; travisamento della prova; erronea affermazione della loro responsabilità soggettiva; illegittima determinazione della sanzione; mancata audizione personale richiesta ai sensi dell’art. 195 TUF.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché conforme alla giurisprudenza consolidata sul procedimento sanzionatorio amministrativo CONSOB e sulla sufficienza, ai fini del contraddittorio, della contestazione e della valutazione delle controdeduzioni; infondati il secondo e il terzo motivo, escludendo la perentorietà dei termini invocati e confermando il corretto dies a quo individuato dal giudice di merito; inammissibili i motivi relativi a pretesi vizi di motivazione e travisamento, perché diretti in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; infondato il motivo sul ne bis in idem, poiché le condotte sanzionate erano distinte e non unificate da un’unica azione; infondato il motivo sulla responsabilità soggettiva, ribadendo che per gli illeciti TUF vige un criterio di responsabilità effettiva con presunzione di colpa superabile solo dalla prova contraria; infondato anche il motivo sulla quantificazione della sanzione, rientrando essa nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti edittali; infine, ha escluso che la richiesta di audizione personale generi un diritto automatico, essendo comunque rimessa alla valutazione di necessità del giudice. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato disposto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il principio del contraddittorio nel procedimento sanzionatorio amministrativo è soddisfatto dalla contestazione dell’addebito e dalla valutazione delle controdeduzioni; non è richiesta una piena equiparazione al processo giurisdizionale.
Il termine per la contestazione/irrogazione della sanzione non è trattato come perentorio; il momento iniziale decorre dall’effettivo accertamento, secondo la complessità del caso.
Norma sostanziale posta a base delle violazioni relative a correttezza, diligenza e trasparenza nella prestazione di servizi di investimento.
art. 15 del Regolamento congiunto Banca d’Italia/CONSOB del 29 ottobre 2007
Richiamato quale parametro degli obblighi procedurali e organizzativi dell’intermediario.
artt. 39 e 40 del Regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007
Richiamati in relazione alla valutazione di adeguatezza delle operazioni e ai correlati doveri dell’intermediario.
art. 49, commi 1 e 3, del Regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007
Richiamato per la disciplina della gestione degli ordini dei clienti.
Richiamato per la veridicità delle informazioni fornite all’Autorità di vigilanza.
Invocato dai ricorrenti, ma il giudice ribadisce che l’accertamento va apprezzato in concreto in rapporto alla complessità del caso.
Il cumulo giuridico opera solo quando la pluralità di violazioni deriva da un’unica condotta; non si applica a condotte distinte, anche se ispirate da una medesima intenzione.
Opera la presunzione di colpa; una volta provata la fattispecie tipica, grava sul trasgressore l’onere di dimostrare l’assenza di colpevolezza.
La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, alla personalità dell’agente e agli altri parametri normativi, nei limiti edittali.
L’audizione personale richiesta dalla parte non costituisce un diritto automatico, essendo rimessa alla valutazione di necessità del giudice.
Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e il ricorso non offre elementi per mutarne l’orientamento.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è censurabile solo se manca il minimo costituzionale o è meramente apparente.
È esclusa l’omessa pronuncia quando il giudice si è confrontato con il thema decidendum, anche in modo analitico per ciascuna contestazione.
Richiamato in relazione all’allegato travisamento della prova, ma il ricorso tendeva in realtà a una rivalutazione del merito.
Richiamato per contestare la valutazione probatoria, ma la censura è stata ritenuta non ammissibile perché diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.
Invocato dai ricorrenti con riguardo ai doveri e alla responsabilità dei sindaci, ma la Corte ha valorizzato la disciplina speciale TUF e la presunzione di colpa.
art. 97 Cost.
Richiamato dai ricorrenti per contestare il procedimento amministrativo, ma non è stata riconosciuta una violazione costituzionale.
art. 24 Cost.
Le garanzie difensive costituzionali riguardano il processo giurisdizionale e non impongono, nel procedimento amministrativo, la stessa struttura del contraddittorio.
art. 111 Cost.
Il principio del giusto processo è riferito al giudizio dinanzi al giudice e non si estende integralmente al procedimento amministrativo.
Richiamata dai ricorrenti in tema di procedimento amministrativo, ma non ritenuta decisiva ai fini dell’annullamento della sanzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento sanzionatorio amministrativo in materia finanziaria, il contraddittorio è assicurato quando all’interessato siano contestati gli addebiti e siano considerate le sue controdeduzioni; non è richiesto un modello procedimentale identico al processo giurisdizionale.
- I termini interni o regolamentari di conclusione del procedimento non sono di per sé idonei a determinare la decadenza della potestà sanzionatoria se non espressamente qualificati come perentori dalla fonte applicabile.
- Ai fini della decorrenza del termine di contestazione in materia CONSOB, il momento dell’accertamento va individuato in quello in cui la constatazione si consolida in un accertamento effettivo, tenendo conto della complessità del caso concreto e della documentazione progressivamente acquisita.
- Il principio del ne bis in idem e il cumulo giuridico non operano quando le violazioni derivano da condotte materialmente distinte, anche se connesse da un comune contesto fattuale o da una medesima finalità.
- Per gli illeciti amministrativi TUF vige un criterio di responsabilità effettiva riferito a chi ha concretamente agito o omesso di agire nell’organizzazione dell’intermediario, con presunzione di colpa superabile dal trasgressore mediante prova dell’assenza di colpevolezza.
- La quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti edittali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché la decisione dia conto dei parametri legali di gravità del fatto, personalità dell’agente e contesto concreto.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: non è consentito usare i motivi di ricorso per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove.
- L’audizione personale della parte nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa non è un diritto automatico, ma un mezzo istruttorio rimesso alla valutazione di rilevanza e necessità del giudice.
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