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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25132/2025 del 13/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Due contribuenti avevano impugnato il diniego di rimborso di somme pagate a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, assumendo che non fossero dovute perché il mancato pagamento dei tributi era dipeso esclusivamente dal comportamento fraudolento del professionista incaricato della loro contabilità, già condannato in sede penale per appropriazione indebita. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte la domanda, limitando il rimborso alle sanzioni per omesso versamento da dichiarazione e compensando le spese. In cassazione i contribuenti hanno denunciato, da un lato, la violazione dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e del d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR considerato solo una parte delle sanzioni, ritenendo che la causa di non punibilità dovesse coprire tutte le sanzioni collegate all'inadempimento del terzo; dall'altro, la violazione delle norme sulle spese processuali per la compensazione disposta in appello.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi telematicamente duplicati, ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda di rimborso alla luce del principio secondo cui l'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 riguarda tutte le sanzioni irrogate e non soltanto quelle per omesso versamento da dichiarazione, oltre che per la regolazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    ex art.335 cod. proc. civ.

    Consente la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    art. 360, primo comma, nn. 1 (rectius: 3) e 5

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472

    Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

    La causa di non punibilità si riferisce a tutte le sanzioni amministrative tributarie irrogate per la condotta riconducibile al terzo, non solo a quelle derivanti dall'omesso versamento da dichiarazione.

  • art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    combinato disposto dell'art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    È richiamato dai ricorrenti nel quadro della censura sulla decisione d'appello, senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma interpretazione.

  • art. 3 d.P.R. n. 322 del 1998

    È richiamato per spiegare il ruolo degli intermediari nella trasmissione delle dichiarazioni e l'irrilevanza di tale ruolo ai fini della sostituzione del contribuente nell'obbligo tributario.

  • art. 64, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    colui che in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri

    Serve a chiarire che l'intermediario incaricato della trasmissione non è sostituto d'imposta e non diventa obbligato al pagamento del tributo.

  • art. 17 della L. n. 576 del 1975

    È richiamato per escludere l'analogia con la delega di pagamento alla banca, perché quella disciplina una modalità di pagamento con effetto liberatorio, diversa dall'incarico di intermediazione fiscale.

  • artt. 91, 92 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Sono invocati per contestare la compensazione delle spese, questione che resta assorbita e sarà riesaminata dal giudice del rinvio.

  • art. 369 c.p.c.

    attestazione ex art. 369 cod. proc. civ.

    È citato in relazione al deposito del secondo ricorso telematico e alla sua natura duplicativa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    memoria illustrativa ex art.380-bis.1 cod. proc. civ.

    È richiamato per il deposito della memoria nel procedimento in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità prevista dall'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 copre tutte le sanzioni amministrative tributarie riferibili al fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi, non soltanto quelle formalmente collegate all'omesso versamento da dichiarazione.
  • L'infedeltà o il comportamento fraudolento dell'intermediario fiscale, anche se accertato in sede penale, non trasferisce su di lui l'obbligo di pagamento del tributo né determina una novazione del rapporto tributario; il contribuente resta obbligato all'imposta, mentre può essere esonerato da interessi e sanzioni nei limiti di legge.
  • Il rapporto tra contribuente e intermediario fiscale ha natura privatistica e l'incarico di trasmissione della dichiarazione non equivale a sostituzione d'imposta né a una delega di pagamento con effetto liberatorio verso l'erario.
  • Quando una sentenza di merito limita indebitamente l'esenzione dalle sanzioni a una sola categoria di violazioni, la cassazione può intervenire con rinvio per riesaminare la domanda alla luce dell'esatta estensione della causa di non punibilità e per rideterminare anche le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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