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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25135/2025 del 13/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce dall’acquisto, da parte di una società agricola, di alcuni immobili/fondi rustici per i quali era stata richiesta l’agevolazione fiscale per la piccola proprietà contadina. Prima del decorso del quinquennio previsto dalla disciplina agevolativa, i terreni erano stati concessi in affitto a un’altra società, pur riconducibile alla medesima compagine sociale e con medesimo legale rappresentante. L’Agenzia delle Entrate ha quindi revocato l’agevolazione e liquidato le imposte ordinarie con avviso di liquidazione. La società ha impugnato l’atto, ma in appello è risultata soccombente. Con il ricorso per cassazione ha dedotto violazione e falsa applicazione della normativa sulle agevolazioni per la piccola proprietà contadina e delle norme richiamate in tema di equiparazione delle società agricole all’imprenditore agricolo, sostenendo che, ai fini della conservazione del beneficio, sarebbe irrilevante la concessione in affitto a una società agricola collegata, in quanto sostanzialmente riferibile allo stesso soggetto che opera nell’attività agricola.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che le agevolazioni fiscali sono norme eccezionali di stretta interpretazione e che la decadenza dal beneficio per la piccola proprietà contadina opera se, entro cinque anni dall’acquisto, il fondo non viene più coltivato o condotto direttamente. La clausola di salvezza richiamata dalla disciplina agevolativa opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge, cioè quando il bene sia alienato o concesso in godimento a coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado che esercitino anch’essi attività agricola. Poiché nel caso concreto i terreni erano stati concessi in affitto a un soggetto societario distinto, ancorché collegato alla stessa compagine sociale, non ricorrevano le condizioni normative per evitare la decadenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 4-bis, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194

    conv. dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25

    prevede l’agevolazione per la piccola proprietà contadina e la decadenza se, entro cinque anni, l’acquirente aliena i terreni o cessa di coltivarli/condurli direttamente, salve le specifiche eccezioni richiamate dalla norma

  • legge 26 febbraio 2010, n. 25

    conv. del d.l. n. 194/2009

    rende stabile nell’ordinamento la disciplina agevolativa invocata

  • art. 11, commi 2 e 3, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228

    costituisce una deroga alla decadenza solo nelle ipotesi tassative di concessione del fondo a coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado che esercitino attività agricola

  • art. 2, comma 4-bis, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99

    norma richiamata dalla ricorrente in tema di equiparazione delle società agricole all’imprenditore agricolo, ma ritenuta non idonea a superare la natura tassativa delle cause di salvezza previste per la decadenza

  • art. 9, d.lgs. 18 maggio 2011, n. 158

    richiamato nel motivo di ricorso come disposizione correlata alla disciplina invocata

  • art. 11, commi 2 e 3, d.lgs. 18 maggio 2011, n. 158

    richiamato nel motivo di ricorso come disposizione correlata alla disciplina invocata

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    individua il vizio denunciato in cassazione, ossia violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la fissazione dell’adunanza camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali costituiscono norme eccezionali e, come tali, sono soggette a interpretazione stretta: non è consentita un’estensione analogica delle cause di conservazione del beneficio oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
  • In materia di piccola proprietà contadina, la concessione del fondo in affitto prima del decorso del termine quinquennale determina la decadenza dall’agevolazione quando fa venir meno la coltivazione o conduzione diretta, salvo le sole eccezioni tassative previste dalla disciplina speciale.
  • La salvezza del beneficio opera solo se il fondo sia concesso in godimento ai soggetti indicati dalla norma derogatoria e che esercitino anch’essi attività agricola; il mero collegamento societario o la coincidenza del legale rappresentante non equivalgono ai rapporti di parentela o coniugio richiesti dalla legge.
  • L’equiparazione delle società agricole all’imprenditore agricolo non consente, da sola, di eludere il carattere tassativo delle condizioni di non decadenza previste per le agevolazioni sui terreni agricoli.

Come è indicizzato

MaterieAgevolazioni fiscali
RamiTributi
IstitutiNullità

Testo integrale

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