Cassazione Civile, Ordinanza n. 25133/2025 del 13/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un'intimazione di pagamento con cui venivano richiesti importi riferiti a una cartella di pagamento che la stessa assumeva non esserle mai stata notificata, deducendo quindi anche la prescrizione dei crediti azionati. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso ritenendo validamente notificata la cartella e interrotta la prescrizione da successivi atti. In appello, la decisione era stata riformata e l'intimazione annullata. L'agente della riscossione ricorre per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione degli artt. 19, comma 3, e 21 del d.lgs. n. 546/1992 e nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per non avere il giudice d'appello dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'impugnazione proposta in primo grado. Sostiene infatti di aver allegato nei giudizi di merito la notificazione di precedenti intimazioni di pagamento, corredate dagli avvisi di ricevimento, relative alla medesima cartella: la ricezione di tali atti avrebbe reso comunque conoscibile la cartella presupposta, facendo decorrere il termine per impugnarla a pena di decadenza. La contribuente resiste al ricorso.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'agente della riscossione. Richiama il principio secondo cui la notificazione di un'intimazione di pagamento non tempestivamente impugnata può rendere definitiva la pretesa e, soprattutto, comportare la conoscenza della cartella presupposta, con conseguente onere di impugnarla entro i termini di decadenza. Poiché la questione della previa ricezione di altre intimazioni di pagamento e della loro idoneità a far decorrere il termine per impugnare richiede accertamenti di fatto non svolti o non scrutinati dal giudice di appello, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
L'atto successivo notificato al contribuente può consentire l'impugnazione dell'atto presupposto solo nei limiti previsti dalla disciplina processuale tributaria; il mancato rispetto dei termini comporta inammissibilità per tardività.
Il termine per impugnare decorre dalla conoscenza legale dell'atto; se il contribuente riceve un atto che rende conoscibile la pretesa, deve agire nei termini a pena di decadenza.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il ricorso denuncia una nullità processuale per omessa pronuncia sulla tardività dell'impugnazione.
Norma richiamata solo per la memoria depositata dalla controricorrente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione di un'intimazione di pagamento può valere come atto idoneo a far decorrere il termine per impugnare la cartella presupposta, se essa consente al contribuente di conoscere la pretesa e non viene tempestivamente contestata.
- La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento, quando essa sia idonea a rendere conoscibile l'atto presupposto, determina la decadenza dal potere di contestare la cartella a monte.
- Quando la questione della tempestività dell'impugnazione dipende dalla prova della precedente ricezione di atti della riscossione, il giudice di merito deve accertare in fatto la sussistenza e la data di tali notifiche prima di decidere sull'ammissibilità del ricorso.
- La notificazione di atti successivi della riscossione può cristallizzare la pretesa impositiva anche se siano prospettate contestazioni sulla prescrizione maturata anteriormente, ove l'atto non sia stato impugnato nei termini.
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