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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25134/2025 del 13/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La vicenda origina dalla notifica di un'intimazione di pagamento relativa a più cartelle di pagamento, alcune concernenti ruoli erariali e una concernente crediti non erariali. La contribuente ha impugnato l'intimazione dinanzi al giudice tributario; in primo grado è stata dichiarata la difformità di giurisdizione per una cartella relativa a contravvenzioni stradali, è stata rilevata la cessazione della materia del contendere per una cartella sgravata, e il ricorso è stato rigettato nel resto. In appello la decisione è stata confermata. In cassazione la ricorrente deduce un unico motivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 538, l. n. 228/2012, sostenendo di avere presentato istanze di autotutela per due cartelle quando era ancora vigente la lett. f) del comma 538, poi abrogata dal d.lgs. n. 159/2015; secondo la ricorrente, la CTR avrebbe applicato la norma come novellata, anziché secondo la disciplina ratione temporis, e avrebbe quindi dovuto ricondurre le ragioni addotte nelle istanze alla previsione della causa di non esigibilità del credito e annullare le partite per effetto del silenzio dell'amministrazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile, prima ancora che manifestamente infondato, perché la censura non specificava quali fossero le concrete cause di non esigibilità del credito dedotte nelle istanze di autotutela, con difetto di autosufficienza del ricorso. In ogni caso, la CTR aveva comunque esaminato in modo globale tutte le ipotesi di annullamento in autotutela previste dall'art. 1, comma 538, l. n. 228/2012, escludendo che le istanze fossero fondate su motivi rientranti nella previsione normativa. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, mentre nulla è stato disposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 538, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    la previsione invocata dalla contribuente, nella versione vigente all'epoca delle istanze, era richiamata come causa di annullamento in autotutela per ipotesi di non esigibilità del credito; la Corte rileva però che il ricorso non specifica in concreto quali fossero tali cause e che la CTR ha comunque escluso la riconducibilità dei motivi addotti a tutte le ipotesi del comma 538.

  • art. 1, comma 539, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    è richiamato come termine entro il quale l'amministrazione avrebbe dovuto rispondere all'istanza di autotutela.

  • art. 1, comma 540, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    è indicato dalla ricorrente come base per sostenere l'annullamento delle partite creditorie in caso di mancata risposta dell'amministrazione.

  • art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159

    ha abrogato la lett. f) dell'art. 1, comma 538, l. n. 228/2012, a far data dal 22 ottobre 2015.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione e falsa applicazione di legge.

  • artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

    sono richiamati per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    fondamento dell'obbligo della parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere autosufficiente: quando si deduce la violazione di una norma che richiede la specificazione dei presupposti fattuali, è necessario indicare in modo puntuale i fatti costitutivi della pretesa o dell'eccezione, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Se il giudice di merito ha esaminato globalmente tutte le ipotesi normative invocate per l'autotutela, il motivo di legittimità non può limitarsi a sostenere una diversa lettura di una singola lettera della disposizione senza dimostrare che i fatti allegati rientravano effettivamente in quella previsione.
  • La deduzione della mancata risposta dell'amministrazione a un'istanza di autotutela non è sufficiente, di per sé, a fondare l'annullamento della pretesa se non vengono chiariti i concreti motivi di non esigibilità del credito e la loro riconducibilità alla disciplina applicabile ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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