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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25138/2025 del 13/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio, all'esito di richiesta ed esame della contabilità e di ulteriori chiarimenti/documenti, notificava alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, rettificando il reddito ai sensi dell'art. 40 d.P.R. n. 600/1973. La società impugnava l'atto e, dopo un primo accoglimento in CTP fondato sulla mancata osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, la CTR accoglieva l'appello dell'Ufficio e confermava l'accertamento. In cassazione la contribuente deduceva cinque motivi: (1) omesso esame del fatto che la verifica sarebbe stata svolta senza processo verbale di constatazione e senza garanzia del termine di 60 giorni; (2) violazione dell'art. 24 L. n. 4/1929 e dell'art. 12, comma 7, Statuto del contribuente per mancata consegna del PVC e mancato rispetto del termine dilatorio; (3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR ritenuto non attendibile la perizia di parte sulla ripartizione degli utili tra gestori ed esercenti; (4) violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per motivazione insufficiente sulla preferenza accordata alla ricostruzione dei ricavi dell'Ufficio; (5) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla percentuale delle vincite nella ricostruzione induttiva dei ricavi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 opera solo per accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente, mentre nel caso concreto l'accertamento era stato svolto "a tavolino" mediante richiesta di documentazione e chiarimenti, senza accessi presso la sede sociale. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che la CTR aveva accertato in fatto, con valutazione insindacabile, che la contribuente non aveva fornito prova della ripartizione 50/50 tra esercente e gestore e che l'Ufficio aveva sempre mantenuto una diversa percentuale ricavata dai dati oggettivi della concessionaria e dal registro corrispettivi. Ha rigettato il quarto motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, era sufficiente e spiegava le ragioni della maggiore attendibilità della ricostruzione erariale. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, rilevando che la sentenza impugnata non aveva omesso l'esame del fatto, ma aveva espressamente disatteso la censura sulla base della genericità e della carenza documentale delle deduzioni della società. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, ove dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente presuppone, di regola, un accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente; non è applicabile agli accertamenti svolti "a tavolino" sulla base di documentazione acquisita dall'Ufficio, salvo le specifiche ipotesi di tributi armonizzati e fermo l'onere del contribuente di indicare quali difese avrebbe potuto svolgere in contraddittorio preventivo.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura che contesti la valutazione delle prove o l'attendibilità di una ricostruzione fattuale è inammissibile quando si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito o quando il fatto asseritamente omesso sia stato in realtà esaminato dalla sentenza impugnata.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la maggiore attendibilità attribuita dal giudice di merito a una determinata prova rispetto ad altre, ove il giudice abbia correttamente utilizzato le risultanze istruttorie acquisite.
  • La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice di merito e la ragione della preferenza accordata a una ricostruzione fattuale rispetto a un'altra; non occorre una confutazione analitica di ogni argomento difensivo, purché sia rispettato il minimo costituzionale della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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