Cassazione Civile, Ordinanza n. 25138/2025 del 13/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio, all'esito di richiesta ed esame della contabilità e di ulteriori chiarimenti/documenti, notificava alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, rettificando il reddito ai sensi dell'art. 40 d.P.R. n. 600/1973. La società impugnava l'atto e, dopo un primo accoglimento in CTP fondato sulla mancata osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, la CTR accoglieva l'appello dell'Ufficio e confermava l'accertamento. In cassazione la contribuente deduceva cinque motivi: (1) omesso esame del fatto che la verifica sarebbe stata svolta senza processo verbale di constatazione e senza garanzia del termine di 60 giorni; (2) violazione dell'art. 24 L. n. 4/1929 e dell'art. 12, comma 7, Statuto del contribuente per mancata consegna del PVC e mancato rispetto del termine dilatorio; (3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR ritenuto non attendibile la perizia di parte sulla ripartizione degli utili tra gestori ed esercenti; (4) violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per motivazione insufficiente sulla preferenza accordata alla ricostruzione dei ricavi dell'Ufficio; (5) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla percentuale delle vincite nella ricostruzione induttiva dei ricavi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 opera solo per accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente, mentre nel caso concreto l'accertamento era stato svolto "a tavolino" mediante richiesta di documentazione e chiarimenti, senza accessi presso la sede sociale. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che la CTR aveva accertato in fatto, con valutazione insindacabile, che la contribuente non aveva fornito prova della ripartizione 50/50 tra esercente e gestore e che l'Ufficio aveva sempre mantenuto una diversa percentuale ricavata dai dati oggettivi della concessionaria e dal registro corrispettivi. Ha rigettato il quarto motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, era sufficiente e spiegava le ragioni della maggiore attendibilità della ricostruzione erariale. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, rilevando che la sentenza impugnata non aveva omesso l'esame del fatto, ma aveva espressamente disatteso la censura sulla base della genericità e della carenza documentale delle deduzioni della società. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, ove dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base normativa della rettifica del reddito nell'avviso di accertamento
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
il termine dilatorio di 60 giorni si applica agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente; non opera negli accertamenti a tavolino, salvo il diverso tema dei tributi armonizzati
art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4
invocato dalla ricorrente in collegamento con la dedotta mancanza del PVC e delle garanzie difensive
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma richiamata per i motivi di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne escludeva la ricorrenza nel caso concreto
la doglianza è respinta perché la diversa valutazione probatoria della CTR non integra violazione del principio di disponibilità della prova
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ritiene la motivazione della CTR sufficiente
richiamato per la motivazione della sentenza; la Corte ritiene rispettato il minimo costituzionale
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la fissazione della discussione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente presuppone, di regola, un accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente; non è applicabile agli accertamenti svolti "a tavolino" sulla base di documentazione acquisita dall'Ufficio, salvo le specifiche ipotesi di tributi armonizzati e fermo l'onere del contribuente di indicare quali difese avrebbe potuto svolgere in contraddittorio preventivo.
- Nel giudizio di legittimità, la censura che contesti la valutazione delle prove o l'attendibilità di una ricostruzione fattuale è inammissibile quando si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito o quando il fatto asseritamente omesso sia stato in realtà esaminato dalla sentenza impugnata.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la maggiore attendibilità attribuita dal giudice di merito a una determinata prova rispetto ad altre, ove il giudice abbia correttamente utilizzato le risultanze istruttorie acquisite.
- La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice di merito e la ragione della preferenza accordata a una ricostruzione fattuale rispetto a un'altra; non occorre una confutazione analitica di ogni argomento difensivo, purché sia rispettato il minimo costituzionale della motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25132/2025 del 13/09/2025
- ordinanza_civile · 13 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25133/2025 del 13/09/2025
- ordinanza_civile · 13 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25134/2025 del 13/09/2025
- ordinanza_civile · 13 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25135/2025 del 13/09/2025
- ordinanza_civile · 13 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25136/2025 del 13/09/2025
- ordinanza_civile · 13 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25137/2025 del 13/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →