Cassazione Civile, Ordinanza n. 04384/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Una dipendente di un ente previdenziale aveva partecipato a una selezione interna bandita per l'assegnazione di posti in categoria C3, con previsione di decorrenza giuridica retrodatata al 31 dicembre 2006. In un primo momento la graduatoria la collocava tra i vincitori; successivamente, a seguito di contenzioso di altri partecipanti, l'ente annullava in autotutela la graduatoria originaria in esecuzione di un giudicato amministrativo e riformulava l'esito della selezione, negando alla lavoratrice la qualifica superiore e chiedendo la restituzione delle somme corrisposte in più. La lavoratrice conveniva l'ente chiedendo il riconoscimento del diritto all'inquadramento in C3 dal 31 dicembre 2006 e la restituzione delle trattenute operate dall'ente sulle maggiori retribuzioni già pagate per il periodo intermedio. Il Tribunale respingeva la domanda di inquadramento ma accoglieva la richiesta restitutoria; la Corte d'appello rigettava entrambi gli appelli. L'ente ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, per mancata comunicazione dell'anticipazione d'udienza in uno dei giudizi poi riuniti; 2) violazione delle regole di interpretazione del CCNL degli enti pubblici non economici e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, sostenendo che la progressione economica interna non implica mansioni superiori né una presunzione di svolgimento di compiti di maggiore rilievo; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., perché la Corte d'appello aveva posto a carico dell'ente un onere probatorio non previsto, assumendo un inammissibile svolgimento 'teorico' di mansioni superiori in un periodo anteriore alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'eventuale nullità per mancata comunicazione dell'ordinanza fuori udienza era sanata dalla successiva comparizione del difensore all'udienza utile, che dimostrava la possibilità effettiva di difesa. Ha invece ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo, osservando che nel pubblico impiego contrattualizzato, alla luce del CCNL applicabile e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, la progressione economica all'interno della stessa area non comporta di per sé svolgimento di mansioni superiori né consente di presumere un maggior contenuto professionale; il giudice non può sovrapporre alla classificazione contrattuale una nozione di mansioni superiori estranea al sistema, né porre a carico del datore di lavoro un onere probatorio fondato su tale presunzione. La Corte ha inoltre rilevato che l'annullamento in autotutela della graduatoria, effettuato per dare esecuzione a un giudicato amministrativo, travolgeva gli atti conseguenti, sicché non poteva fondarsi alcun diritto all'inquadramento o alle differenze retributive rivendicate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio, decidendo nel merito con rigetto della domanda originaria della lavoratrice; le spese sono state integralmente compensate per la soccombenza alterna e la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente in combinazione con l'art. 6 CEDU per lamentare la violazione del contraddittorio e del dovere di motivazione; la Corte non ravvisa violazione decisiva di tali principi nel caso concreto.
art. 6 CEDU
evocato quale parametro convenzionale del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte ritiene sanata l'irregolarità processuale per effetto della successiva partecipazione all'udienza.
norma sul sindacato di legittimità richiamata per veicolare i motivi di ricorso relativi a nullità della sentenza e violazione di legge.
richiamati per censurare l'interpretazione della disciplina collettiva sull'inquadramento e sulle progressioni economiche.
art. 6 CCNL Enti pubblici non economici 2006-2009
prevede un sistema di classificazione in aree A, B e C, con declaratorie che individuano livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità; la Corte usa tale dato per escludere che la progressione economica implichi mansioni superiori.
artt. 9, 11, 12, 13 CCNL Enti pubblici non economici
richiamati dalla ricorrente a supporto della tesi sull'inquadramento e sulla progressione, ma non valorizzati come fondamento di una presunzione di mansioni superiori.
la Corte afferma che, nel pubblico impiego, rileva l'equivalenza delle mansioni all'interno dell'area di inquadramento secondo la classificazione contrattuale; non si applica il meccanismo dell'art. 2103 c.c. proprio del lavoro privato e non è configurabile una presunzione di mansioni superiori legata alla progressione economica.
art. 63, comma 5, d.lgs. 165/2001
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma centrale elaborazione nella motivazione.
la Corte esclude che potesse porsi a carico dell'ente un onere probatorio relativo allo svolgimento di mansioni superiori, poiché tale presupposto non deriva dalla disciplina collettiva e legale applicabile.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
l'annullamento in autotutela della graduatoria viene ritenuto correttamente esercitato nei tempi e nella forma, con effetto travolgente sugli atti conseguenti.
art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. 165/2001
richiamato per evidenziare che, nella versione novellata dell'art. 52, assume rilievo la qualifica superiore acquisita attraverso procedure selettive, non lo sviluppo professionale interno.
richiamato per essere escluso come parametro applicabile nel pubblico impiego contrattualizzato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la progressione economica all'interno della medesima area non comporta automaticamente l'assegnazione di mansioni superiori né consente di presumere un incremento di contenuto professionale delle attività svolte.
- L'art. 52 d.lgs. 165/2001 va interpretato secondo il sistema di classificazione delineato dalla contrattazione collettiva: ciò che rileva è l'equivalenza delle mansioni nell'ambito dell'area di inquadramento, non la professionalità concretamente acquisita in via di fatto.
- Il giudice non può introdurre, in contrasto con la disciplina collettiva e legale, una nozione di svolgimento 'teorico' di mansioni superiori per fondare differenze retributive o per invertire l'onere della prova.
- Quando una graduatoria selettiva venga annullata in autotutela per eseguire un giudicato amministrativo, l'annullamento travolge gli atti consequenziali e impedisce di fondare su quella graduatoria un diritto definitivo all'inquadramento o alle relative attribuzioni economiche.
- La nullità derivante dalla mancata comunicazione di un'ordinanza fuori udienza è sanata dalla successiva comparizione della parte all'udienza, se tale comparizione dimostra che il contraddittorio e il diritto di difesa hanno potuto comunque esplicarsi.
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