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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04344/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la decisione della Corte d'appello che, riformando il primo grado, aveva rigettato le loro opposizioni contro un verbale ispettivo dell'INPS con cui era stata disposta la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, sul presupposto dell'inesistenza di rapporti di colonia con il concedente. In Cassazione deducevano, con due motivi trattati congiuntamente, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2164, 2165, 2166, 2167, 2168 e 2169 c.c., sostenendo che i contratti di colonia fossero stati invece provati in giudizio e che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso tale rapporto. Inoltre invocavano l'efficacia di giudicato derivante da due giudizi conclusi con l'annullamento del verbale ispettivo nei confronti del concedente e di una delle ricorrenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente rubricate come violazione di legge, mirassero in realtà a contestare un accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello, la quale aveva escluso la prova del rapporto di colonia per mancanza di dimostrazione della ripartizione dei prodotti e per la titolarità dell'impresa in capo al concedente. Poiché il ricorso non articolava un vizio nei limiti del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. e non indicava un fatto decisivo omesso, non poteva essere scrutinato nel merito. Anche il motivo sul giudicato è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza, non essendo state riportate puntualmente le decisioni invocate né dedotto che l'eccezione fosse stata proposta in appello; inoltre, per una delle ricorrenti il preteso giudicato non era comunque opponibile al terzo estraneo al precedente giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169 c.c.

    Richiamati dalle ricorrenti per sostenere l'esistenza dei contratti di colonia; la Corte non ne affronta il contenuto sostanziale, perché ritiene che le censure investano in realtà l'accertamento di fatto e non la violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere usata per contestare direttamente un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    I vizi relativi all'accertamento di fatto sono deducibili in cassazione solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo; nella specie il ricorso non indicava alcun fatto decisivo omesso.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato implicitamente attraverso il principio di autosufficienza: il ricorso deve indicare specificamente il contenuto delle decisioni poste a fondamento del giudicato dedotto.

  • art. 2909 c.c.

    Implicitamente rilevante per il tema del giudicato esterno, che però non è stato adeguatamente specificato e, comunque, non poteva operare nei confronti del terzo estraneo al precedente giudizio.

  • art. 2697 c.c.

    Implicitamente coinvolto nella valutazione della prova del rapporto di colonia, che la Corte d'appello ha ritenuto non raggiunta.

Massime di principio

  • In cassazione la censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, mira solo a ottenere una nuova valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione o di accertamento del fatto è oggi deducibile solo entro il perimetro dell'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente contestare genericamente la ricostruzione probatoria della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si invoca un giudicato esterno occorre indicarne con precisione il contenuto, gli estremi essenziali e la sua concreta rilevanza nel giudizio, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Il giudicato formato in un processo non si estende automaticamente a soggetti rimasti estranei a quel giudizio, salvo i casi in cui l'ordinamento ne preveda l'efficacia erga omnes o comunque l'opponibilità a terzi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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