Cassazione Civile, Ordinanza n. 04365/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un assicurato aveva ottenuto la pensione dalla gestione speciale dei coltivatori diretti. In seguito, senza riprendere attività lavorativa né versare ulteriore contribuzione, aveva domandato che il trattamento fosse riliquidato come pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, valorizzando una maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto riferita a periodi lavorativi anteriori al pensionamento ma riconosciuta solo successivamente. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo applicabile l'art. 2-ter del d.l. n. 30/1974. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di tale norma, sostenendo che essa ha natura eccezionale e si applica solo se dopo il pensionamento presso la gestione speciale continui un'attività lavorativa con ulteriore contribuzione; nel caso concreto, invece, la maggiorazione non derivava da contribuzione post pensionamento ma incideva su requisiti già maturati prima del pensionamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto fondato il motivo, osservando che l'art. 2-ter del d.l. n. 30/1974 presuppone la continuazione dell'attività lavorativa dopo il pensionamento conseguito presso la gestione speciale dell'INPS e la conseguente maturazione di ulteriore contribuzione. Poiché nel caso esaminato il pensionato non aveva più lavorato né versato contributi dopo il pensionamento, e la maggiorazione per amianto serviva solo a incrementare il requisito contributivo già maturato in precedenza, la fattispecie restava fuori dall'ambito applicativo della norma. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, per il riesame della controversia e la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma eccezionale applicabile solo quando, dopo il pensionamento conseguito presso una gestione speciale INPS, il soggetto continui a svolgere attività lavorativa e maturi ulteriore contribuzione; non si applica quando la maggiorazione contributiva incida solo su requisiti già maturati prima del pensionamento.
d.l. n. 30/1974 conv. con mod. dalla l. n. 114/1974
Fonte di disciplina dell'art. 2-ter richiamato dalla Corte; la sua applicazione è circoscritta all'ipotesi tipica prevista dalla norma.
Massime di principio
- Le disposizioni che consentono il mutamento del titolo della pensione in presenza di maggiorazioni contributive hanno natura eccezionale e non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti.
- Per applicare una norma che presuppone il ricalcolo del trattamento pensionistico dopo il pensionamento, occorre che l'assicurato abbia effettivamente svolto ulteriore attività lavorativa e abbia versato nuova contribuzione dopo il conseguimento della pensione originaria.
- Se la maggiorazione contributiva riconosciuta successivamente riguarda soltanto periodi di lavoro anteriori al pensionamento e serve a integrare requisiti già maturati, manca il presupposto per il mutamento del titolo pensionistico previsto dalla norma speciale.
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