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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04360/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla collocazione in CIGS di alcuni piloti del personale navigante tecnico di una compagnia aerea. Il Tribunale aveva accertato l’illegittimità della collocazione in CIGS dal 28/12/2012 e condannato la società al pagamento di somme a titolo risarcitorio. La Corte d’appello, pur respingendo l’appello principale della società, ha in parte riformato la decisione di primo grado riconoscendo a tre lavoratori differenze retributive per il periodo di illegittima sospensione e, per alcuni di essi, un danno alla professionalità e il rimborso delle spese sostenute per mantenere il type rating. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per l’interpretazione degli accordi sindacali aziendali del 23/6/2011 e del 27/12/2012, anche alla luce degli accordi successivi; (2) violazione degli artt. 115, 346 e 421 c.p.c. e 2697 c.c. per la mancata prova del richiamo in servizio per rotazione di uno dei lavoratori; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dismissione di alcuni aeromobili Airbus e sulla conseguente asserita impossibilità di impiegare il personale abilitato; (4) violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. per la quantificazione del danno, ritenuta fondata su un’erronea applicazione del principio di non contestazione e su criteri di calcolo contestati. I lavoratori hanno resistito e proposto ricorsi incidentali, poi divenuti inefficaci per la sorte del ricorso principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l’interpretazione degli accordi sindacali aziendali appartiene al giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni ermeneutici, non mediante una generica denuncia di violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la valutazione e selezione delle prove spetta al giudice di merito e che non era configurabile una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nei termini dedotti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura, qualificata come omessa pronuncia, in realtà mirava a far valere un omesso esame di un fatto decisivo; peraltro la doppia conforme ne precludeva l’esame in cassazione. Il quarto motivo è stato anch’esso dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte territoriale non aveva applicato un principio di non contestazione sui fatti, ma aveva proceduto alla quantificazione del danno tramite calcoli aritmetici sulle buste paga e sulle tabelle prodotte dai lavoratori, secondo il criterio del danno da illegittima collocazione in CIGS come responsabilità contrattuale ex art. 1223 c.c. Conseguentemente, il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c. La società ricorrente è stata condannata alle spese, con ulteriore atto relativo al contributo unificato nei casi previsti.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come canone ermeneutico invocato dalla ricorrente per l’interpretazione degli accordi sindacali aziendali; la Corte ribadisce che la censura, così formulata, non è ammissibile in cassazione quando si risolve in dissenso interpretativo rispetto al giudice di merito.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 1362 c.c. quale parametro interpretativo degli accordi; la Corte nega che la sua violazione sia stata correttamente dedotta, perché il motivo investiva in realtà una valutazione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione è configurabile solo se il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando si contesti la diversa forza persuasiva attribuita alle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La diversa valutazione degli elementi probatori da parte del giudice di merito non integra violazione della norma; è censurabile solo l’utilizzo di prove non consentite o la decisione in contrasto con regole legali di prova.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in sostanza mirava a contestare la valutazione delle prove e non un effettivo vizio processuale.

  • art. 421 c.p.c.

    Invocato nel secondo motivo; la Corte non ne ravvisa violazione nella valutazione del giudice di merito sulle prove e sulle circostanze di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all’onere della prova; la Corte non accoglie la censura perché essa era diretta a rimettere in discussione l’apprezzamento probatorio compiuto nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata esclusa perché la censura riguardava in realtà un fatto storico dedotto a fini probatori; dunque non vi era un capo di domanda o eccezione omesso dal giudice.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato quale norma fondante la responsabilità contrattuale del datore di lavoro per l’illegittima collocazione in CIGS e per la mancata rotazione, con conseguente risarcimento del danno.

  • art. 1223 c.c.

    Usato come criterio di liquidazione del danno risarcibile, commisurato alle retribuzioni perse nel periodo di illegittima sospensione e alle ulteriori conseguenze patrimoniali provate.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato nei ricorsi incidentali e nel contesto della liquidazione equitativa del danno alla professionalità; la decisione principale ne resta assorbita per l’inefficacia del ricorso incidentale.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato nei ricorsi incidentali con riferimento al danno alla professionalità e alla mancata utilizzazione/riqualificazione del lavoratore; la Corte non esamina il merito per inefficacia dell’incidentale.

  • art. 334 c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale determina, ai sensi della norma, l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte precisa i limiti dei motivi di ricorso: la violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito; l’omessa pronuncia non può mascherare una censura sul fatto o sulla motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge, conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.

Massime di principio

  • L’interpretazione degli accordi aziendali o sindacali di ambito limitato è riservata al giudice di merito e in cassazione non può essere sollecitata una rilettura del testo sotto la veste della violazione di legge, salvo effettiva violazione dei canoni ermeneutici o vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio: il giudice di merito è libero di selezionare le prove ritenute decisive e di attribuire ad esse diverso peso persuasivo.
  • La doglianza di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile quando, in realtà, si contesta l’omesso esame di un fatto storico o di un elemento probatorio e non la mancata decisione su una domanda o eccezione.
  • In tema di illegittima collocazione in CIGS o di mancata rotazione, il protrarsi arbitrario della sospensione del rapporto integra inadempimento contrattuale del datore di lavoro e legittima il risarcimento dei danni patrimoniali commisurati, almeno, alle retribuzioni perse nel periodo di inadempimento.
  • Se il ricorso principale per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo perde efficacia ai sensi dell’art. 334 c.p.c.
  • La quantificazione del danno da illegittima sospensione del rapporto può essere effettuata mediante operazioni aritmetiche sui dati retributivi documentati, quando il pregiudizio sia determinato secondo criteri coerenti con l’art. 1223 c.c.

Come è indicizzato

MaterieCassa integrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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