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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04353/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (segretaria comunale)

La controversia

La controversia nasce da un rogito stipulato tra un comune e una società per la costituzione di un diritto di superficie finalizzato alla realizzazione di un impianto eolico. In relazione a tale atto il comune aveva inizialmente calcolato i diritti di segreteria su un valore complessivo della convenzione molto elevato, comprendente anche futuri versamenti subordinati a condizioni sospensive, e la società aveva pagato l’importo richiesto. Successivamente il comune aveva ricalcolato i diritti di segreteria sul solo importo immediatamente incassato al momento della stipula e aveva deliberato la restituzione della differenza, senza però effettuarla. La segretaria comunale aveva chiesto la quota di diritti di segreteria asseritamente spettantele secondo il primo calcolo; il comune resisteva sostenendo che la base di calcolo dovesse essere limitata al solo importo effettivamente corrisposto; la società, a sua volta, chiedeva la restituzione della somma pagata in eccedenza. In cassazione la segretaria deduceva violazione della legge sui diritti di segreteria e delle norme dell’imposta di registro, sostenendo che il valore dell’atto dovesse essere determinato secondo il punto 10 della Tabella D allegata alla legge n. 604/1962, senza applicare i criteri dell’imposta di registro e senza distinguere tra somme immediate e somme future condizionate. La società, con ricorso incidentale, deduceva violazione delle norme sulla giurisdizione tributaria, sostenendo che, avendo l’ente già riconosciuto formalmente il diritto alla restituzione e quantificato la somma, la domanda di ripetizione dovesse essere devoluta al giudice ordinario come indebito oggettivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della segretaria comunale, ritenendo corretta la determinazione dei diritti di segreteria sulla base del solo importo immediatamente versato al momento della stipula, cioè 50.000 euro. Ha però corretto la motivazione della sentenza d’appello: il richiamo alle norme dell’imposta di registro non era appropriato, perché la base di calcolo va desunta autonomamente dalla Tabella D allegata alla legge n. 604/1962. La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale della società, affermando che la domanda di restituzione non apparteneva alla giurisdizione tributaria, poiché il comune aveva formalmente riconosciuto il diritto al rimborso, quantificato la somma dovuta e indicato le modalità di restituzione; in tale situazione si tratta di una semplice azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., devoluta al giudice ordinario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito condannando il comune a restituire alla società 13.551,98 euro oltre interessi legali dal 12 maggio 2010 al saldo. Le spese di legittimità tra segretaria e comune sono state compensate; il comune è stato invece condannato a rifondere alla società le spese di tutti e tre i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • legge 8 giugno 1962, n. 604, Tabella D

    La base di calcolo dei diritti di segreteria va ricostruita autonomamente in base alla tabella, considerando il valore dell’atto al momento della stipula e gli importi effettivamente corrisposti, senza estendere automaticamente criteri di altre discipline.

  • art. 27 d.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamato dalla Corte d’appello in tema di imposta di registro, ma ritenuto non decisivo e non direttamente applicabile alla determinazione dei diritti di segreteria.

  • art. 43, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamato dalla Corte d’appello, ma la Corte di cassazione precisa che riguarda l’imposta di registro e non può essere usato come criterio diretto per i diritti di segreteria.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    La giurisdizione tributaria è esclusa quando l’ente impositore abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la controversia si riduca a una pretesa di indebito oggettivo di diritto comune.

  • art. 2033 c.c.

    La domanda di restituzione, una volta riconosciuto dall’ente il diritto al rimborso e quantificata la somma, integra un’azione di indebito oggettivo devoluta al giudice ordinario.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 41, legge n. 321 del 1980

    Richiamato per escludere che la quota dei diritti di segreteria costituisca compenso professionale del segretario comunale; è invece una voce retributiva.

  • art. 37 CCNL segretari comunali e provinciali 1998-2001

    Conferma che la quota dei diritti di segreteria è una componente della retribuzione del segretario, non un compenso professionale assimilabile alla tariffa notarile.

Massime di principio

  • I diritti di segreteria vanno determinati in base alla disciplina speciale che li prevede, senza trasposizioni automatiche di criteri propri di tributi diversi, salvo espresso rinvio normativo.
  • Quando un atto prevede corrispettivi futuri subordinati a condizione sospensiva, tali importi non possono essere considerati, ai fini del calcolo dei diritti di segreteria, come valore immediatamente attuale dell’atto se la condizione non si è avverata.
  • La quota dei diritti di segreteria spettante al segretario comunale ha natura retributiva e non è assimilabile al compenso professionale del notaio; pertanto non si applicano per analogia i parametri tariffari notarili.
  • La giurisdizione tributaria non sussiste quando l’amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la controversia riguardi soltanto l’esecuzione della restituzione di una somma già individuata: in tal caso l’azione è di indebito oggettivo e spetta al giudice ordinario.
  • La Corte di cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata mantenendo fermo il dispositivo se questo è conforme a diritto.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributarioTransazione
RamiProcesso civileTributiContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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