Cassazione Civile, Ordinanza n. 04349/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due cartelle esattoriali emesse per crediti INAIL. La società ricorrente aveva denunciato nel 1990 un'attività pubblicitaria in genere, indicando una struttura d'ufficio con impiegati; in seguito l'INAIL ha ritenuto che l'assunzione di promoters avesse determinato una variazione dell'attività aziendale, con conseguente necessità di riclassificazione tariffaria dalla voce 0722 alla voce 0740 e con retrodatazione della rettifica ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. a), del D.M. 12 dicembre 2000, perché la denuncia originaria sarebbe stata incompleta. La Corte d'appello ha inoltre ritenuto che anche l'amministratore della società fosse soggetto a obbligo assicurativo ex art. 5 D.Lgs. 38/2000, poiché svolgeva continuativamente attività esecutive di contabilità in ufficio con utilizzo di personal computer e percepiva un compenso. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 16, comma 2, lett. a), D.M. 12 dicembre 2000, sostenendo che l'attività di promoter non fosse un quid pluris o aliud rispetto all'attività pubblicitaria già denunciata e che, quindi, non vi fosse denuncia incompleta né presupposto per la retrodatazione; 2) violazione degli artt. 1, 2, 4 e 5 del D.M. 12 dicembre 2000, lamentando che la Corte di merito non avesse considerato la descrizione dell'attività fornita dall'INAIL in sede di accertamento; 3) violazione dell'art. 5 D.Lgs. 38/2000, sostenendo che il rapporto tra amministratore e società sarebbe estraneo all'ambito applicativo dell'art. 409, n. 3, c.p.c., per immedesimazione organica e assenza di coordinazione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la ricostruzione fattuale della Corte territoriale, secondo cui l'attività originaria era esclusivamente impiegatizia e l'introduzione dei promoters aveva comportato una variazione non denunciata, non era stata ritualmente censurata; pertanto era corretta l'applicazione dell'art. 16, comma 2, lett. a), D.M. 12 dicembre 2000, che consente la rettifica d'ufficio con decorrenza dalla data in cui l'esatta classificazione avrebbe dovuto essere applicata quando l'erronea classificazione dipende da denuncia incompleta del datore di lavoro. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava, in sostanza, a contestare la valutazione di fatto e non una reale violazione di legge. Il terzo motivo è stato respinto perché la Corte di merito aveva accertato in fatto un'attività ulteriore dell'amministratore, distinta dal rapporto gestorio, sufficiente a integrare l'obbligo assicurativo ex art. 5 D.Lgs. 38/2000; il richiamo alle Sezioni Unite è stato ritenuto non decisivo. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'INAIL ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 16, comma 2, lett. a), D.M. 12 dicembre 2000
rettifica d'ufficio della classificazione delle lavorazioni
La rettifica può avere decorrenza retroattiva dalla data in cui l'esatta classificazione e la relativa tassazione avrebbero dovuto essere applicate quando l'erronea classificazione deriva da una denuncia incompleta imputabile al datore di lavoro e ha determinato un premio inferiore al dovuto.
artt. 1, 2, 4 e 5 D.M. 12 dicembre 2000
Richiamati dalla ricorrente per contestare la classificazione tariffaria, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto.
sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati... qualora svolgano le attività previste dall'art. 1 del testo unico
L'obbligo assicurativo può operare anche per l'amministratore che svolga, in concreto, un'attività esecutiva ulteriore rispetto a quella gestoria, purché la concreta prestazione rientri nella previsione normativa.
È evocato dalla ricorrente per escludere l'applicazione della disciplina ai rapporti dell'amministratore, ma la Corte ritiene decisivo l'accertamento in fatto di un facere esecutivo distinto dal rapporto organico.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la classificazione assicurativa INAIL viene rettificata per effetto di una denuncia aziendale incompleta imputabile al datore di lavoro, la decorrenza della rettifica può essere retrodatata al momento in cui la corretta classificazione avrebbe dovuto essere applicata.
- La censura in cassazione è inammissibile se, sotto veste di violazione di legge, mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- L'obbligo assicurativo ex art. 5 D.Lgs. 38/2000 può sussistere anche in capo a un amministratore societario quando il giudice accerti che egli svolga in concreto una prestazione personale ulteriore e distinta rispetto al mero rapporto gestorio.
- Il richiamo alla giurisprudenza sulle qualificazioni astratte del rapporto societario non è decisivo se il giudice di merito ha accertato specificamente lo svolgimento di attività esecutive continuative rientranti nella tutela assicurativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04313/2024 del 19/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04344/2024 del 19/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04353/2024 del 19/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04360/2024 del 19/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04365/2024 del 19/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04370/2024 del 19/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →