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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25192/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite riguarda avvisi di accertamento emessi per imposte dirette e IVA su contributi percepiti negli anni 2010-2012 da una società di trasporto locale dalla Provincia autonoma di Bolzano. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione tali somme ritenendole, da un lato, componenti positivi di reddito imponibili ai fini IRES e, dall’altro, corrispettivi rilevanti ai fini IVA, sul presupposto che il rapporto con l’ente territoriale fosse sostanzialmente sinallagmatico e qualificabile come contratto di servizio. La CTR aveva invece escluso l’imponibilità, valorizzando la disciplina provinciale e la natura pubblicistica del rapporto. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 14 d.lgs. 546/1992 per l’ammissibilità dell’intervento adesivo dipendente della Provincia; 2) violazione di norme tributarie e della disciplina provinciale e unionale, sostenendo che i contributi dovessero essere inclusi nella base imponibile IVA perché direttamente connessi al prezzo del servizio e che la disciplina agevolativa invocata non fosse applicabile alla Provincia autonoma, oltre a contestare l’esclusione della natura sinallagmatica del rapporto.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo ammissibile l’intervento adesivo dipendente della Provincia autonoma nel processo tributario, poiché l’esito della lite poteva incidere direttamente sulla sua sfera giuridica e sul rapporto economico con la contribuente. Ha invece accolto il secondo motivo solo nei limiti relativi all’IVA: la CTR non aveva verificato in concreto se i contributi fossero direttamente connessi al prezzo delle prestazioni di trasporto e quindi imponibili ai fini IVA. Per tale profilo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese. Il motivo è stato però ritenuto infondato quanto all’IRES, perché i contributi pubblici al trasporto locale sono esclusi per legge dalla formazione del reddito imponibile. In sintesi, cassazione con rinvio limitatamente al trattamento IVA dei contributi.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario è ammissibile l’intervento adesivo dipendente del terzo quando l’atto impositivo può pregiudicarne direttamente la sfera giuridica.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato come vizio processuale per l’ammissibilità dell’intervento del terzo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per la violazione di norme sostanziali tributarie e provinciali.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    L’eccezione di inammissibilità è stata respinta perché non risultava una giurisprudenza di legittimità consolidata contraria alla tesi del ricorrente.

  • art. 3 d.l. n. 833 del 1986, conv. in l. n. 18 del 1987

    I contributi pubblici alle imprese di trasporto pubblico non costituiscono componenti positivi di reddito e non sono soggetti a imposizione diretta.

  • art. 13 d.P.R. n. 633 del 1972

    La base imponibile IVA comprende anche le integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

  • art. 85, comma 1, lett. a), TUIR

    È stata richiamata dall’Agenzia per sostenere la natura di ricavo dei contributi, ma la Corte ne ha escluso l’applicazione al caso per la parte IRES, richiamando il diverso regime speciale dei contributi al trasporto pubblico.

  • L.P. 2 dicembre 1985, n. 16, artt. 3, 5, 13, 14, 17

    La disciplina provinciale fissa criteri predeterminati di calcolo dei contributi e, secondo la Corte, va verificato in concreto se essi incidano sul prezzo del servizio ai fini IVA.

  • Regolamento (CE) n. 1370/2007

    È stato richiamato come quadro europeo del trasporto pubblico locale, ma la Corte ha concentrato la decisione sulla funzione concreta del contributo ai fini IVA.

  • Direttiva IVA, art. 73

    La base imponibile comprende le somme versate da terzi se direttamente connesse al prezzo delle operazioni.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’intervento adesivo dipendente del terzo è ammissibile quando l’esito dell’accertamento fiscale possa incidere direttamente sulla sua posizione giuridica o economica.
  • Ai fini IVA, la qualificazione formale del rapporto tra ente erogante e prestatore non è decisiva: occorre verificare la funzione concreta del contributo e il suo nesso diretto con il prezzo della prestazione.
  • Un contributo erogato da un terzo è imponibile ai fini IVA se, in concreto, consente al prestatore di offrire il servizio a un prezzo inferiore e risulta direttamente connesso al corrispettivo dovuto dall’utente.
  • La diretta connessione col prezzo può sussistere anche quando il compenso sia determinato in via forfettaria o secondo criteri predeterminati, purché l’importo sia stabilito in modo da incidere sul prezzo del servizio.
  • Per l’imposizione diretta dei contributi al trasporto pubblico locale opera il regime speciale che esclude tali somme dai componenti positivi di reddito, senza che la mera riqualificazione del rapporto con l’ente erogante consenta di attrarle a tassazione.
  • Quando il giudice di merito omette di accertare in concreto la funzione economica del contributo ai fini IVA, la decisione è cassabile per difetto di verifica del nesso diretto con il prezzo.
  • rami [

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposte diretteIVAIntervento di terzo
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieIntervento adesivo dipendenteBase imponibile IVAContributi pubblici al trasporto locale
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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