Cassazione Civile, Ordinanza n. 19278/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2006, emesso a seguito di indagini bancarie sui conti correnti del contribuente e del coniuge. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR Toscana aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che il contribuente non svolgesse attività agrituristica ma soltanto locazione di alcune stanze dell'abitazione, e che la presunzione bancaria non operasse per i soggetti non imprenditori, oltre a richiamare il principio di capacità contributiva per escluderne l'applicazione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 6 del d.P.R. n. 917 del 1986, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso l'operatività della presunzione derivante dai movimenti bancari nei confronti dei contribuenti non imprenditori.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la presunzione relativa di maggior reddito desumibile dalle movimentazioni bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 si estende alla generalità dei contribuenti per quanto riguarda i versamenti, mentre i prelevamenti conservano efficacia presuntiva solo per i titolari di reddito d'impresa, con il limite derivante dalla giurisprudenza costituzionale per i lavoratori autonomi. Ha inoltre precisato che il principio di capacità contributiva non limita, ma giustifica l'uso della presunzione, finalizzata proprio all'emersione di redditi occultati. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le movimentazioni bancarie possono essere utilizzate come presunzione legale di maggior reddito; i versamenti valgono nei confronti di tutti i contribuenti, i prelevamenti solo nei confronti dei titolari di reddito d'impresa, con i limiti derivanti dalla giurisprudenza costituzionale.
art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina reddituale applicabile; nel testo non emerge una autonoma interpretazione della Corte su tale norma oltre al richiamo sistematico al reddito complessivo delle persone fisiche.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato per evidenziare che la presunzione bancaria opera anche nell'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche e quindi per la generalità dei contribuenti.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Indicata tra le norme che consentono l'utilizzo dei dati bancari nei relativi accertamenti.
art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Indicata tra le norme che consentono l'utilizzo dei dati bancari nei relativi accertamenti.
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Indicata tra le norme che consentono l'utilizzo dei dati bancari nei relativi accertamenti.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in tema di presunzione legale fondata sulle movimentazioni bancarie ai fini IVA.
La Corte precisa che la presunzione legale ex art. 32 non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- La presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 si applica alla generalità dei contribuenti quanto ai versamenti, che possono essere considerati maggiori redditi se il contribuente non prova specificamente la loro irrilevanza fiscale.
- La prova contraria richiesta al contribuente è analitica e non generica: occorre dimostrare la riferibilità di ogni singola movimentazione a operazioni già dichiarate o comunque estranee a operazioni imponibili.
- La presunzione bancaria è una presunzione legale e non una presunzione semplice: non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza dell'art. 2729 c.c.
- Il principio di capacità contributiva non esclude l'applicazione della presunzione bancaria, ma ne costituisce la giustificazione, perché la regola è finalizzata all'emersione di redditi sottratti a tassazione.
- Le indagini bancarie possono estendersi anche ai conti intestati al coniuge o a familiari del contribuente, quando vi siano elementi sintomatici idonei a collegare le movimentazioni al soggetto accertato.
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