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Sentenza

Sentenza del 05/04/2023 n. 9443 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La banca aveva chiesto il rimborso IRPEG di Euro 50.000.000,00 tramite la dichiarazione Unico 2004 (periodo 1/7/2002-30/6/2003). Dopo istanza di sollecito rimasta inevasa si era formato silenzio-rifiuto e la banca aveva adito la Commissione tributaria chiedendo il rimborso (oltre rivalutazione e interessi). L'Agenzia ha poi rimborsato Euro 50.000.000,00 più Euro 8.375.000,00 di interessi. Il giudice di primo grado ha riconosciuto ulteriori Euro 500.000,00 di interessi; la CTR ha escluso tale ulteriore somma; la banca ha impugnato in Cassazione sostenendo (i) l'applicabilità dell'art. 1224 c.c. per quantificare il maggior danno, (ii) di aver provato il maggior danno, (iii) erronea applicazione delle norme del DPR 602/1973 (art. 44-bis vs art. 44) ritenendo il rimborso derivante da istruttoria su istanza e non da controllo sulla dichiarazione, e (iv) nullità della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato la prevalenza della disciplina speciale tributaria (D.P.R. 602/1973, in particolare art. 44 e art. 44-bis) sulle norme civilistiche (art. 1224 c.c.), ritenendo inammissibile il primo motivo. Ha escluso la rilevanza della prova di maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. in quanto la disciplina degli interessi moratori per i rimborsi d'imposta è regolata dalle norme speciali. Ha inoltre confermato che il credito era risultato dalla dichiarazione (Mod. Unico) e quindi il rimborso è da ricondurre al controllo sulla dichiarazione (procedura ex art. 36-bis del DPR 600/1973), con conseguente applicazione degli artt. 42-bis e 44-bis del DPR 602/1973 (esclusione dal computo degli interessi del semestre dell'ordinativo di pagamento). Ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata. La banca è stata condannata alle spese (Euro 16.000,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • art. 1224 cod. civ.

    Norma civilistica sulla quantificazione del maggior danno da svalutazione; la Corte conferma che per i crediti d'imposta tale norma non si applica quando esiste disciplina speciale tributaria.

  • art. 1284 cod. civ.

    Richiamata come norma civilistica sugli interessi moratori; la Corte ribadisce l'inapplicabilità ai crediti tributari in presenza di norme speciali.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 38, 42, 42-bis, 44, 44-bis

    Disciplina speciale degli interessi moratori e delle procedure di rimborso. In particolare l'art. 44 (unitamente agli artt. 42/42-bis) regola gli interessi dovuti dall'Amministrazione; l'art. 44-bis disciplina l'esclusione del semestre dell'ordinativo di pagamento dal computo degli interessi nei rimborsi conseguenti al controllo sulla dichiarazione/controllo automatizzato.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Regola la procedura di liquidazione delle imposte e i controlli sulla dichiarazione; la Corte ritiene che quando il credito risulta dalla dichiarazione, il rimborso sia riconducibile a questa procedura, con conseguente applicazione delle regole di cui al DPR 602/1973 (art. 42-bis e 44-bis).

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2

    Stabilisce il termine prescrizionale decennale per l'azione dinanzi al giudice tributario; la dichiarazione che evidenzia il credito impedisce la decadenza e fa decorrere la prescrizione decennale.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • I crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione sono considerati come istanza di rimborso e rientrano nella procedura di controllo sulla dichiarazione (art. 36-bis DPR 600/1973); non è necessario un'apposita istanza separata ai fini del rimborso.
  • Per i rimborsi d'imposta prevale la disciplina speciale del D.P.R. 602/1973 in materia di interessi moratori: le norme civilistiche sull'indennizzo da dilazione (art. 1224 c.c.) non trovano applicazione quando opera la normativa tributaria speciale.
  • Quando il rimborso discende dal controllo sulla dichiarazione (incluso il controllo automatizzato), si applica l'art. 44-bis del DPR 602/1973 che può escludere dal computo degli interessi il semestre in cui è stato emesso l'ordinativo di pagamento, riducendo l'importo degli interessi riconoscibili al contribuente.
  • La prova di un 'maggior danno' derivante dalla svalutazione monetaria non è decisiva se la disciplina tributaria speciale prevede criteri specifici per il calcolo degli interessi o per la esclusione di periodi dal computo degli stessi.
  • Per massimizzare la tutela nell'attesa del rimborso è consigliabile: 1) documentare e dichiarare correttamente il credito nella dichiarazione, 2) conservare la documentazione delle comunicazioni all'Amministrazione, 3) valutare tempestivamente azioni giurisdizionali in caso di silenzio-rifiuto, tenendo conto delle regole speciali sugli interessi.
  • In caso di rimborsi non derivanti dalla dichiarazione ma da istanze specifiche (diversa fattispecie organizzativa), può aprirsi spazio per diverso trattamento degli interessi; va quindi verificata la natura formale dell'atto che ha originato il rimborso.

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