Sentenza del 05/04/2023 n. 1058 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
IMU - impianto fotovoltaico - soggezione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Imposizione IMU per annualità 2013-2017 relativa a impianto fotovoltaico i cui pannelli sono stabilmente infissi al suolo. La contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento deducendo: prescrizione dell'imposta per il 2013 e decadenza per 2013-2014; carenza di legittimazione passiva; erronea assimilazione dei pannelli a beni immobili (contestando l'assoggettabilità a IMU); nullità e vizi di motivazione degli atti; contestazione delle sanzioni per cumulo materiale anziché giuridico; e, in questa sede di appello, violazione della legge di stabilità (legge 208/2015) con richiesta di annullamento per gli anni 2016-2017 e riforma della condanna alle spese poiché il Comune si era difeso con propri funzionari.
La decisione
La Commissione ha confermato la sentenza di primo grado e respinto l'appello. Ha dichiarato inammissibili le domande ed eccezioni nuove proposte in appello ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. 546/92 (fra cui alcune questioni sulle sanzioni e la prescrizione dedotte tardivamente). Sul merito, il giudice ha ritenuto che gli avvisi di accertamento fossero stati notificati tempestivamente (6 aprile 2018), perciò non sussisteva prescrizione/decadenza. Ha ritenuto inoltre che l'impianto fotovoltaico sia assoggettabile a IMU in quanto bene immobile ai sensi dell'art. 812 c.c., essendo i pannelli stabilmente infissi al suolo. Ha respinto la doglianza sulla ripetibilità degli oneri processuali sostenendo che la parte pubblica può ottenere il rimborso degli oneri e dei compensi per l'assistenza tecnica anche se difesa da funzionari, richiamando la giurisprudenza (Cass. ord. n.4473/2021). Ha condannato l'appellante al pagamento delle spese di questo grado in favore del Comune di S per Euro 2.900,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Definizione civilistica di bene immobile; la Commissione ha interpretato che pannelli fotovoltaici stabilmente infissi al suolo costituiscono bene immobile assoggettabile a IMU.
Impedisce la proposizione in appello di domande ed eccezioni nuove rispetto al primo grado; le questioni tardive devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio.
Norme sul regime sanzionatorio e sul principio del cumulo giuridico/ materiale; la ricorrente invocava l'applicazione del principio di cumulo giuridico per ottenere una sola sanzione, ma la questione è stata ritenuta tardiva e non esaminata nel merito.
legge 208/2015 (Legge di stabilità)
Richiamata dalla contribuente per ottenere annullamento degli atti relativi agli anni 2016-2017; la Corte non ha ritenuto fondata la censura e non ha annullato gli atti.
Cassazione, ordinanza n.4473 del 19 febbraio 2021
Giurisprudenza richiamata per confermare che la parte pubblica può ottenere il rimborso degli oneri processuali e dei compensi di assistenza tecnica anche quando la difesa è stata svolta da funzionari o dipendenti.
Massime di principio
- Un impianto fotovoltaico i cui pannelli sono stabilmente infissi al suolo può essere qualificato come bene immobile ai sensi dell'art. 812 c.c. e assoggettato a IMU.
- La soggezione a IMU riguarda il proprietario o il titolare di un diritto reale sull'immobile; in caso di impianti fissi la contribuzione è dovuta anche se l'immobile è strumentale all'attività d'impresa.
- Le eccezioni procedurali e i nuovi motivi devono essere proposti tempestivamente: nuove questioni sollevate per la prima volta in appello sono inammissibili ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. 546/1992.
- Le doglianze sulla prescrizione o decadenza dell'azione impositiva dipendono dalla data di notifica degli avvisi; la notifica tempestiva interrompe il decorso e rende infondate le eccezioni per prescrizione.
- Le censure relative al cumulo delle sanzioni (cumulo materiale vs cumulo giuridico) devono essere formulate nel primo grado e documentate per poter essere valutate nel merito; se sollevate tardivamente rischiano di non essere esaminate.
- La parte pubblica può ottenere il rimborso delle spese di giudizio e dei compensi per l'assistenza tecnica anche se è stata difesa da propri funzionari: la circostanza non impedisce la condanna alle spese a carico del soccombente.
- In contenziosi su qualificazione catastale/tributaria di impianti è utile produrre prove tecniche (certificazioni di fissaggio, fotografie, relazioni tecniche) per provare la caratteristica di stabilità e l'integrazione nel suolo.
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