Sentenza del 05/04/2023 n. 9360 - Corte di Cassazione
Spese di lite - Compensazione per incertezza normativa - Sanzioni tributarie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento relativa a sanzioni tributarie. Question centrale: la pronuncia del giudice di primo grado che, ai fini della compensazione delle spese di lite, ha richiamato una "possibile incertezza normativa", comporta altresì l'accertamento (con efficacia di giudicato) delle "obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni" richieste dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 per la disapplicazione delle sanzioni? La contribuente sosteneva che la valutazione di incertezza nei giudizi sugli accertamenti impositivi avesse effetto esterno sulla cartella e determinasse la non debenza delle sanzioni; l'Amministrazione sosteneva invece che la valutazione sull'incertezza era limitata alla decisione sulle spese e non esauriva i requisiti per la disapplicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha affermato il principio secondo cui la compensazione delle spese di lite per "incertezza normativa" (ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 e art. 92 c.p.c.) non implica automaticamente l'accertamento delle obiettive condizioni di incertezza previste dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997, necessarie per la disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie. La Corte ha evidenziato la differenza fra le fattispecie: la prima è un giudizio elastico e atipico (finalizzato alle spese processuali e valutato al momento di agire o resistere in giudizio), la seconda richiede rigorosa qualificazione fattuale ed efficacia eziologica retrospettiva rispetto alla condotta che ha violato la norma. La Corte ha inoltre richiamato l'obbligo dell'appellato di riproporre in appello la domanda subordinata non esaminata in primo grado; la ricorrente non aveva proposto appello incidentale né riproposto l'eccezione. Medusa è stata condannata alle spese di cassazione e a rifondere le spese alle controparti (Euro 3.800,00 per ciascuna), oltre oneri contributivi previsti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2
compensazione delle spese di lite per gravi ed eccezionali ragioni
Disciplina la possibilità per il giudice tributario di compensare le spese per gravi ed eccezionali ragioni (valutazione elastica e discrezionale, riferita alla condotta processuale). Nel caso la Corte ha ritenuto che la valorizzazione dell'"incertezza" ai fini di questo articolo non abbia automaticamente effetti sulla disapplicazione delle sanzioni.
Codice di procedura civile, art. 92
norma sul criterio della soccombenza e sue deroghe in materia di spese
Richiamato per il principio di compensazione delle spese processuali; il giudice può derogare alla regola della soccombenza per gravi ed eccezionali ragioni, inclusa un'ampia nozione di incertezza normativa nel contesto processuale.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2
disapplicazione delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni
Stabilisce la scriminante dell'"incertezza normativa oggettiva" che esonera dalle sanzioni: richiede l'accertamento di condizioni oggettive di incertezza riferite al momento della condotta e l'efficacia eziologica della loro incidenza sulla violazione. La Corte ha precisato che questo requisito è più rigoroso e diverso dalla mera valutazione processuale delle spese.
Codice di procedura civile, art. 346
presunzione di rinunzia dell'appellato che non ripropone la domanda subordinata
Richiamato per indicare l'obbligo dell'appellato che abbia ottenuto l'accoglimento della domanda principale in primo grado di riproporre espressamente la domanda subordinata in appello, altrimenti questa si considera rinunciata.
Codice di procedura civile, art. 370, comma 1
disposizioni sulla discussione orale e partecipazione delle parti
Richiamato per la partecipazione orale dell'Avvocatura dello Stato in sostituzione delle difese scritte delle Agenzie; la Corte ha ritenuto valida tale partecipazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (introdotto da L. n. 228/2012, art. 1, comma 17)
disposizioni sul contributo unificato aggiuntivo
Richiamato per dare atto dell'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- La valutazione dell'"incertezza normativa" ai fini della compensazione delle spese è un accertamento elastico e relativo alla condotta processuale; non equivale automaticamente all'"incertezza normativa oggettiva" rilevante per la disapplicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 472/1997.
- Per ottenere la disapplicazione delle sanzioni occorre un accertamento espresso e motivato delle "obiettive condizioni di incertezza" riferite al momento della condotta illecita e del loro nesso eziologico con la violazione; tali requisiti sono più rigorosi di quelli richiesti per la compensazione delle spese.
- Se la sentenza di primo grado assorbe la questione sanzionatoria per avvenuta caducazione degli accertamenti principali, chi intende mantenere la domanda subordinata di disapplicazione delle sanzioni deve riproporla espressamente in appello; in mancanza si configura rinuncia (art. 346 c.p.c.).
- La mera indicazione di una "possibile incertezza" nella motivazione sulle spese non produce di per sé un titolo per l'annullamento automatico delle sanzioni in una diversa controversia o in sede esecutiva.
- Per provare l'"incertezza normativa oggettiva" ai fini sanzionatori è utile documentare (anche cumulativamente) indici quali: difficoltà di individuazione delle disposizioni; formule dichiarative ambigue; contraddittorietà di circolari o prassi amministrativa; assenza o contrasto di precedenti giurisprudenziali; contrasti dottrinali; eventuali interventi interpretativi ufficiali.
- Prassi consigliata per il contribuente: se si mira alla disapplicazione delle sanzioni, formulare espressamente e sviluppare in motivazione la relativa eccezione, ottenere un pronunciamento specifico o riproporla in appello; non limitarsi a invocarla solo ai fini della decisione sulle spese.
- Prassi consigliata per l'Amministrazione: se si vuole evitare la formazione di un giudicato favorevole su profili che potrebbero incidere sulle sanzioni, valutare l'opportunità di impugnare anche pronunce favorevoli contenute in parti della sentenza (es. capo spese) quando esse possano avere rilievo futuro.
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