Sentenza del 05/04/2023 n. 9337 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia verteva sull'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% alla vendita di porzioni di immobile destinate all'AUSL per attività sanitarie e di consultorio familiare. L'Ufficio aveva rettificato l'IVA e irrogato sanzioni ritenendo prevalente la classificazione catastale A/10 (uffici) e negando l'agevolazione. I contribuenti contestavano la rettifica (la società) e successivamente la cartella di pagamento della sanzione (A.A.). In Cassazione sono stati sollevati tre motivi: 1) violazione del contraddittorio e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per la diversa motivazione della CTR; 2) errata interpretazione della normativa agevolativa (richiamo alla L. 659/1961 e al R.D. 1094/1938) e imposizione del requisito della 'residenzialità stabile' non previsto dalla norma; 3) illegittimità dell'atto di contestazione e delle sanzioni, anche in ragione della vicenda processuale e dell'impugnazione dell'avviso di rettifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio con riguardo ad A.A., che ha aderito alla definizione agevolata e rinunciato al ricorso. Quanto alla società (Omissis) Srl, la Suprema Corte ha rigettato il primo motivo (nullità per 'sorpresa' processuale), ma ha accolto il secondo motivo: ha stabilito che l'aliquota IVA del 10% si applica anche alle vendite di edifici elencati nel R.D. 1094/1938 (ospedali, case di cura, ecc.) richiamati dalla Tabella A del D.P.R. 633/1972, senza richiedere il requisito della 'destinazione abitativa/stabile residenzialità'. La Corte ha ritenuto che la finalità assistenziale/di interesse collettivo sia il criterio rilevante e che l'accatastamento non sia determinante se le caratteristiche intrinseche dell'immobile alla data dell'operazione ne giustificano la destinazione. Per effetto dell'accoglimento del motivo principale, è venuta meno anche la base delle sanzioni (motivo assorbito) e la Corte ha cassato la sentenza impugnata, decidendo la causa nel merito e accogliendo il ricorso originario della società. Spese compensate in ragione della parziale soccombenza e della novità della questione.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 16, comma 2
l'aliquota è ridotta al dieci per cento per le operazioni che hanno ad oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata Tabella A
La norma riconosce l'aliquota ridotta per le operazioni riguardanti gli edifici elencati in Tabella A; va interpretata restrittivamente ma secondo il suo senso letterale e i rinvii operati alla legislazione menzionata.
Tabella A - Parte III, art. 127-quinquies (allegata al D.P.R. n. 633/1972)
gli edifici di cui alla L. 19 luglio 1961, n. 659, art. 1 assimilati ai fabbricati di cui alla L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13
Elenca le tipologie di edifici (es. ospedali, case di cura, ecc.) cui può applicarsi l'aliquota ridotta richiamando la L. 659/1961; la Corte interpreta che il requisito rilevante sia la funzione di interesse collettivo/assistenziale, non la destinazione abitativa.
L. 19 luglio 1961, n. 659, art. 1
Rimanda alle tipologie di edifici previste dal R.D. 1094/1938; non richiede la destinazione abitativa come condizione per l'agevolazione.
R.D. 21 giugno 1938, n. 1094, art. 2, comma 2
agli effetti del beneficio... sono equiparati alle case di civile abitazione gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, ... e simili
Contiene l'elenco delle tipologie di edifici equiparate alle abitazioni ai fini del beneficio; la Corte interpreta il rinvio come limitato all'elenco-tipologia e non come introduzione del requisito della funzione residenziale.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17
Norme sulle contestazioni e sulle sanzioni tributarie; la Corte rileva che l'annullamento dell'atto impositivo incide sulla legittimità dell'atto sanzionatorio fondato sulla medesima violazione.
D.L. 193/2016, art. 6 (conv. L. 225/2016)
Norma sulla definizione agevolata delle liti fiscali: la rinuncia/adesione del contribuente alla definizione estingue il processo e, secondo giurisprudenza della Corte, conduce alla compensazione delle spese.
Codice di procedura civile (articoli richiamati dalla sentenza)
art. 112, art. 113, art. 360 e art. 384 comma 2, art. 391
Principi processuali relativi al limite tra chiesto e pronunciato, iura novit curia, motivi di cassazione, decisione nel merito e estinzione per rinuncia; la Corte ha applicato tali principi per valutare censure di 'sorpresa' e per decidere nel merito ex art. 384 co.2.
Massime di principio
- Per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% alle vendite di immobili destinati a funzioni sanitarie o assistenziali, non è richiesto il requisito della 'destinazione abitativa' o della 'residenzialità stabile': rileva la finalità di interesse collettivo/assistenziale e le caratteristiche intrinseche dell'immobile al momento dell'operazione.
- La classificazione catastale (categoria A/10 versus B/2) non è decisiva per escludere o riconoscere l'agevolazione: conta la destinazione effettiva e le caratteristiche strutturali dell'immobile al momento della cessione.
- Le norme agevolative vanno interpretate restrittivamente ma secondo il loro dettato letterale e i rinvii normativi: non si possono introdurre requisiti ulteriori non previsti dalla norma (es. residenzialità) tramite un'interpretazione estensiva.
- Se un atto impositivo che costituisce titolo per una sanzione viene annullato, l'atto sanzionatorio fondato sulla medesima violazione perde la sua legittimazione e può essere dichiarato illegittimo/inefficace.
- La rinuncia del contribuente al grado di giudizio aderendo a una definizione agevolata estingue il processo e, in base alla giurisprudenza richiamata, giustifica la compensazione delle spese, anche ove l'ente impositore non accetti la proposta.
- Il giudice, anche in materia tributaria, può ricercare la diversa qualificazione giuridica dei fatti (iura novit curia) purché i fatti necessari per la fattispecie ritenuta coincidano con quelli allegati dalle parti; tuttavia la parte che invoca la violazione del diritto di difesa deve specificare le argomentazioni che avrebbe svolto se fosse stato attivato il contraddittorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 apr 2023Sentenza del 05/04/2023 n. 1058 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 5 apr 2023Sentenza del 05/04/2023 n. 1992 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 5 apr 2023Sentenza del 05/04/2023 n. 2224 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
- Sentenza · 5 apr 2023Sentenza del 05/04/2023 n. 9336 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 apr 2023Sentenza del 05/04/2023 n. 9360 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 apr 2023Sentenza del 05/04/2023 n. 9368 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →