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Sentenza

Sentenza del 05/04/2023 n. 9337 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia verteva sull'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% alla vendita di porzioni di immobile destinate all'AUSL per attività sanitarie e di consultorio familiare. L'Ufficio aveva rettificato l'IVA e irrogato sanzioni ritenendo prevalente la classificazione catastale A/10 (uffici) e negando l'agevolazione. I contribuenti contestavano la rettifica (la società) e successivamente la cartella di pagamento della sanzione (A.A.). In Cassazione sono stati sollevati tre motivi: 1) violazione del contraddittorio e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per la diversa motivazione della CTR; 2) errata interpretazione della normativa agevolativa (richiamo alla L. 659/1961 e al R.D. 1094/1938) e imposizione del requisito della 'residenzialità stabile' non previsto dalla norma; 3) illegittimità dell'atto di contestazione e delle sanzioni, anche in ragione della vicenda processuale e dell'impugnazione dell'avviso di rettifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio con riguardo ad A.A., che ha aderito alla definizione agevolata e rinunciato al ricorso. Quanto alla società (Omissis) Srl, la Suprema Corte ha rigettato il primo motivo (nullità per 'sorpresa' processuale), ma ha accolto il secondo motivo: ha stabilito che l'aliquota IVA del 10% si applica anche alle vendite di edifici elencati nel R.D. 1094/1938 (ospedali, case di cura, ecc.) richiamati dalla Tabella A del D.P.R. 633/1972, senza richiedere il requisito della 'destinazione abitativa/stabile residenzialità'. La Corte ha ritenuto che la finalità assistenziale/di interesse collettivo sia il criterio rilevante e che l'accatastamento non sia determinante se le caratteristiche intrinseche dell'immobile alla data dell'operazione ne giustificano la destinazione. Per effetto dell'accoglimento del motivo principale, è venuta meno anche la base delle sanzioni (motivo assorbito) e la Corte ha cassato la sentenza impugnata, decidendo la causa nel merito e accogliendo il ricorso originario della società. Spese compensate in ragione della parziale soccombenza e della novità della questione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 16, comma 2

    l'aliquota è ridotta al dieci per cento per le operazioni che hanno ad oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata Tabella A

    La norma riconosce l'aliquota ridotta per le operazioni riguardanti gli edifici elencati in Tabella A; va interpretata restrittivamente ma secondo il suo senso letterale e i rinvii operati alla legislazione menzionata.

  • Tabella A - Parte III, art. 127-quinquies (allegata al D.P.R. n. 633/1972)

    gli edifici di cui alla L. 19 luglio 1961, n. 659, art. 1 assimilati ai fabbricati di cui alla L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13

    Elenca le tipologie di edifici (es. ospedali, case di cura, ecc.) cui può applicarsi l'aliquota ridotta richiamando la L. 659/1961; la Corte interpreta che il requisito rilevante sia la funzione di interesse collettivo/assistenziale, non la destinazione abitativa.

  • L. 19 luglio 1961, n. 659, art. 1

    Rimanda alle tipologie di edifici previste dal R.D. 1094/1938; non richiede la destinazione abitativa come condizione per l'agevolazione.

  • R.D. 21 giugno 1938, n. 1094, art. 2, comma 2

    agli effetti del beneficio... sono equiparati alle case di civile abitazione gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, ... e simili

    Contiene l'elenco delle tipologie di edifici equiparate alle abitazioni ai fini del beneficio; la Corte interpreta il rinvio come limitato all'elenco-tipologia e non come introduzione del requisito della funzione residenziale.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17

    Norme sulle contestazioni e sulle sanzioni tributarie; la Corte rileva che l'annullamento dell'atto impositivo incide sulla legittimità dell'atto sanzionatorio fondato sulla medesima violazione.

  • D.L. 193/2016, art. 6 (conv. L. 225/2016)

    Norma sulla definizione agevolata delle liti fiscali: la rinuncia/adesione del contribuente alla definizione estingue il processo e, secondo giurisprudenza della Corte, conduce alla compensazione delle spese.

  • Codice di procedura civile (articoli richiamati dalla sentenza)

    art. 112, art. 113, art. 360 e art. 384 comma 2, art. 391

    Principi processuali relativi al limite tra chiesto e pronunciato, iura novit curia, motivi di cassazione, decisione nel merito e estinzione per rinuncia; la Corte ha applicato tali principi per valutare censure di 'sorpresa' e per decidere nel merito ex art. 384 co.2.

Massime di principio

  • Per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% alle vendite di immobili destinati a funzioni sanitarie o assistenziali, non è richiesto il requisito della 'destinazione abitativa' o della 'residenzialità stabile': rileva la finalità di interesse collettivo/assistenziale e le caratteristiche intrinseche dell'immobile al momento dell'operazione.
  • La classificazione catastale (categoria A/10 versus B/2) non è decisiva per escludere o riconoscere l'agevolazione: conta la destinazione effettiva e le caratteristiche strutturali dell'immobile al momento della cessione.
  • Le norme agevolative vanno interpretate restrittivamente ma secondo il loro dettato letterale e i rinvii normativi: non si possono introdurre requisiti ulteriori non previsti dalla norma (es. residenzialità) tramite un'interpretazione estensiva.
  • Se un atto impositivo che costituisce titolo per una sanzione viene annullato, l'atto sanzionatorio fondato sulla medesima violazione perde la sua legittimazione e può essere dichiarato illegittimo/inefficace.
  • La rinuncia del contribuente al grado di giudizio aderendo a una definizione agevolata estingue il processo e, in base alla giurisprudenza richiamata, giustifica la compensazione delle spese, anche ove l'ente impositore non accetti la proposta.
  • Il giudice, anche in materia tributaria, può ricercare la diversa qualificazione giuridica dei fatti (iura novit curia) purché i fatti necessari per la fattispecie ritenuta coincidano con quelli allegati dalle parti; tuttavia la parte che invoca la violazione del diritto di difesa deve specificare le argomentazioni che avrebbe svolto se fosse stato attivato il contraddittorio.

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