Cassazione Civile, Ordinanza n. 25834/2025 del 22/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce dalla cartella con cui l'agente della riscossione, per conto del consorzio di bonifica, richiedeva al proprietario di un immobile sito in Certaldo il pagamento del contributo di bonifica per gli anni 2013 e 2014, per euro 1.389,68. Il contribuente aveva impugnato la pretesa sostenendo, in sintesi, che il piano generale di bonifica previsto dal r.d. n. 215/1933 fosse ancora vigente e distinto dal piano delle attività di bonifica disciplinato dalla normativa regionale toscana; che il piano di classifica fosse illegittimo perché non preceduto da un vero piano generale di bonifica; e che, quindi, non potesse operare la presunzione di beneficio fondiario desunta dall'inclusione del bene nel perimetro di contribuenza. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 r.d. n. 215/1933, 2697 c.c. e 22 l.r. Toscana n. 79/2012, lamentando che la Corte di merito avesse sovrapposto piano generale di bonifica e piano delle attività di bonifica e avesse ritenuto sufficiente, ai fini del contributo, il solo piano di classifica. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la Corte tributaria non avesse spiegato l'iter logico-giuridico con cui aveva ritenuto provato il beneficio derivante dall'attività consortile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur richiamando il tema della presunzione di beneficio per gli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, la decisione di merito non si è fondata in modo decisivo su tale presunzione, bensì sulla prova concreta del beneficio fondiario offerta dal consorzio mediante la relazione tecnica depositata in appello, che descriveva gli interventi eseguiti e il vantaggio derivato dagli stessi in termini di riduzione del rischio idraulico e di dissesto idrogeologico. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente, superiore al minimo costituzionale, avendo spiegato il percorso logico seguito per affermare la sussistenza del beneficio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore del consorzio e con attestazione della debenza dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La doglianza di legittimità è stata proposta per violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla disciplina dei contributi di bonifica e dell'onere della prova.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La doglianza di legittimità è stata proposta per nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 1 r.d. n. 215/1933
Richiamato dal ricorrente a sostegno della permanenza della disciplina del piano generale di bonifica.
art. 4 r.d. n. 215/1933
per ciascun Comprensorio classificato deve essere redatto il piano generale di bonifica
La Corte ribadisce che il piano generale di bonifica definisce le linee di intervento della bonifica e individua le opere da realizzare; se il contribuente ne deduce l'omessa elaborazione, contesta anche il piano di classifica.
È richiamato per il riparto dell'onere probatorio: una volta contestata specificamente la debenza del contributo, il consorzio deve provare il vantaggio diretto e specifico arrecato al fondo.
art. 22 l.r. Toscana n. 79/2012
Richiamato dal ricorrente per sostenere la distinzione tra piano generale di bonifica e piano delle attività di bonifica.
art. 26 l.r. Toscana n. 79/2012
La Corte d'appello aveva valorizzato il piano delle attività di bonifica approvato per l'anno 2014.
Il giudice tributario può disapplicare il piano di classifica illegittimo; la contestazione specifica serve a far venir meno la presunzione di beneficio e a riattivare il normale onere della prova a carico del consorzio.
Richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente.
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla motivazione apparente e sul preteso difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 118 disp. att./trans. c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per denunciare la carenza di motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di contributi di bonifica, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua collocazione in un piano di classifica non esonerano il consorzio dall'onere di provare il beneficio fondiario quando il contribuente contesti specificamente l'an e il fondamento della pretesa, soprattutto se deduce l'omessa predisposizione del piano generale di bonifica.
- La contestazione del piano di classifica dinanzi al giudice tributario non è finalizzata solo alla disapplicazione dell'atto presupposto, ma a far venir meno la presunzione di beneficio e a riportare il giudizio sul normale riparto dell'onere della prova, che ricade sul consorzio quanto alla sussistenza di vantaggi diretti e specifici per il fondo.
- Il beneficio fondiario può essere dimostrato anche mediante una relazione tecnica o altra documentazione che dia conto degli interventi effettivamente eseguiti e del nesso tra tali interventi e la riduzione del rischio idraulico o di dissesto, essendo sufficiente la prova concreta del vantaggio arrecato all'immobile.
- La motivazione della sentenza è non apparente quando espone, sia pure sinteticamente, le ragioni fattuali e giuridiche della ritenuta sussistenza del beneficio, specie se fonda la decisione su elementi documentali specifici acquisiti in giudizio.
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