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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24255/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionati)

La controversia

La controversia nasce dall'applicazione, da parte della cassa previdenziale privatizzata, di un contributo di solidarietà sui ratei pensionistici di un ex iscritto, introdotto e poi rinnovato con atti regolamentari dell'ente. Il pensionato aveva ottenuto in primo grado la declaratoria di illegittimità della trattenuta e la condanna della cassa alla restituzione delle somme indebitamente prelevate, entro il termine di prescrizione decennale, con interessi dalla maturazione del diritto. La corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione la cassa deduceva: 1) violazione delle norme sul potere regolamentare dell'ente, del principio del pro rata e delle disposizioni costituzionali, sostenendo che il prelievo fosse legittimo in quanto finalizzato all'equilibrio finanziario e approvato dai ministeri competenti; 2) errata interpretazione della norma di interpretazione autentica del 2013, che avrebbe salvaguardato gli atti previdenziali degli enti privatizzati; 3) erronea applicazione della prescrizione decennale, assumendo che dovesse applicarsi il termine quinquennale proprio dei ratei pensionistici; 4) erronea decorrenza degli interessi, che secondo la ricorrente avrebbero dovuto decorrere dalla domanda e non dal pagamento dei singoli ratei ridotti. Gli eredi del pensionato resistevano, sostenendo la natura illegittima della trattenuta, la sua estraneità al sistema del pro rata e la correttezza della decorrenza degli interessi e della prescrizione decennale.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso, qualificandolo tuttavia in dispositivo come inammissibile, e ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui il contributo di solidarietà imposto dalla cassa mediante regolamento non aveva base legale sufficiente, perché costituiva una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ex art. 23 Cost. e non un mero intervento sui criteri di calcolo della pensione. Ha ritenuto corretta la soluzione sul punto della prescrizione, perché il termine quinquennale dei ratei pensionistici presuppone credito liquido ed esigibile e non si applica all'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute; pertanto vale la prescrizione ordinaria decennale. Ha inoltre confermato che gli interessi legali decorrono dalla maturazione del diritto, cioè da ciascun prelievo indebito, e non dalla domanda. La cassa è stata condannata alle spese, oltre a una somma ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte e della Cassa delle Ammende, con applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    consente la definizione accelerata del giudizio; la Corte richiama la proposta, non accettata, e decide in camera di consiglio.

  • art. 2 D.Lgs. 509/1994

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità del potere regolamentare della cassa privatizzata, ma la Corte ribadisce che tali regolamenti non possono derogare a norme primarie.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa

    costituisce la base regolamentare del contributo di solidarietà; la Corte lo considera inidoneo a introdurre validamente un prelievo patrimoniale sui trattamenti pensionistici.

  • art. 3, comma 12, L. 335/1995

    norma sul principio del pro rata; la Corte distingue tra formulazione originaria e successiva, rilevando che per le pensioni già maturate prima della riforma opera rigorosamente il principio originario.

  • art. 1, comma 763, L. 296/2006

    ha attenuato il principio del pro rata per il futuro, ma non legittima interventi contrari alla legge su trattamenti già maturati.

  • art. 1, comma 488, L. 147/2013

    norma di interpretazione autentica che, secondo la Corte, salva gli atti adottati nel rispetto della legge e finalizzati all'equilibrio di lungo termine, non i contributi di solidarietà temporanei e privi di base legale.

  • art. 24, comma 24, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011

    richiamato dalla ricorrente come tertium comparationis, ma ritenuto non pertinente perché si tratta di un istituto diverso, di fonte legislativa e natura eccezionale.

  • art. 2 Cost.

    invocato dalla ricorrente a sostegno della ragionevolezza del prelievo; la Corte non lo ritiene idoneo a superare la riserva di legge ex art. 23 Cost.

  • art. 23 Cost.

    prevede la riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte; la Corte afferma che il contributo di solidarietà regolamentare vi rientra e quindi non può essere introdotto dall'ente.

  • art. 38 Cost.

    invocato dalla ricorrente in relazione al sistema previdenziale, ma non idoneo a fondare un prelievo patrimoniale privo di base legislativa.

  • art. 2946 c.c.

    applica la prescrizione ordinaria decennale all'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale dei ratei periodici richiede che il credito sia liquido ed esigibile; non si applica alla ripetizione di indebito per trattenute illegittime.

  • art. 129 R.D.L. n. 1827/1935

    norma richiamata dalla ricorrente per la prescrizione quinquennale, ma ritenuta riferita ai ratei dovuti e non alle somme indebitamente prelevate.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    "Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto"

    si applica alla riliquidazione di trattamenti pensionistici e ai ratei arretrati dovuti, non alla ripetizione delle trattenute illegittime operate dall'ente.

  • art. 16, comma 6, L. 412/1991

    la Corte esclude la sua pertinenza perché riguarda ipotesi sanzionatorie connesse a ritardi dell'amministrazione nel pagamento, non una indebita decurtazione da prelievo regolamentare illegittimo.

  • art. 1224 c.c.

    richiamato in tema di interessi moratori, ma nel caso gli interessi sono riconosciuti dalla maturazione del diritto, in coerenza con la natura unitaria del credito previdenziale.

  • art. 2033 c.c.

    evocato dalla ricorrente in relazione all'indebito; la Corte ribadisce che la restituzione delle somme trattenute legittima gli interessi dalla data di ciascun prelievo.

  • art. 429, comma 3, c.p.c.

    richiamato dalla Corte come base per la decorrenza degli interessi dalla maturazione del diritto nei crediti previdenziali.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    consente la condanna a una somma equitativa in favore della controparte e a un'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende per definizione conforme a proposta non accettata.

Massime di principio

  • Un ente previdenziale privatizzato non può introdurre, mediante regolamento o delibera, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati se il prelievo ha natura di prestazione patrimoniale imposta priva di base legislativa: in tali casi opera la riserva di legge ex art. 23 Cost.
  • Il principio del pro rata, nella disciplina degli enti previdenziali privatizzati, va distinto tra regime originario e regime successivo alla riforma del 2006; per i trattamenti già maturati prima della riforma resta fermo il rispetto rigoroso del criterio originario.
  • La norma di interpretazione autentica del 2013 salva gli atti previdenziali degli enti privatizzati solo se adottati nel rispetto della legge e finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo periodo; non legittima prelievi temporanei che incidano in modo autonomo sulla pensione.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone un credito liquido ed esigibile, posto effettivamente a disposizione dell'assicurato; quando si agisce per la ripetizione di somme indebitamente trattenute da una pensione, si applica la prescrizione ordinaria decennale.
  • Gli interessi sulle somme indebitamente trattenute da un trattamento previdenziale decorrono dalla maturazione del diritto, cioè dal momento di ciascun prelievo illegittimo, perché il credito previdenziale ha natura unitaria e gli accessori seguono il suo aggiornamento nel tempo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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