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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24256/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società ricorrente ha chiesto alla Corte di cassazione la correzione di un errore materiale contenuto nella precedente ordinanza n. 10480/2020, relativa al medesimo giudizio, perché nel provvedimento non era stata riportata la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari della parte vittoriosa. Il ricorso mirava quindi a integrare il dispositivo dell’ordinanza con l’indicazione che le spese, dopo la condanna, dovessero essere distratte in favore dei procuratori della parte ricorrente. L’ente resistente non risulta contrapporre questioni sostanziali nel testo, trattandosi di procedimento camerale per correzione di errore materiale.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la mancata menzione della distrazione delle spese fosse frutto di mera disattenzione materiale ed emendabile con il rimedio della correzione dell’errore materiale. Ha quindi accolto il ricorso nei limiti richiesti e ha disposto la correzione dell’ordinanza precedente, stabilendo che dopo la condanna alle spese risultasse anche la distrazione delle spese in favore dei procuratori della parte ricorrente. Non ha provveduto sulle spese del presente procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    È il rimedio utilizzabile per emendare errori materiali o di calcolo contenuti nel provvedimento, quando l’errore derivi da mera disattenzione e sia riconoscibile dal testo.

  • art. 288 c.p.c.

    Consente la correzione del provvedimento mediante apposito procedimento in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La mancata indicazione nel dispositivo della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, quando emergente dal contesto del provvedimento e dovuta a mera disattenzione, integra un errore materiale correggibile.
  • Il procedimento di correzione dell’errore materiale è esperibile anche in relazione ai provvedimenti della Corte di cassazione quando l’errore non incida sul contenuto decisorio sostanziale ma solo sulla sua esteriorizzazione formale.
  • Nel procedimento di correzione dell’errore materiale, se la richiesta è accolta nei limiti della mera rettifica del provvedimento, non vi è luogo a liquidare spese del procedimento stesso.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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