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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24245/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di un lavoratore, già dipendente di un ente pubblico economico regionale, nei ruoli di una diversa agenzia regionale. Il dipendente sosteneva che, al momento del transito, dovesse essere computata nel trattamento economico fondamentale anche una voce retributiva maturata presso il precedente datore di lavoro, indicata come anzianità professionale edile/APE, con conseguente diritto alle differenze retributive rispetto alla successiva voce riconosciuta dal nuovo regime contrattuale, la RIA. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto al computo di tale anzianità nella posizione economica iniziale, ma aveva poi disposto una condanna solo generica alle differenze retributive, limitandola al periodo non coperto da prescrizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di differenze retributive e sul quantum; violazione del giudicato esterno formatosi su una precedente decisione che avrebbe riconosciuto l'APE per gli anni precedenti; violazione dell'art. 31 d.lgs. n. 165/2001 sulla continuità del rapporto e conservazione dei diritti; violazione dell'art. 115 c.p.c. per la quantificazione dell'APE asseritamente non supportata dagli atti; inoltre ha censurato l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, sostenendo che fosse stata proposta da soggetto non più parte o da parte tardivamente costituita; infine ha contestato la regolazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti in cui censurava la condanna generica: ha affermato che, quando l'attore chiede una somma determinata o determinabile, il giudice non può limitarsi a una pronuncia sull'an debeatur ma deve decidere anche sul quantum debeatur, salvo accordo delle parti o opposizione del convenuto alla liquidazione nel medesimo processo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio, affinché il giudice del rinvio proceda alla liquidazione specifica delle differenze retributive eventualmente dovute, anche mediante eventuali indagini tecniche, confrontando quanto spettante nel nuovo inquadramento con quanto effettivamente corrisposto e pronunciando condanna specifica se residuino somme da pagare, oppure rigettando la domanda in caso contrario. È stato invece dichiarato inammissibile il secondo motivo sulla prescrizione, per difetto di adeguato sviluppo e di specifica indicazione delle ragioni per cui dovrebbe operare la prescrizione decennale anziché quella quinquennale ex art. 2948 c.c.; il terzo motivo sulle spese è rimasto assorbito/caducato dalla cassazione della decisione. La statuizione sulle spese dovrà essere rideterminata nel giudizio di rinvio. Il ricorso è stato dunque accolto solo in parte, con cassazione e rinvio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può omettere di pronunciarsi sul quantum quando la domanda sia di condanna specifica a una somma determinata o determinabile.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro di contestazione sulla quantificazione, ma la Corte non lo valorizza ai fini decisori.

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    invocato dal ricorrente a sostegno della continuità del rapporto e della conservazione dei diritti nei passaggi di personale.

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    richiamato in relazione alle preclusioni del giudizio del lavoro per la deduzione dell'eccezione di prescrizione.

  • art. 416, comma 2, c.p.c.

    richiamato in relazione al regime delle difese e delle eccezioni nel rito del lavoro.

  • art. 2948 c.c.

    ritenuto applicabile alle differenze retributive, con conseguente riferimento alla prescrizione quinquennale.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per censurare la compensazione delle spese, poi destinata a essere rideterminata in rinvio.

  • art. 336, co. 1, c.p.c.

    la cassazione della sentenza sulle questioni principali travolge anche la statuizione sulle spese.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica il raddoppio del contributo unificato in presenza di accoglimento del ricorso.

  • art. 29 del c.c.n.l. del 20 maggio 2004 per le imprese edili ed affini

    richiamato come fonte della voce di anzianità professionale edile considerata nel trattamento economico.

Massime di principio

  • Quando la parte attrice chiede una condanna al pagamento di una somma determinata o comunque determinabile, il giudice deve pronunciarsi anche sul quantum debeatur e non può limitarsi a una condanna generica all'an debeatur, salvo accordo delle parti o opposizione della controparte alla liquidazione nel medesimo giudizio.
  • Nel passaggio di personale tra amministrazioni o enti con diversa disciplina collettiva, devono essere salvaguardati i diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore al momento del transito; tuttavia la conservazione non comporta automaticamente il mantenimento per il futuro di emolumenti incompatibili con il nuovo regime contrattuale, dovendosi applicare gli istituti retributivi previsti dal nuovo datore di lavoro.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche, sviluppate in modo coerente e corredate dall'indicazione della norma o del principio violato: la mera evocazione di un vizio processuale o di una diversa prescrizione non basta a rendere ammissibile il motivo.
  • In tema di differenze retributive, la prescrizione richiamata dall'art. 2948 c.c. può rilevare secondo la natura del credito azionato e la struttura della domanda, ma la contestazione dell'eccezione deve essere puntuale e argomentata.
  • La cassazione della decisione principale travolge anche la regolazione delle spese di lite, che deve essere nuovamente stabilita dal giudice del rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

Testo integrale

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