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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24258/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento pensionistico di un professionista iscritto alla Cassa dei dottori commercialisti, al quale erano stati applicati contributi di solidarietà in forza di delibere dell’ente (adottate nel 2008 e nel 2013, e richiamate anche successive delibere regolamentari) che prevedevano trattenute percentuali sulle pensioni più elevate. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il prelievo e aveva condannato la Cassa alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, nei limiti della prescrizione. La Corte d’appello aveva confermato tale impostazione, intervenendo solo sulla decorrenza della prescrizione. Con il ricorso per cassazione la Cassa ha dedotto: 1) violazione delle norme che disciplinano l’autonomia regolamentare delle Casse privatizzate, il principio del pro rata, l’interpretazione autentica del 2013 e l’art. 24, comma 24, del d.l. 201/2011, sostenendo che il contributo di solidarietà fosse legittimo perché finalizzato all’equilibrio di bilancio, proporzionato e non riferito a pensioni già in corso al momento della sua introduzione; 2) in subordine, ha sostenuto che il contributo avrebbe dovuto comunque ritenersi consentito almeno dal 2011 in forza dell’obbligo delle Casse di adottare misure per l’equilibrio finanziario; 3) ha censurato il rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale per le somme trattenute nel periodo gennaio 2010-giugno 2011. La Suprema Corte ha però ritenuto infondati tutti i motivi: ha ribadito che il contributo di solidarietà imposto per via regolamentare su pensioni già liquidate costituisce una prestazione patrimoniale autonoma, non un correttivo dei criteri di calcolo della pensione, ed è quindi soggetto alla riserva di legge ex art. 23 Cost.; ha inoltre precisato che le norme che hanno attenuato il principio del pro rata non consentono di derogare a fonti primarie, né di legittimare trattenute prive di base legislativa. Quanto alla prescrizione, ha confermato che, quando è contestato l’ammontare del trattamento pensionistico per effetto del prelievo, non opera la prescrizione breve quinquennale dei ratei “pagabili”, ma quella ordinaria decennale per il diritto alla riliquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Cassa. Ha quindi lasciato ferme le decisioni di merito che avevano riconosciuto l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sulla pensione e l’obbligo di restituzione delle somme trattenute nei limiti accertati. Ha inoltre disposto che le spese restassero non ripetibili per mancata costituzione dell’intimato, ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    secondo comma; ultimo comma

    la Corte ha applicato il meccanismo della definizione accelerata e ha ritenuto dovuta la condanna sanzionatoria prevista quando il ricorso è definito in conformità alla proposta non accettata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro formale richiamato per i primi motivi di ricorso per violazione di legge.

  • artt. 1 e 2 D.Lgs. 509/1994

    richiamati dalla ricorrente per sostenere l’autonomia regolamentare della Cassa, ma la Corte ha ribadito che tale autonomia non consente di derogare alla legge.

  • art. 3, comma 12, L. 335/1995

    la Corte ha ricordato che il principio del pro rata è stato attenuato dalla riforma del 2006, ma non eliminato al punto da consentire prestazioni patrimoniali prive di base legale.

  • art. 1, comma 763, L. 296/2006

    richiamato come norma che ha svincolato le Casse dal numerus clausus dei provvedimenti e attenuato il pro rata, ma la Corte ha ribadito che restano fermi i limiti delle fonti primarie.

  • art. 1, comma 488, L. 147/2013

    considerata norma di interpretazione autentica, letta nel senso della validità degli atti anteriori al 2007 solo se adottati nel rispetto della legge.

  • art. 24, comma 24, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011

    invocato dalla ricorrente come conferma della legittimità del prelievo e dell’obbligo di misure per l’equilibrio di bilancio; la Corte ha ritenuto non pertinente il richiamo per legittimare un contributo di solidarietà regolamentare privo di base legislativa.

  • art. 2 Cost.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte ha comunque valorizzato la prevalenza della riserva di legge ex art. 23 Cost.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione a ragionevolezza e gradualità del prelievo.

  • art. 23 Cost.

    la Corte ha affermato che il contributo di solidarietà è una prestazione patrimoniale imposta che può essere introdotta solo dal legislatore, non da regolamento della Cassa.

  • art. 9 Statuto della Cassa Commercialisti

    richiamato dalla ricorrente in combinato con altre disposizioni statutarie, senza che ciò superi il limite della riserva di legge.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa

    la Corte lo considera fonte regolamentare insufficiente a giustificare una trattenuta su pensioni già liquidate.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    la Corte ha escluso l’applicazione della prescrizione quinquennale ai ratei contestati quando è controversa la misura stessa della pensione.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato quale termine ordinario applicabile al diritto alla riliquidazione quando manca un credito già liquidabile e pagabile.

  • art. 129 R.D.L. n. 1827/1935

    richiamato in linea con il principio per cui la prescrizione breve presuppone liquidità ed esigibilità del credito.

  • art. 38 D.L. 6/7/2011 conv. in L. 111/2011

    richiamato dalla ricorrente per la modifica del regime prescrizionale dei ratei pensionistici arretrati.

  • art. 19, comma 3, L. 21/1986

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione.

  • art. 96, ultimo comma, c.p.c.

    la Corte ha applicato la condanna sanzionatoria prevista in caso di definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata.

Massime di principio

  • Le casse previdenziali privatizzate, pur dotate di autonomia regolamentare, non possono introdurre o mantenere contributi di solidarietà su pensioni già liquidate in assenza di una base legislativa espressa, perché tali prelievi integrano prestazioni patrimoniali imposte soggette alla riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.
  • La attenuazione del principio del pro rata nelle riforme che hanno interessato gli enti previdenziali privatizzati non autorizza a derogare a norme di rango primario né a trasformare il regolamento dell’ente in fonte idonea a imporre nuovi prelievi patrimoniali.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo quando il credito sia liquidabile ed esigibile, cioè già posto a disposizione dell’assicurato; se è controversa la stessa misura della prestazione pensionistica, il diritto alla riliquidazione resta soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
  • Un richiamo a norme che impongono l’equilibrio di bilancio alle casse non basta, da solo, a legittimare qualsiasi misura regolamentare: occorre comunque il rispetto della gerarchia delle fonti e dei limiti costituzionali.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto contro un orientamento giurisprudenziale consolidato senza apportare argomenti nuovi idonei a superarlo, la Corte può dichiararlo inammissibile e applicare le conseguenze sanzionatorie previste dalla disciplina sulla definizione accelerata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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