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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24249/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione di una pensione di un lavoratore dello spettacolo, con riferimento sia alla quota A sia alla quota B e ai supplementi. La Corte d’appello aveva accolto la domanda del pensionato ritenendo, per la quota B, non più applicabile il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto per i lavoratori dello spettacolo dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, in ragione del nuovo regime introdotto dal d.lgs. n. 182/1997. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell’art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto tacitamente abrogato il massimale pensionabile, mentre la disciplina previgente sarebbe rimasta compatibile e quindi applicabile anche alla quota B. Il resistente ha eccepito l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso per preteso giudicato interno, assumendo che fosse ormai coperta da giudicato l’affermazione della sentenza secondo cui non si applicherebbero i limiti massimi alla retribuzione pensionabile di cui all’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 503/1992.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità/improcedibilità, affermando che non si era formato alcun giudicato interno sulla questione del massimale pensionabile per la quota B, perché il ricorso investiva proprio la base argomentativa della decisione d’appello. Nel merito, ha accolto il motivo dell’ente previdenziale, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, non si computano, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. n. 1420/1971

    Il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo non è stato abrogato e continua ad applicarsi anche alla determinazione della quota B della pensione, per la parte eccedente il massimale.

  • art. 4 d.lgs. n. 182/1997

    Non ha determinato l’abrogazione tacita del massimale pensionabile previsto dalla disciplina previgente, perché compatibile con il nuovo regime.

  • art. 13 d.lgs. n. 503/1992

    Distingue la quota A, riferita alle anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 1993, dalla quota B, riferita alle anzianità contributive successive a tale data.

  • art. 12, comma 2, d.lgs. n. 503/1992

    Richiamato nel controricorso come parametro rispetto al quale si assumeva formato il giudicato, ma la Corte esclude che sul punto si fosse formato giudicato interno.

Massime di principio

  • Il giudicato interno non si forma sulle singole affermazioni di diritto isolate, ma sull’unità minima di decisione costituita dal fatto giuridicamente qualificato e dal relativo effetto, sicché la censura che investa la ratio decidendi consente di riesaminare anche il tema giuridico sottostante.
  • Nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo permane il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale, salvo espressa abrogazione o incompatibilità insanabile con la normativa successiva.
  • L’interpretazione sistematica delle norme previdenziali può condurre a ritenere coessenziale un massimale retributivo quando esso si inserisce in un regime complessivamente favorevole agli assicurati e concorre al bilanciamento di interessi di rilievo costituzionale.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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