Cassazione Civile, Ordinanza n. 24246/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio di un dipendente, già in forza presso un ente regionale, nei ruoli di un diverso ente/agenzia regionale. Il lavoratore ha chiesto il pagamento delle differenze retributive derivanti dal mancato computo, nel trattamento economico attribuito al momento del transito, di una voce retributiva percepita in precedenza (APE, anzianità professionale edile), sostenendo che essa dovesse essere considerata nella determinazione della nuova posizione economica e che il successivo trattamento (RIA) non potesse assorbire o neutralizzare integralmente tale pregressa componente. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda, anche in punto di quantum debeatur, oltre a violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 31 d.lgs. n. 165/2001 e del giudicato esterno; 2) violazione delle norme processuali e dell'art. 2948 c.c. in tema di prescrizione, assumendo che l'eccezione fosse stata sollevata da un soggetto non legittimato o tardivamente costituito; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti in cui censurava la condanna solo generica alle differenze retributive, ritenendo che, se la domanda era proposta per una somma determinata o determinabile, il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciarsi anche sul quantum debeatur e non limitarsi all'an debeatur. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello perché quantifichi le eventuali differenze retributive dovute, anche mediante eventuali indagini tecniche, confrontando la retribuzione spettante nel nuovo impiego con quanto già corrisposto, e provveda a una condanna specifica o al rigetto se non risultino somme residue. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, mentre il terzo è rimasto assorbito/caducato per effetto della cassazione. La regolazione delle spese è stata rimessa al giudice di rinvio; inoltre, per l'accoglimento del ricorso, non opera il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda; se è richiesta una condanna specifica a somma determinata o determinabile, non può limitarsi alla sola statuizione sull'an debeatur.
art. 115 c.p.c.
Il ricorrente ha denunciato la mancanza di riscontro in atti della quantificazione operata, ma la Corte ha deciso soprattutto sul difetto di pronuncia specifica.
art. 31 d.lgs. n. 165/2001
Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della continuità del rapporto e della conservazione dei diritti nel passaggio; il motivo non è stato accolto su tale specifico profilo.
art. 437, comma 2, c.p.c.
Richiamato in relazione alla questione della prescrizione e delle preclusioni nel rito del lavoro.
art. 416, comma 2, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività/preclusione dell'eccezione di prescrizione.
art. 2948 c.c.
Richiamato in tema di prescrizione dei crediti retributivi; la Corte osserva che il ricorrente non chiarisce perché dovrebbe applicarsi la prescrizione decennale.
art. 92 c.p.c.
La censura sulle spese è rimessa in discussione in rinvio per effetto della cassazione della sentenza.
art. 336, co. 1, cod. proc. civ.
La cassazione della decisione travolge la statuizione sulle spese del grado di appello.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
L'accoglimento del ricorso esclude il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando l'attore chiede la condanna al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile, il giudice non può arrestarsi alla sola declaratoria dell'an debeatur, ma deve decidere anche sul quantum debeatur, salvo accordo delle parti o opposizione del convenuto alla liquidazione nel medesimo giudizio.
- Nel giudizio di cassazione, le censure relative a eccezioni processuali o alla sequenza degli atti devono essere formulate con puntuale specificità e autosufficienza; il mero rinvio a documenti o memorie non trascritti né allegati non consente il controllo della doglianza.
- In tema di rapporti di lavoro con passaggio a diverso datore, il trattamento economico va ricostruito considerando la retribuzione complessivamente dovuta secondo il nuovo regime, verificando se e in quale misura gli elementi maturati presso il precedente datore debbano essere computati nella nuova posizione economica, fermo restando l'eventuale riassorbimento secondo la disciplina applicabile.
- La cassazione della sentenza sul capo principale travolge la statuizione sulle spese del grado di merito, imponendo un nuovo regolamento delle spese all'esito del giudizio di rinvio.
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