Cassazione Civile, Ordinanza n. 24262/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Due dipendenti di un'azienda ospedaliera, inquadrati come infermieri turnisti, avevano chiesto l'accertamento del diritto a fruire del servizio mensa, in alternativa tramite buono pasto, anche durante il turno notturno, nonché il risarcimento del danno per la mancata fruizione della pausa di 30 minuti destinata al pasto e al recupero psicofisico. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che il diritto alla mensa previsto dal CCNL comparto Sanità fosse collegato al diritto a un intervallo non lavorato ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 66/2003 e che tale tutela spettasse anche nel lavoro notturno. L'azienda ospedaliera ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 327 c.p.c. per pretesa tardività dell'appello e giudicato della sentenza di primo grado; 2) violazione dell'art. 435 c.p.c. per asserita irregolarità della notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione d'udienza; 3) violazione degli artt. 29 CCNL comparto Sanità 20 settembre 2000 e 11, 12 e 13 del contratto integrativo aziendale, per erronea ricostruzione della disciplina interna sulla mensa per il turno notturno; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 8 e 14 d.lgs. 66/2003 e del contratto integrativo aziendale, per avere la Corte territoriale sovrapposto il proprio apprezzamento in fatto alla disciplina aziendale sulla pausa pranzo e sul recupero psicofisico oltre le sei ore di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non ha fornito elementi di fatto sufficienti a dimostrare la tardività dell'appello e la formazione del giudicato; ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che l'art. 435 c.p.c. consente la notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza purché avvenga entro i venticinque giorni precedenti l'udienza; ha giudicato inammissibili il terzo e il quarto motivo, perché sotto la veste di violazione di legge miravano in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello sull'inadempimento degli obblighi contrattuali relativi alla mensa/buono pasto e alla pausa psicofisica, censura non scrutinabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., che non era stato dedotto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso lamentava il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per tardivo deposito dell'appello; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati forniti dati fattuali idonei a dimostrare la tardività.
È richiamato come fonte del testo dell'art. 327 c.p.c. invocato dalla ricorrente.
La notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza è regolare se effettuata entro i venticinque giorni precedenti l'udienza.
art. 29 CCNL comparto Sanità del 20 settembre 2000
La Corte d'appello lo aveva letto come fonte del diritto alla mensa collegato alla prestazione lavorativa turnista, anche notturna, in relazione alla pausa.
artt. 11, 12 e 13 contratto integrativo aziendale
Richiamati dalla ricorrente come disciplina attuativa interna sulla fruizione della mensa e della pausa per i lavoratori turnisti.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta non a una violazione processuale, ma a contestare l'accertamento di fatto del giudice di merito.
La censura è stata ritenuta inammissibile per la stessa ragione: sotto la dedotta violazione si celava una critica al merito dell'accertamento fattuale.
Richiamato per il diritto a un intervallo non lavorato; la decisione impugnata lo aveva collegato al diritto alla mensa o al buono pasto e al recupero psicofisico.
Richiamato nel quarto motivo insieme alla disciplina della pausa e del recupero psicofisico, senza che la Corte affrontasse nel merito la sua interpretazione.
La Corte ha precisato che il sindacato sull'accertamento di fatto del giudice di merito sarebbe stato possibile solo nei limiti del vizio motivazionale, non dedotto nel ricorso.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Ha fondato la statuizione sull'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di tardività dell'impugnazione o di formazione del giudicato deve essere sorretta da una precisa allegazione e dimostrazione dei fatti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
- La notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza è tempestiva e regolare se eseguita entro il termine previsto dall'art. 435 c.p.c., ossia almeno venticinque giorni prima dell'udienza.
- Non è ammissibile prospettare come violazione di legge una critica che, in realtà, mira soltanto a rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
- L'accertamento del contenuto degli obblighi contrattuali e della loro violazione, quando affidato al giudice di merito, non è sindacabile in cassazione se non entro i limiti del vizio di motivazione tipizzato e dedotto nei termini di legge.
- In caso di rigetto del ricorso, la parte ricorrente è tenuta al pagamento delle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato.
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