Sentenza del 26/06/2023 n. 706 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 078 2016 00086XXX XX emessa per il recupero degli interessi maturati sulle somme precedentemente sospese da ordinanza della Commissione Tributaria di Parma. La cartella richiedeva interessi per il periodo di sospensione 16/06/2011-09/12/2011. La ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella ovvero la riduzione della pretesa; la CTP aveva parzialmente accolto il ricorso ritenendo illegittima l'applicazione del tasso del 4,50% e applicando il tasso legale ex art. 1284 c.c. trattandosi di periodo anteriore all'entrata in vigore del comma 8-bis dell'art. 47 del D.Lgs. 546/1992 (applicabile solo dal 01/01/2016). L'Ufficio ha impugnato la decisione sostenendo che l'art. 39 DPR 600/73 e l'art. 47 del D.Lgs. 546/1992 impongono l'applicazione del tasso previsto per la sospensione amministrativa anche alla sospensione giudiziale. La società ha proposto appello incidentale lamentando la nullità della cartella per omessa motivazione e l'illegittimità per anatocismo.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Parma confermando la CTP: per il periodo di sospensione oggetto di causa va applicato il saggio di interesse legale (art. 1284 c.c.) e non il tasso del 4,5%. L'appello incidentale della s.r.l. C.C. è stato invece rigettato: la cartella è stata ritenuta sufficientemente motivata (richiamo all'atto precedente e indicazione della revoca della sospensione) e non è stata accertata la violazione del divieto di anatocismo secondo i criteri richiamati dalla Cassazione. Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
Il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 c.c. si applica agli interessi maturati durante il periodo di sospensione giudiziale anteriori all'entrata in vigore della disciplina speciale (comma 8-bis art.47 D.Lgs.546/92 modificato dal 2016).
Principio generale secondo cui crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto al tasso legale, salvo diversa disposizione di legge; base generale a sostegno della pretesa di interessi da parte dell'amministrazione quando non vige disciplina speciale.
Prevede il tasso applicabile nelle ipotesi di sospensione amministrativa della riscossione (tasso del 7% o 4,5% indicato dalla norma nella versione richiamata). La Corte ha ritenuto che tale norma non è automaticamente estensibile alla sospensione giudiziale anteriore alla modifica normativa del 2016.
art. 47 D.Lgs. 546/1992 (comma 8-bis)
Il comma 8-bis disciplina l'applicazione del tasso previsto per la sospensione amministrativa durante il periodo di sospensione cautelare, ma la Corte ha osservato che la previsione è applicabile solo a partire dal 01/01/2016 secondo le modifiche legislative; pertanto per periodi antecedenti va applicato il tasso legale.
Elenca gli elementi essenziali della cartella di pagamento; la Corte ha ritenuto che la cartella impugnata conteneva gli elementi richiesti e il richiamo all'atto precedente è sufficiente per la motivazione.
Definisce il contenuto minimo della cartella; la Corte ha ritenuto che la cartella rispettava tali requisiti e le successive integrazioni.
art. 7 legge 212/2000 e art. 3 legge 241/1990 (principi di motivazione)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette il semplice richiamo all'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo come sufficiente ad adempiere l'obbligo di motivazione quando la cartella non è il primo atto che determina il quantum.
Cass. sent. 22.2.2022 n. 5692
Giurisprudenza di legittimità che ha affermato che l'applicabilità degli interessi maturati durante la sospensione cautelare si interpreta con riferimento all'art. 47 D.Lgs.546/1992 e, ove non viga disciplina speciale per misura, al principio dell'art. 1282/1284 c.c.; la modifica normativa del 2015 ha inciso sulla misura ma non sull'esistenza del diritto agli interessi.
Cass. SS.UU. sent. n. 22281/19.7.2022
Principio secondo cui una cartella che richiami un atto precedente che ha già determinato il quantum e quantifichi l'ulteriore importo per interessi soddisfa l'obbligo di motivazione; se la cartella è il primo atto che reclama interessi deve indicare la base normativa e la decorrenza.
Massime di principio
- Per periodi di sospensione cautelare anteriori all'entrata in vigore del comma 8-bis dell'art. 47 D.Lgs. 546/1992 (01/01/2016), vanno generalmente applicati gli interessi al tasso legale (art. 1284 c.c.), non il tasso previsto per la sospensione amministrativa.
- La disciplina del tasso previsto per la sospensione amministrativa (art. 39 DPR 600/73) non si estende automaticamente alla sospensione giudiziale antecedente alla modifica normativa del 2016; occorre verificare la data del periodo di sospensione.
- Una cartella che intima al contribuente il pagamento di ulteriori interessi, in presenza di un precedente atto che ha già determinato il debito, soddisfa l'obbligo di motivazione mediante il richiamo all'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo.
- Per censurare la motivazione della cartella è necessario dimostrare l'assenza degli elementi essenziali previsti dalle norme (art. 25 DPR 602/73 e art. 6 D.M. 321/1999); la mancata indicazione del dettaglio dei calcoli non è di per sé sufficiente quando è richiamato l'atto originario.
- Le eccezioni di anatocismo richiedono una specifica ricostruzione e prova dell'applicazione illegittima di interessi composti; in assenza di tale prova la censura può essere rigettata.
- In controversie con esiti contrastanti (successo parziale per entrambe le parti) è frequente la compensazione delle spese di lite.
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