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Sentenza

Sentenza del 26/06/2023 n. 167 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n.0502017900116677800 per Euro 20.592,38 contestando la validità dell'atto presupposto (avviso di accertamento n. TI5010100186/2016) per mancata regolare notifica. L'avviso era stato inviato alla residenza in Spagna risultante dall'AIRE e restituito con la dicitura 'desconocido'. L'Agenzia aveva quindi proceduto, ai sensi dell'art. 60 DPR 600/1973, con notifica presso l'ultimo domicilio fiscale in Italia tramite messo comunale, rilevando irreperibilità e rifiuto dei parenti, depositando l'atto nella casa comunale e affiggendo l'avviso di deposito. Il contribuente sosteneva che non fosse stata dimostrata l'assolutezza dell'irreperibilità (ma solo una relativa) e contestava la veridicità della relata del messo; inoltre denunciava violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992. L'Ufficio eccepiva tardività dell'appello ma invocava sospensioni dei termini (art. 6 comma 11 D.L. 119/2018 e sospensioni per emergenza COVID-19).

La decisione

La CTR ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto l'appello tempestivo considerando le sospensioni dei termini (sia la sospensione prevista dalla L. 136/2018 per definizione agevolata sia la successiva sospensione per emergenza COVID-19) e ha dichiarato infondate le censure sul piano sostanziale. La Corte ha ritenuto non contestata la relata di notifica del messo (non impugnata di falso) e che, in assenza del destinatario e davanti al rifiuto dei parenti, il deposito presso la casa comunale e l'affissione hanno perfezionato la notifica ai sensi dell'art. 60 DPR 600/1973 (perfezionamento nell'ottavo giorno successivo all'affissione). Di conseguenza l'intimazione di pagamento è stata considerata valida. Condanna del ricorrente alle spese di grado, liquidate in Euro 800,00.

Norme richiamate

  • art. 17-bis D.P.R. 600/1973

    Norma utilizzata come base procedurale per il ricorso/reclamo contro l'intimazione di pagamento; non è stata oggetto di specifica interpretazione decisoria nel merito del caso.

  • art. 60 D.P.R. 600/1973

    lett. e) del primo comma, perfezionamento della notifica nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione

    Applicata per ritenere valida la notifica: dopo il tentativo fallito all'estero e l'accertata irreperibilità in Italia con rifiuto dei parenti, il deposito presso la casa comunale e l'affissione hanno fatto decorrere il termine di perfezionamento dell'atto (8º giorno successivo all'affissione). La relata del messo ha valore probatorio salvo prova di falsità.

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato dal contribuente per censurare la decisione di primo grado; il giudice ha ritenuto infondate le censure relative a violazioni procedurali previste da tale norma.

  • art. 6, comma 11, D.L. 119/2018 convertito con L. 136/2018

    sospensione per nove mesi dei termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali scadenti tra il 24/10/2018 e il 31/07/2019

    Usata dall'appellante per fissare il termine di impugnazione; la Corte ha riconosciuto tale sospensione ma ha ritenuto che la successiva sospensione legata all'emergenza COVID-19 dovesse essere cumulativamente considerata per determinare la tempestività dell'appello.

  • art. 83, comma 2 D.L. 18/2020 e art. 36, comma 1 D.L. 23/2020

    sospensione dei termini processuali per il periodo 9/3/2020 - 11/5/2020

    La Corte ha ritenuto che la sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza COVID-19 sia operativa e interrompa/fermi il decorso dei termini, anche se fosse già stata prevista un'altra sospensione, e ciò ha inciso sulla tempestività dell'appello.

Massime di principio

  • La relata del messo notificatore fa piena prova delle operazioni descritte fino a prova contraria: il contribuente deve contestare la relata con prova di falso per disinnescarne gli effetti.
  • Se una raccomandata inviata all'estero (indirizzo AIRE) viene restituita come 'desconocido', l'Amministrazione può procedere alle modalità sostitutive previste dall'art. 60 DPR 600/1973 per la notifica in Italia, inclusi deposito presso casa comunale e affissione.
  • La notifica tramite deposito in casa comunale con affissione perfeziona l'atto nell'ottavo giorno successivo all'affissione ai sensi dell'art. 60 lett. e), rendendo l'atto valido se correttamente eseguite le formalità.
  • Il rifiuto dei parenti di ricevere l'atto, debitamente annotato dal messo, legittima il deposito comunale e la successiva affissione; il contribuente che invoca 'irreperibilità relativa' deve dimostrare fatti diversi da quelli attestati nella relata.
  • Le sospensioni legislative dei termini processuali (sia quelle per definizione agevolata sia quelle emergenziali come per COVID-19) si cumulano o si considerano nella determinazione della decorrenza dei termini rilevanti, e la loro efficacia va valutata per stabilire la tempestività dei ricorsi/appelli.
  • In contenziosi tributari, la mancata impugnazione tempestiva o la mancanza di prova sulla falsità degli atti notarili rende difficile per il contribuente ottenere l'annullamento per vizi di notifica.

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