Sentenza del 26/06/2023 n. 1914 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Legittimità di un atto tributario con motivazione per relationem
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente contestava l'intimazione di pagamento per: mancata notificazione delle cartelle prodromiche; nullità dell'intimazione per difetto di motivazione; e irritualità della notifica a mezzo PEC in violazione dell'art. 26 comma 1‑bis DPR 602/1973. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso. In appello l'agente della riscossione ha prodotto documentazione attestante la regolare notificazione delle cartelle e delle intimazioni collegate; ha altresì evidenziato che l'intimazione contiene, nelle pagine di dettaglio, tutti gli elementi essenziali (numero e data delle cartelle, codice tributo, anno, descrizione) tali da realizzare una motivazione per relationem valida e sufficiente per consentire l'esercizio del diritto di difesa.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, ha riformato la sentenza di primo grado e ha rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. È stata accertata la regolare notificazione delle intimazioni e delle cartelle; dichiarata infondata la censura sul difetto di motivazione dell'intimazione in quanto la motivazione 'per relationem' riproduceva il contenuto essenziale degli atti richiamati. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'Agenzia.
Norme richiamate
legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
Consente che l'obbligo di motivazione degli atti tributari sia assolto anche per relationem, ossia mediante riferimento ad altri atti o documenti, purché l'atto motivi riproduca il contenuto essenziale necessario e sufficiente a sostenere la pretesa e permetta al contribuente e al giudice di individuare i punti specifici dell'atto richiamato.
D.P.R. 602/1973, art. 26, comma 1‑bis
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione all'uso della PEC per le notificazioni; la decisione valuta la regolarità delle notificazioni e delle procedure previste dalla legge per le notifiche a soggetti irreperibili/forme rituali.
Cassazione civile e tributaria (giurisprudenza citata)
Cass. n. 9323/2017; Cass. n. 9032/2013; Cass. n. 20416/2018; Cass. 1133/2020
La giurisprudenza sviluppata chiarisce i limiti e il contenuto della motivazione per relationem: il riferimento è legittimo purché l'atto richiamato sia individuato con sufficiente precisione e sia riprodotto il contenuto essenziale (oggetto, contenuto e destinatari) necessario a comprendere e contestare la pretesa tributaria.
Norme sulla notificazione tramite rito degli irreperibili (richiami procedurali)
Le regole sul rito degli irreperibili e sull'affissione/avvisi di ricevimento sono state ritenute rispettate dall'ente notificante ove dai documenti prodotti emerga chiaramente il collegamento tra l'avviso e la specifica cartella oggetto di notifica.
Massime di principio
- La motivazione 'per relationem' è valida se l'atto impugnato indica in modo chiaro e individuabile gli atti richiamati e riproduce il loro contenuto essenziale (oggetto, contenuto, destinatari) necessario per comprendere la pretesa e per esercitare la difesa.
- L'amministrazione non è obbligata ad allegare nell'atto tutte le prove raccolte: è sufficiente che le informazioni essenziali siano accessibili al contribuente, anche in forma riassuntiva, purché consenta l'individuazione delle ragioni della pretesa.
- Se le intimazioni o gli atti prodromici non sono stati impugnati tempestivamente dal contribuente, ogni censura successiva alle cartelle fondata su quelle intimazioni è in genere inammissibile.
- La documentazione di notifica (avvisi di ricevimento, attestazioni dell'ufficiale giudiziario, timbri comunali, affissioni) quando è chiara e coerente prova la regolarità della notificazione; il mancato contestare specificamente tali documenti porta a consolidare la posizione dell'ente impositore.
- In caso di contestazione sul metodo di notifica (es. PEC), il contribuente deve specificare e dimostrare l'irregolarità; l'ente deve invece dimostrare che gli adempimenti formali prescritti sono stati eseguiti e che gli atti richiamati sono identificabili.
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